Sentenza n. 464/1993
Altra decisione · depositata il 24/12/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta notificato l'8 giugno 1993,
depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della restituzione all'autorità
giudiziaria, per inosservanza dell'art. 344 del codice di procedura
penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a
procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco ed
iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino per
la Camera dei deputati;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 28 aprile 1993, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati in ordine alla deliberazione dell'assemblea del 1 aprile
1993 che ha disposto la restituzione, per mancata osservanza del
termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale, degli
atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei
confronti del deputato Gianfranco Occhipinti avanzata dalla stessa
Procura in data 27 gennaio 1993.
L'autorità ricorrente - lamentando la violazione degli artt. 68,
secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della
Costituzione - richiede che questa Corte dichiari che non spetta alla
Camera dei deputati restituire per mancato rispetto del termine di
cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale gli
atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei
confronti del deputato predetto, e, di conseguenza, annulli la
relativa deliberazione della Camera che ha disposto tale
restituzione, riconoscendo la legittimazione del pubblico ministero
ad ottenere un provvedimento di merito (di accoglimento o di rigetto
della richiesta).
In subordine, la ricorrente chiede a questa Corte di sollevare
dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e
109 della Costituzione "nella parte in cui si prevede che il termine
entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a
procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di
decadenza dell'esercizio dell'azione penale".
2. - Nel ricorso si
espone che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data 27
gennaio 1993, aveva avanzato alla Camera dei deputati richiesta di
autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco
Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo
comma, del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
(turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), nonché per
concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7
del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio, aggravata). Tale richiesta era stata
trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia che,
peraltro, ne segnalava la tardività con riferimento al termine
previsto dall'art. 344 del codice di procedura penale. La Giunta per
le autorizzazioni a procedere, cui erano pervenuti gli atti, dopo
avere investito della questione il Presidente della Camera, proponeva
alla stessa Camera la "restituzione degli atti alla autorità
giudiziaria per violazione del termine previsto dal primo comma,
ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale". Tale
proposta veniva approvata dalla Assemblea nella seduta del 1 aprile
1993. La Procura di Caltanissetta, insieme con la richiesta di
autorizzazione a procedere, aveva avanzato anche la richiesta di
autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, ma su questa seconda
la Camera non ha adottato alcuna determinazione espressa né il
ricorso ha formulato alcuna censura.
3. - La Procura ricorrente, affrontando il profilo della
ammissibilità del conflitto, sostiene di essere l'organo competente
a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. A
suo avviso, infatti, il pubblico ministero territorialmente
competente per le indagini - pur essendo inserito in una struttura
gerarchicamente ordinata - è titolare esclusivo dell'esercizio
dell'azione penale, dal momento che tale potere non può essere
riferito ad altri organi e, in particolare, né al Procuratore
generale presso la Corte di appello, né al Ministro di grazia e
giustizia, né al Procuratore nazionale antimafia, né al Consiglio
superiore della magistratura. Sarebbe perciò il pubblico ministero
l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del
potere cui appartiene, né a questa conclusione potrebbe opporsi il
fatto che il pubblico ministero non è organo della giurisdizione. Da
un lato, infatti, un elemento decisivo sarebbe rappresentato dal
carattere diffuso della titolarità dell'esercizio dell'azione
penale, mentre, dall'altro, la natura giurisdizionale dell'organo non
sarebbe elemento essenziale per la proposizione del conflitto.
Passando, poi, ad esaminare il profilo oggettivo del conflitto,
l'ufficio ricorrente afferma che la Camera dei deputati nel
restituire gli atti senza una deliberazione di merito, ancorché
negativa, avrebbe indebitamente superato i confini delle sue
attribuzioni ed avrebbe, di contro, paralizzato l'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero. E poiché la
delimitazione delle sfere di attribuzione del pubblico ministero e
della Camera dei deputati discende da norme costituzionali (da un
lato, l'art. 68, secondo comma, della Costituzione e dall'altro, gli
artt. 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della stessa
Costituzione) il conflitto sarebbe da considerare ammissibile anche
sotto l'aspetto oggettivo.
4. - Nel merito la Procura insiste sul
carattere non perentorio del termine di cui all'art. 344 del codice
di procedura penale. Dopo aver affermato che è perentorio il
termine decorso il quale decade il potere di compiere il relativo
atto, la ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 173, primo comma,
del codice di procedura penale, i termini si considerano stabiliti a
pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. Ma il
termine di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie
di reato entro cui deve esercitarsi l'azione penale nei confronti del
parlamentare non è espressamente stabilito a pena di decadenza,
mentre la decadenza, come sanzione dell'inosservanza del termine
stesso, non sarebbe, d'altro canto, indirettamente ricavabile dal
sistema. Al riguardo la ricorrente - dopo aver sottolineato che la
perentorietà implicita del termine è desumibile dalla
inammissibilità dell'atto compiuto dopo la scadenza del termine
stesso - afferma che l'inammissibilità degli atti compiuti dopo la
scadenza del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura
penale è smentita tanto dal carattere irretrattabile ed obbligatorio
dell'azione penale quanto dalla comparazione tra le diverse discipline dettate dagli artt. 343 e 344 del codice di procedura e, in
particolare, dall'assenza, in quest'ultima norma, di una previsione
di inutilizzabilità di atti analoga a quella contenuta nell'art.
343. Da ciò conseguirebbe l'erroneità della soluzione adottata
dalla Camera dei deputati che avrebbe dovuto valutare il merito della
domanda di autorizzazione, ritenendo il termine meramente
ordinatorio.
5. - In linea subordinata la ricorrente invita questa Corte a
sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e
109 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine
entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a
procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di
decadenza dell'esercizio dell'azione penale. Ad avviso della Procura
tale questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata, dal
momento che la norma sospettata di illegittimità costituzionale
determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini indagati,
la sottrazione del parlamentare al suo giudice naturale, una lesione
dei principi costituzionali in tema di autorizzazione a procedere,
nonché una lesione dell'obbligatorietà dell'azione penale.
6. - Il
ricorso in esame, in via di prima delibazione, è stato dichiarato
ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 263 del 1993 ed è
stato poi notificato, nel termine assegnato, alla Camera dei
deputati.
7. - Con memoria del 25 giugno 1993 si è costituita in giudizio la
Camera dei deputati per chiedere che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o in subordine rigettato e che le prospettate questioni
di costituzionalità siano dichiarate manifestamente infondate.
Preliminarmente, nella memoria, si dubita della legittimazione al
conflitto della Procura ricorrente, sia perché il singolo ufficio
del pubblico ministero non sarebbe organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere, sia perché il ricorso, non
essendo sottoscritto dal titolare dell'ufficio, non sarebbe
riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Sotto
entrambi i profili si rileva che, sebbene il codice vigente abbia
eliminato gran parte dei poteri gerarchici nell'organizzazione del
pubblico ministero, permane in vigore una disciplina del rapporto tra
capo dell'ufficio e sostituti procuratori che vede nel primo il
titolare dell'azione penale e nei secondi i suoi delegati. Ad avviso
della parte resistente l'autonomia assicurata al singolo sostituto
non sarebbe tale da abilitarlo a dichiarare la volontà dell'ufficio
"dal momento che quest'autonomia - diversa dall'indipendenza che
caratterizza il singolo giudice - si colloca all'interno dell'ufficio
e nell'ambito del rapporto di sostituzione tra il titolare e i suoi
collaboratori". Nella memoria si ritiene poi non estensibile
all'ufficio del pubblico ministero la giurisprudenza della Corte che
ha ammesso la legittimazione al conflitto dei singoli uffici
giudiziari, dal momento che questa giurisprudenza si fonda sul
carattere "diffuso" del potere giudiziario - che contrasta con ogni
principio di gerarchia - e sull'idoneità astratta del singolo
giudice di emettere sentenze suscettibili di divenire cosa giudicata.
La proposizione del ricorso sarebbe spettata, quindi, all'"organo di
vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del pubblico ministero
sono inquadrati. Passando all'esame dell'oggetto del conflitto si
afferma che se - come sostenuto dalla Procura ricorrente - esso
concerne la lesione delle attribuzioni costituzionali spettanti al
pubblico ministero ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, la
pronuncia adottata dalla Camera nel caso di specie non sarebbe tale
da integrare alcuna invasione di tali attribuzioni. A questo
proposito, nella memoria si argomenta che o il termine dell'art. 344
ha carattere perentorio ed inibisce il prosieguo delle indagini dopo
la sua scadenza, ovvero il termine medesimo ha natura ordinatoria ed
il suo spirare non impedisce la prosecuzione delle indagini. In
entrambe le ipotesi non vi sarebbe una lesione di attribuzioni
causate dalla decisione adottata dalla Camera, dal momento che
seguendo la prima ipotesi interpretativa l'impedimento all'esercizio
dell'azione penale conseguirebbe direttamente dall'infruttuoso
spirare del termine e non dalla pronuncia della Camera, mentre nella
seconda non si verificherebbe alcun ostacolo all'esercizio
dell'azione penale, potendosi reiterare la richiesta di
autorizzazione a procedere. In questi termini, ad avviso della
resistente, il ricorso sarebbe inammissibile, appuntandosi in realtà
non tanto sulla restituzione degli atti da parte della Camera quanto
sulle conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine previsto
dall'art. 344 c.p.p..
Il ricorso, ad avviso della Camera dei deputati, sarebbe altresì
inammissibile nella parte in cui implicitamente denunzia la mancata
pronuncia della stessa Camera in ordine all'autorizzazione
all'arresto dell'on. Occhipinti, dal momento che non spetta al
pubblico ministero ma alla magistratura giudicante la titolarità dei
poteri restrittivi della libertà personale.
Con riferimento poi al carattere perentorio o meno del termine
previsto dall'art. 344 c.p.p., la memoria osserva che tale
disposizione va interpretata non solo in connessione all'art. 173
c.p.p., ma anche, e principalmente, in relazione alla legge di
delegazione del codice di procedura penale (legge n. 81 del 1987) ed
all'art. 68 della Costituzione. Ad avviso della resistente la natura
perentoria del termine si ricaverebbe inequivocabilmente dai lavori
preparatori della suddetta legge di delegazione, dal momento che il
testo dell'art. 2, n. 47, di tale legge (riprodotto nell'art. 344
c.p.p.) fu approvato dopo che la discussione al Senato - dove il
termine in questione fu modificato e ridotto da 60 a 30 giorni -
aveva chiarito proprio il carattere perentorio del termine in
questione. La norma costituzionale, richiedendo l'autorizzazione del
Parlamento per sottoporre a procedimento penale un suo componente,
non potrebbe infatti consentire che le indagini preliminari, che già
rappresentano nel sistema processuale attuale un inizio di
procedimento, si prolunghino indefinitamente. Tale assetto normativo
non sarebbe quindi preordinato a salvaguardare esigenze di speditezza
processuale, ma ad evitare che l'approfondimento delle indagini
preliminari al di là di una certa soglia finisca col violare il
principio di cui all'art. 68 della Costituzione.
8. - Anche la
Procura della Repubblica di Caltanissetta ha presentato, dopo il
ricorso, memoria per sviluppare ulteriori deduzioni. Nella memoria
si richiama la giurisprudenza di questa Corte e l'orientamento della
dottrina favorevole a riconoscere la legittimazione a sollevare
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato a quegli organi che,
insieme ad altri, concorrono a comporre un potere, in quanto dotati
di indipendenza costituzionalmente garantita.
Tra questi organi va annoverato - secondo la Procura ricorrente -
anche il pubblico ministero territorialmente competente, che è
organo del potere giudiziario, è indipendente "sia nella struttura
organica sia nel momento funzionale" e risulta "inserito nella carta
costituzionale come assegnatario del potere-dovere di esercizio
dell'azione penale".
In riferimento ai requisiti oggettivi del conflitto, la ricorrente
ribadisce che la deliberazione della Camera dei deputati di
restituire gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a
procedere per violazione del termine di cui all'art. 344 del codice
di procedura penale equivarrebbe ad un rifiuto di decisione non
consentito da alcuna norma costituzionale o ordinaria e introdurrebbe
una sorta di "sanzione" atipica nei confronti del comportamento
dell'ufficio del pubblico ministero: e ciò in presenza di un termine
sicuramente non previsto a pena di decadenza, per effetto del
principio di tassatività dei termini di decadenza contemplato
nell'art. 173 del codice di procedura penale.
9. - All'udienza
pubblica del 5 ottobre 1993 sono comparsi, per l'ufficio ricorrente,
il Procuratore della Repubblica Giovanni Tinebra ed il Procuratore
aggiunto Francesco Paolo Giordano e, per la Camera dei deputati, gli
avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino, che hanno
sviluppato le proprie deduzioni e insistito nelle rispettive
conclusioni.
10. - Nelle more del giudizio è entrata in vigore la
legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che, modificando l'art.
68, secondo comma, della Costituzione, ha eliminato l'autorizzazione
della Camera di appartenenza come condizione per poter sottoporre un
membro del Parlamento a procedimento penale. In conseguenza di tale
modifica questa Corte, con ordinanza n. 387 del 1993, disponeva il
rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di poter sentire nuovamente
le parti in ordine alla rilevanza nel giudizio della nuova
disciplina.
Con successivo decreto presidenziale la nuova udienza di
trattazione veniva fissata per il 14 dicembre 1993.
A tale udienza nessuno compariva per la Procura della Repubblica
di Caltanissetta, mentre i difensori della Camera dei deputati
concludevano chiedendo a questa Corte una pronuncia di
inammissibilità o improcedibilità del giudizio per sopravvenuta
carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Considerato in diritto
1. - Forma oggetto del presente giudizio la richiesta avanzata a
questa Corte dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in sede
di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, al fine di
sentir dichiarare che "non spetta alla Camera dei deputati
restituire, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 344,
primo comma, del codice di procedura penale, gli atti relativi alla
richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato
Occhipinti Gianfranco", con il conseguente annullamento della
deliberazione adottata dalla stessa Camera nella seduta del 1 aprile
1993 ed il riconoscimento della legittimazione del pubblico ministero
ad ottenere una pronuncia di merito in ordine alla propria richiesta.
In subordine, la Procura ricorrente chiede a questa Corte di voler
sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e
109 della Costituzione "nella parte in cui si prevede che il termine
entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a
procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di
decadenza dall'esercizio dell'azione penale".
Resiste a tali domande la Camera dei deputati, denunciando
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nonché la manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità prospettata come
ipotesi subordinata.
2. - Nonostante che nel corso del presente giudizio sia
intervenuta la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - che,
modificando l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha
soppresso l'istituto della autorizzazione a procedere per i
procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento - occorre
pur sempre, in linea preliminare, procedere all'accertamento
dell'ammissibilità del conflitto ai sensi dell'art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, ammissibilità che ha formato oggetto di una
prima delibazione nell'ordinanza n. 263 del 1993.
Su questo piano - con richiamo anche alle motivazioni espresse
nella sent. n. 462 del 1993 - va affermata, rispetto alla fattispecie
in esame, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi
suscettibili di legittimare la proposizione di un conflitto tra i
poteri dello Stato.
3. - Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la qualità di
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere
di appartenenza, impegnando l'intero potere, va, infatti,
riconosciuta, sia alla Camera dei deputati (con riferimento
all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere in precedenza
previsto dall'art. 68, secondo comma, Cost.), sia all'ufficio del
pubblico ministero territorialmente competente ad agire in sede
penale (con riferimento allo svolgimento delle attività di indagine
finalizzate all'esercizio della competenza di cui all'art. 112
Cost.). Rispetto al caso in esame, tale ufficio si identifica nella
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dal
momento che questa, ai sensi della disciplina vigente in tema di
ordinamento giudiziario (artt. 69 ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e
di procedura penale (artt. 50 ss. cod. proc. pen. ), è il solo
organo che - nel quadro della "posizione di istituzionale
indipendenza rispetto ad ogni altro potere" riconosciuta al pubblico
ministero (v. sentt. nn. 190 del 1970, 96 del 1975 e 88 del 1991) -
può ritenersi "abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza
interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa
in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio
dell'azione penale" per i fatti per i quali la Camera non ha ritenuto
di dover concedere nei confronti dell'on. Occhipinti l'autorizzazione
a procedere (v. sent. 462 del 1993). Ai fini dell'ammissibilità del
ricorso sotto il profilo soggettivo non può, quindi, valere
l'eccezione espressa dalla difesa della Camera secondo cui, mancando
negli uffici del pubblico ministero la connotazione di "potere
diffuso" propria degli organi giurisdizionali, la legittimazione alla
proposizione del conflitto andrebbe riconosciuta, come per il
Governo, soltanto all'"organo di vertice" del potere nel cui ambito
gli uffici del pubblico ministero sono inquadrati: e questo in
relazione al fatto che, quanto meno ai fini dell'esercizio
dell'azione penale, un organo di questa natura non si rinviene
nell'attuale ordinamento giudiziario, mentre, di contro, l'esercizio
della stessa azione si trova affidato agli uffici del pubblico
ministero territorialmente e funzionalmente competenti ai sensi
dell'art. 51, primo comma, del codice di procedura penale.
Né può valere l'ulteriore eccezione di inammissibilità che è
stata prospettata in relazione al fatto che il ricorso in esame non
sarebbe riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in
quanto non sottoscritto dal titolare dell'ufficio. Se è vero,
infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del
Procuratore della Repubblica aggiunto e non quella del Procuratore
titolare, è anche vero che lo stesso ricorso risulta intestato alla
Procura della Repubblica come ufficio unitario del pubblico ministero
legittimato al conflitto: il che induce a ritenere che il ricorso sia
stato formulato dal Procuratore aggiunto nell'esercizio del potere di
supplenza del titolare di cui all'art. 109 del R.D. 30 gennaio 1941,
n. 12 e d'intesa con lo stesso titolare. Dato questo che è stato
confermato dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore
titolare, comparso insieme con il Procuratore aggiunto.
4. -
Sussistono anche i requisiti oggettivi idonei a legittimare la
proposizione del conflitto. La competenza di cui si assume la
lesione trova, infatti, la sua copertura costituzionale, da un lato,
nell'art. 68, secondo comma, Cost., per quanto concerne i poteri
della Camera, e, dall'altro, nell'art. 112 Cost., per quanto concerne
i poteri della Procura ricorrente. La delibera di restituzione degli
atti adottata dalla Camera nella seduta del 1 aprile 1993 si
prospetta, pertanto, potenzialmente lesiva della sfera di
attribuzioni della ricorrente con riferimento sia dell'una che
dell'altra norma costituzionale, dal momento che l'eventuale
accoglimento della domanda avanzata nel ricorso condurrebbe ad
affermare che non spetta alla Camera adottare, in tema di
autorizzazioni a procedere, pronunce diverse dall'accoglimento e dal
rigetto e che il rinvio degli atti al pubblico ministero in concreto
disposto ha comportato un ostacolo allo svolgimento delle indagini e,
conseguentemente, un ritardo nell'esercizio dell'azione penale.
Ricorrono, di conseguenza, le condizioni di potenziale
interferenza che sono suscettibili di dar luogo ad un conflitto in
ordine alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata
per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 legge n. 87 del
1953).
5. - Il ricorso, ancorché ammissibile, va, peraltro, dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 25
ottobre 1993, n. 3 - che, nel modificare l'art. 68, secondo comma,
Cost., ha soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei
confronti del parlamentare da sottoporre a procedimento penale,
conservando l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla
perquisizione personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di
privazione della libertà personale - è venuto a cadere ogni
ostacolo all'attivazione da parte della Procura di Caltanissetta del
procedimento penale conseguente ai fatti per i quali è stato
indiziato l'on. Gianfranco Occhipinti e che hanno formato oggetto di
esame da parte della Camera dei deputati nella seduta del 1 aprile
1993. Conseguentemente non è più invocabile, nella fattispecie, il
termine sanzionato dall'art. 344, primo comma, cod. proc. pen. , sul
cui mancato rispetto la Camera ha fondato la decisione di
restituzione degli atti al pubblico ministero, impugnata con il
ricorso in esame come lesiva delle attribuzioni costituzionali della
Procura di Caltanissetta. Sussistono, pertanto, le condizioni per
dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.
6. -
Resta, di conseguenza, assorbita la questione di costituzionalità
prospettata, in via subordinata, dalla Procura ricorrente nei
confronti dell'art. 344, primo comma, cod. proc. penale per
violazione degli artt. 3, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della
Costituzione. Nessuna pronuncia va, infine, adottata con riferimento
alla richiesta di autorizzazione all'arresto avanzata, sempre da
parte della Procura di Caltanissetta, nei confronti dell'on.
Occhipinti per gli stessi fatti di cui è causa, dal momento che tale
richiesta non ha formato oggetto di uno specifico motivo di
impugnativa da parte della ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla
Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera
dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera
il 1 aprile 1993 e concernente la domanda di autorizzazione a
procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte