Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza); promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal

Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare

della Comunità montana alto e medio Metauro, iscritta al n. 131 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,

secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli artt.

24, secondo co. e 25, primo co., Cost.

che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della

gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto

fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri

diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna

all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del

concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte Cost.

18 febbraio 1975 n. 27), questo è risolto dalla donna stessa, se

maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;

che se, invece, il conflitto riguardi donna di età inferiore

agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane

che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire

l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o

discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno

informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con

atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;

che, tale essendo la situazione giuridico-processuale, nel

procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente

assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24 della Costituzione,

la rappresentanza e la difesa degl'interessi in conflitto, e perciò

anche quella del concepito, così come accade ogni qualvolta si

profili conflitto d'interessi fra genitori e figlio (anche soltanto

concepito) con la prescrizione dell'intervento di un curatore

speciale;

che per di più - sempre secondo l'ordinanza - l'articolo

impugnato consente che la donna si rivolga anche a medico,

consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza,

determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e,

perciò, sottraendosi in tal modo al "giudice naturale" ex art. 25,

primo co., Cost., che è prefissato dal legislatore, in base a

criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il

Giudice tutelare del luogo dove il minore risiede;

che tale situazione, anzi, finisce per influire altresì sul

diritto di difesa giacché un Giudice tutelare lontano dal domicilio

della minore non potrebbe adeguatamente valutare le ragioni da questa

addotte, anche a causa dei ristretti termini previsti per il

procedimento;

che nessuno si è costituito né è intervenuto nel procedimento

innanzi a questa Corte, pur essendo stata l'ordinanza ritualmente

notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che, come questa Corte ha statuito con la sentenza

n. 196 del 1987, il provvedimento di cui si parla, meramente

attributivo della facoltà di decidere, rientra nell'ambito degli

schemi autorizzatori inter volentes, ed ha, perciò, carattere di

mera integrazione della volontà della minore che non possiede ancora

la piena capacità (cfr. anche sent. n. 109 del 1981);

che conseguentemente si tratta di provvedimento che rimane

esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste

dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, in

quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei

limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati, ai sensi

dell'articolo impugnato, dal consultorio, dalla struttura

socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si è rivolta,

ed essi entrano nella procedura tutelare "quale antefatto specifico e

presupposto di carattere tecnico", (sent. n. 196 del 1987 cit.);

che, pertanto, l'intervento del Giudice tutelare essendo

limitato alla sola generica sfera della capacità del soggetto, così

come accade per analoghe fattispecie (v. art. 414 cod. civ.), il

diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore

è in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla

capacità della giovane di dare adeguata valutazione alla gravità e

all'importanza dell'atto che si accinge a compiere, anche con

riferimento ai motivi di rifiuto eventualmente addotti dai genitori,

se consultati;

che, così chiarita la natura del provvedimento, non viene in

causa l'interesse del concepito;

che, sotto tale riguardo e per le anzidette ragioni, nemmeno ha

consistenza la preoccupazione del rimettente in ordine a ritenuti

accertamenti da compiersi in luoghi eventualmente lontani con

pregiudizio dell'art. 24, secondo co.;

che, quanto infine alla violazione dell'art. 25, primo co.,

Cost., il legislatore ha appunto precostituito in termini generali il

Giudice tutelare competente, indicandolo secondo criteri non

arbitrari in quello del luogo dove sono situate le strutture o

risiede il medico di fiducia cui la minore ha ritenuto di rivolgersi:

e così sottraendolo ad ogni determinazione discrezionale da parte di

pubbliche autorità, condizioni sufficienti, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, a rispettare il principio invocato

(sentenze n. 1 del 1965 e n. 6 del 1975).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194

(Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di

Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in

riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte