Art. 173 c.p.p.Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art173 · fonte su Normattiva