Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 159 del codice civile e dell'art. 246 del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1988

dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Prencipe

Franco e Ercolin Tiziana ed altra, iscritta al n. 93 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Prencipe

Franco nei confronti di Ercolin Tiziana e della S.p.a. Comitas per

ottenere il risarcimento del danno causato all'autovettura di

proprietà dell'attore, il Pretore di Torino, con ordinanza del 20

dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto dagli

artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile,

"nella parte in cui sancisce l'incapacità a testimoniare, per essere

titolare di interesse tale da partecipare al giudizio, del coniuge

che è in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla

Sez. III del Capo VI C.C. e che sono oggetto del giudizio, in cui è

parte in causa l'altro coniuge";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

perché irrilevante e, nel merito, non fondata;

Considerato che la questione concerne il divieto, stabilito

dall'art. 246 del codice di procedura civile, di assumere come

testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe

legittimarne la partecipazione al giudizio, con particolare ed

esclusivo riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art.159 del codice

civile (Del regime patrimoniale legale tra i coniugi), ravvisandosi

nella comunione dei beni tra coniugi una situazione, tipica fra le

tante, idonea a radicare in quello dei due che sia rimasto estraneo

alla causa "un interesse che potrebbe legittimare la sua

partecipazione al giudizio";

che, pertanto, data la specificità del combinato disposto così

dedotto, la questione rimessa alla Corte può dirsi rilevante solo in

quanto la controversia sottoposta al giudice a quo abbia ad oggetto

un bene sicuramente ricadente in regime di comunione legale;

che nelle premesse in fatto dell'ordinanza si afferma che l'auto

danneggiata nel sinistro stradale era di proprietà del coniuge

attore, senza che dagli atti del processo risulti se il bene, pur

acquistato dopo il matrimonio da coniugi in regime di comunione

legale, sia effettivamente divenuto di proprietà di entrambi,

limitandosi il giudice del merito a parlare di "presunto regime di

comunione", mentre l'acquisto ben potrebbe essere stato "escluso

dalla comunione" ai sensi dell'art.179, secondo comma, del codice

civile;

e che, pertanto, l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va

accolta nel senso che la motivazione sulla rilevanza risulta

insufficiente, così da rendere allo stato la questione

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 246 del

codice di procedura civile e dell'art. 159 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte