Sentenza n. 467/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi
secondo e terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con
l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Munda Fabrizio, iscritta al n. 227
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento a carico del militare di leva
Fabrizio Munda, imputato dei reati di omessa presentazione in
servizio e di disobbedienza continuata per essersi rifiutato, dopo
aver assunto il servizio militare, di adempiere ai doveri inerenti al
servizio stesso "a seguito della maturazione dei propri convincimenti
religiosi di testimone di Geova", il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),
nella parte in cui non consente che il trattamento previsto dalle
disposizioni impugnate per chi, al di fuori dei casi di ammissione ai
benefici della predetta legge, abbia "obiettato" prima di assumere il
servizio militare, si estenda a coloro che, trovandosi nelle medesime
condizioni, rifiutino di continuare a prestare servizio militare,
dopo averlo assunto, adducendo i motivi indicati nell'art. 1 della
ricordata legge (cioè il proprio convincimento morale, filosofico o
religioso di rifiutare l'uso delle armi).
Secondo il giudice a quo, la questione appare sicuramente
rilevante alla luce del fatto che l'imputato è sottoposto a giudizio
per essere a lui ascritti otto reati, suddivisi in sette distinti
episodi, in ordine ai quali può prospettarsi un trattamento molto
più gravoso di quello riservato dall'art. 8, secondo comma, della
legge n. 772 del 1972 a chi, per gli stessi motivi di coscienza,
rifiuti il servizio militare di leva prima di assumerlo. Ad avviso
del giudice rimettente, la condotta dell'imputato, che ha opposto un
rifiuto al servizio militare dopo circa quattro mesi dal suo
incorporamento a seguito della maturazione dei propri convincimenti
religiosi di testimone di Geova, appare sostanzialmente identica a
quella degli obiettori "totali", che rifiutino il servizio militare
prima dell'incorporamento. Nonostante questa identità di condotte,
continua il giudice a quo, sussiste una notevole disparità di
trattamento fra le due ipotesi. Agli obiettori di coscienza
"tempestivi" si applica il citato art. 8, il quale, al secondo comma,
sottopone alla pena ivi prevista "chiunque, al di fuori dei casi di
ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di
pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i
motivi di cui all'art. 1" e, al terzo comma, stabilisce che
"l'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio
militare di leva". Agli obiettori di coscienza "tardivi", invece, non
si applicano le norme suddette, con la conseguenza che si produce a
danno di costoro un grave pregiudizio, che consiste nell'innesco di
una spirale di condanne simile a quella che colpiva qualsiasi
obiettore prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972. Infatti,
l'obiettore "tardivo" non ottiene, a seguito dell'espiazione della
pena, l'estinzione dell'obbligo del servizio militare, ma viene
"costretto", in presenza di un suo profondo convincimento religioso,
a commettere ulteriori reati fino al raggiungimento dei limiti di
età per il congedo assoluto. Questa differenza di disciplina
normativa, conclude il giudice rimettente, comporta una lesione del
principio costituzionale di parità di trattamento fra situazioni
sostanzialmente eguali (art. 3 della Costituzione), dal momento che
non può costituire una ragionevole base di differenziazione il fatto
che il rifiuto al servizio militare sia manifestato dopo, anziché
prima, rispetto all'assunzione del servizio stesso.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate anche sotto il profilo della violazione
dell'art. 19 della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di
applicare all'obiettore "tardivo" il miglior trattamento previsto per
quello "tempestivo" comprimerebbe ingiustificatamente, in relazione
al primo, il diritto di professare la propria fede religiosa. Secondo
il giudice rimettente, infatti, non si tiene conto, nelle
disposizioni impugnate, del fatto che la scelta di rifiutare il
servizio militare di leva può avvenire anche a seguito di
un'iniziale esperienza di vita militare, nel corso della quale è
possibile maturare quei profondi convincimenti religiosi, filosofici
o morali indicati nell'art. 1 della legge sull'obiezione di
coscienza.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che il
giudice a quo muove da una premessa errata in relazione alla pretesa
posizione di svantaggio dell'obiettore "tardivo" rispetto a quello
"tempestivo", poiché, mentre quest'ultimo sarebbe punito, in caso di
rifiuto del servizio militare, con la reclusione da sei mesi a due
anni (a seguito della parziale declaratoria d'incostituzionalità
dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, operata
dalla sent. n. 409 del 1989), il primo, invece, sarebbe punito con la
reclusione fino a sei mesi (art. 123 c.p.m.p.: omessa presentazione
in servizio) oppure fino a un anno (art. 173 c.p.m.p.: disobbedienza
a un ordine superiore), con pene, cioè, che, anche considerando
l'ipotesi della continuazione, risultano inferiori a quelle comminate
dal citato art. 8, secondo comma.
In ogni caso, continua l'Avvocatura dello Stato, la situazione di
chi tempestivamente esprime la propria decisione di rifiutare il
servizio militare è profondamente diversa da quella di chi tale
decisione manifesta dopo aver iniziato il servizio stesso. Nel primo
caso, che è quello regolato dalla legge n. 772 del 1972, la
manifestazione del rifiuto prima dell'assunzione del servizio appare
funzionale alla possibilità per le autorità competenti di procedere
agli adempimenti previsti dagli artt. 2 e seguenti della predetta
legge (accertamenti circa la fondatezza e la sincerità dei motivi
addotti, esame delle domande per il servizio sostitutivo, etc.). Nel
secondo caso, invece, poiché la crisi di coscienza insorge dopo che
il sottoposto alla leva abbia accettato incondizionatamente di
svolgere il servizio militare, sembrano entrare in gioco e prevalere
gli interessi che ragionevolmente la collettività annette alla buona
organizzazione e al buon andamento degli ordinamenti militari, i
quali non possono essere sconvolti o incisi nei loro aspetti
programmatici da resipiscenze o defezioni tardive senza che venga
violato l'art. 52 della Costituzione sulla obbligatorietà del
servizio militare. Considerato in diritto
1. - Durante un procedimento penale promosso contro un soldato di
leva, che, a seguito della maturazione del proprio convincimento
religioso di testimone di Geova mentre prestava il servizio militare,
si è reiteratamente rifiutato di continuare a svolgere quest'ultimo
ed è stato, perciò, imputato di omessa presentazione in servizio e
di disobbedienza continuata, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non consente che il
trattamento previsto dalle disposizioni impugnate per chi, al di
fuori dei casi di ammissione ai benefici della predetta legge
(servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo), abbia
espresso obiezione di coscienza prima di assumere il servizio
militare, si estenda anche a chi, adducendo gli stessi motivi di
coscienza (ai sensi dell'art. 1 della predetta legge), rifiuti di
prestare il servizio militare dopo averlo assunto.
Secondo il giudice a quo, l'omessa equiparazione delle due ipotesi,
la cui unica differenza risiede nel diverso momento di maturazione
del convincimento religioso posto a base della obiezione di
coscienza, comporterebbe un trattamento deteriore riguardo
all'obiettore che si rifiuti di prestare il servizio militare dopo
averlo assunto, sia sotto il profilo delle sanzioni applicabili
(artt. 123 e 173 c.p.m.p.), sia sotto quello per il quale soltanto a
chi abbia obiettato per motivi di coscienza prima di assumere il
servizio è dato il beneficio dell'esonero dalla prestazione del
servizio militare di leva a seguito dell'espiazione della pena. Da
ciò scaturirebbe, sempre secondo il giudice a quo, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, il quale non tollera che situazioni
eguali siano trattate diversamente, nonché la violazione dell'art.
19 della Costituzione, per il quale la discriminazione operata
comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto fondamentale
alla libertà di professione della propria fede religiosa a danno
dell'obiettore di coscienza che maturi il proprio convincimento
religioso nel corso della prestazione del servizio militare di leva.
2. - La questione è fondata.
Non v'è dubbio che, come correttamente presuppone il giudice a
quo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, secondo e terzo
comma, della legge n. 772 del 1972, si sia prodotta nell'ordinamento
legislativo una diversità di trattamento fra gli obiettori di
coscienza che non abbiano fruito del servizio militare disarmato o
del servizio sostitutivo civile. Infatti, mentre chi, fra questi,
rifiuta il servizio militare di leva prima di assumerlo è sottoposto
alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni (art. 8,
secondo comma, nel testo risultante a seguito della decisione di
questa Corte n. 409 del 1989), salva la concessione dell'esonero
dalla prestazione del servizio militare a pena espiata; al contrario,
chi, trovandosi nelle stesse condizioni, rifiuta per i medesimi
motivi di coscienza di prestare il servizio militare dopo averlo
assunto, resta soggetto al regime sanzionatorio che si applicava
generalmente agli obiettori di coscienza anteriormente all'adozione
della legge n. 772 del 1972.
Esiste, dunque, un'indiscutibile differenza di trattamento fra due
ipotesi riferibili a una medesima espressione di obiezione di
coscienza, il cui unico discrimine è rinvenuto dal legislatore nel
momento della manifestazione del convincimento religioso posto
dall'obiettore di coscienza a base del proprio rifiuto del servizio
militare di leva. Onde valutare se tale discrimine non sia
irragionevole e non comporti, conseguentemente, un'ingiustificata
compressione del diritto inviolabile alla libertà di professione
della propria fede religiosa, occorre procedere secondo il paradigma
logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che
il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale
ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati
differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare
bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la
gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta
stabilita nelle norme costituzionali.
3. - Come ha correttamente osservato l'Avvocatura dello Stato nel
suo scritto difensivo, il diverso trattamento riservato alle due
ricordate ipotesi dipende senz'altro dal differente rilievo che
nell'uno e nell'altro caso è stato dato agli interessi,
costituzionalmente rilevanti, rappresentati dal buon andamento
dell'organizzazione militare in relazione al servizio di leva (art.
97 della Costituzione) e dalla piena ed effettiva attuazione
dell'obbligo generale di prestare il servizio militare, connesso al
dovere di solidarietà relativo alla difesa della Patria (art. 52,
secondo comma, della Costituzione). Nella valutazione del
legislatore, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui
l'obiettore di coscienza rifiuti il servizio militare nel corso della
sua prestazione, si potrebbe produrre un pregiudizio agli assetti
organizzativi e programmatici propri del servizio militare e,
comunque, un turbamento all'ordinato adempimento del relativo dovere
di solidarietà, di tale dimensione da esigere una tutela più forte
dell'interesse generale alla prestazione del servizio militare (anche
in relazione all'obbligo di leva) rispetto a quella accordata allo
stesso interesse nel caso in cui l'obiettore di coscienza rifiuti di
prestare il servizio di leva prima di assumerlo.
Più in generale, con l'adozione della legge n. 772 del 1972 il
legislatore - nello stesso tempo in cui, al fine di ammettere gli
obiettori al godimento del beneficio del servizio militare non armato
o del servizio sostitutivo civile, ha riconosciuto valore a motivi di
coscienza, basati su radicati convincimenti religiosi (oltreché
morali o filosofici) comportanti il rifiuto di usare in ogni
circostanza le armi, - ha, invece, conservato il carattere di
illecito penale alla condotta di chi, in tempo di pace, rifiuta, pur
se per motivi di coscienza, qualsiasi tipo di prestazione del
servizio militare, anche nella forma di quello sostitutivo (c.d.
obiettore totale). In quest'ultima ipotesi, comunque, egli ha
previsto, per chi rifiuta il servizio militare prima di esser
incorporato, che l'espiazione della pena irrogata esonera dalla
prestazione del servizio militare. Tale disciplina penalistica, con
il connesso beneficio dell'esonero a pena espiata, non si applica,
tuttavia, all'ipotesi dell'obiettore di coscienza, che, nelle stesse
condizioni e per gli stessi motivi riferibili al c.d. obiettore
totale tempestivo, rifiuta il servizio militare soltanto dopo averlo
assunto. È evidente, dunque, che il legislatore, supponendo in tal
caso una più forte rilevanza dell'interesse pubblico al buon
andamento del servizio militare e all'ordinato adempimento di un
generale dovere di solidarietà, ha conservato per l'ipotesi da
ultimo esaminata la disciplina legislativa stabilita dal codice
penale militare di pace.
Occorre sottolineare, tuttavia, che al contrario di quanto ritiene
il giudice a quo, la diversità del trattamento sanzionatorio penale,
prevista nel vigente ordinamento per le due ipotesi di rifiuto del
servizio militare ora considerate, non gioca necessariamente a danno
dell'obiettore di coscienza che effettui quel rifiuto dopo essere
stato incorporato.
Mentre quest'ultimo, infatti, potrebbe essere condannato, come nel
caso del giudizio a quo, per i reati di omessa presentazione in
servizio e di disobbedienza (artt. 123 e 173 c.p.m.p.) - i quali
comportano la pena della reclusione fino a sei mesi, il primo, e la
pena della reclusione fino a un anno, il secondo, - al contrario
l'obiettore che rifiuti il servizio militare prima di assumerlo è
sottoposto - ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772
del 1972 e in conformità alla sentenza n. 409 del 1989 di questa
Corte - alla pena della reclusione da sei mesi a due anni. In altri
termini, sotto il mero profilo delle pene edittali previste, sussiste
una diversità di disciplina fra le due ipotesi, la quale comporta un
trattamento deteriore a danno dell'obiettore che compie lo stesso
rifiuto prima di esser incorporato, pur se in tal caso si deve
ammettere una pregnanza dell'interesse pubblico al buon andamento del
servizio militare e all'ordinato adempimento di un dovere generale di
solidarietà più debole di quella che si manifesta nella ipotesi
precedente.
Un trattamento palesemente deteriore a danno dell'obiettore di
coscienza che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto
deriva, invece, dalla omessa assimilazione di questa ipotesi a quella
relativa all'obiettore che manifesta il suo rifiuto anteriormente
all'incorporazione e dalla conseguente mancata estensione al primo
del beneficio, concesso invece al secondo, relativo all'esonero dalla
prestazione del servizio militare in conseguenza dell'espiazione
della pena. Tale omissione, infatti, pone l'obiettore di coscienza,
che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto, nella stessa
situazione obiettiva - nel caso che non rinunzi ai dettami morali
della propria coscienza o, comunque, non ne rinchiuda nel silenzio
del proprio animo le manifestazioni di obiezione al servizio militare
- di subire quella "tragica spirale delle condanne a catena",
protraentesi per tutta la durata della soggezione dell'interessato
all'obbligo della leva, che si verificava a danno di tutti gli
obiettori di coscienza prima dell'adozione della legge n. 772 del
1972 e che è già stata stigmatizzata da questa Corte nella sentenza
n. 409 del 1989.
4. - Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la
ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le
disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente
irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori
arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto
dalla Costituzione riguardo alla protezione della coscienza religiosa
dei singoli individui e alla libertà di professare la propria fede
religiosa.
A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza
individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei
diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo,
ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può
darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia
stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella
relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli
costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore
etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale
ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende
possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale
regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del
singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione
costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei
diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro
possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di
preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle
potenzialità di determinazione della coscienza medesima.
Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto
al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti
inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di
manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21
della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della
Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve
esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea
universale della dignità della persona umana che circonda quei
diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a
quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella
accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata
alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti
nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto
tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore
diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo
costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo
da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture
organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di
potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in
relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale,
un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione
di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici
qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di
coscienza).
5. - In relazione alla tutela dei propri convincimenti religiosi,
morali o filosofici (artt. 21 e 19 della Costituzione) di fronte al
dovere di prestare il servizio militare di leva (art. 52 della
Costituzione), il legislatore ha attuato l'anzidetto ordinamento di
valori costituzionali con la ricordata legge n. 772 del 1972,
distinguendo, secondo un paradigma che questa Corte ha già giudicato
come non irragionevole (v. sent. n. 409 del 1989), due posizioni
fondamentali: quella di chi rifiuta per motivi di coscienza il
servizio militare di leva aderendo tuttavia alla possibilità di prestare servizi civili o militari alternativi e quella di chi, per gli
stessi motivi, rifiuta in toto qualsiasi prestazione di servizi,
ordinaria o sostitutiva, connessa all'obbligo di leva. Mentre la
prima fattispecie viene espunta dal campo dell'illecito penale, in
considerazione del rilievo che realizza un bilanciamento satisfattivo
delle opposte esigenze costituzionali della tutela dei diritti della
coscienza e del dovere di solidarietà connesso al servizio di leva,
la seconda fattispecie, invece, viene conservata nell'ambito del
penalmente sanzionato, in dipendenza del fatto che, sulla base di un
non irragionevole bilanciamento fra gli opposti valori costituzionali
rappresentati dalle pretese di coscienza e dall'obbligo militare, i
primi non possono cancellare totalmente i secondi e ledere, così,
l'interesse "a una regolare incorporazione degli obbligati al
servizio di leva nell'organizzazione militare" (v. sent. n. 409 del
1989). Nell'ambito dell'ultima ipotesi, come si è prima ricordato,
il legislatore ha prodotto un'ulteriore suddistinzione fra il caso
dell'obiettore di coscienza "totale" che rifiuta in tempo di pace il
servizio militare prima di assumerlo e quello dello stesso tipo di
obiettore che compie il medesimo rifiuto dopo aver assunto quel
servizio, provvedendo a stabilire un trattamento giuridico
differenziato.
Questa diversità di trattamento è palesemente irragionevole,
poiché introduce un discrimine all'interno di una disciplina
concernente condotte riferibili alla protezione di un bene giuridico
costituzionalmente unitario e comportante, a livello di norme
costituzionali, un medesimo bilanciamento di valori. Considerate alla
luce della Costituzione, pertanto, le due ipotesi da ultimo esaminate
non tollerano diversità di trattamento, né sotto il profilo penale,
né sotto quello della concessione dell'esonero a seguito
dell'espiazione della pena, non potendo costituire un ragionevole
criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene
manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve
presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e
imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale o filosofico).
Con particolare riguardo alla posizione denunciata dal giudice a
quo - quella del trattamento deteriore a danno dell'obiettore di
coscienza che manifesta il rifiuto del servizio militare dopo averlo
assunto - si deve sottolineare che l'irragionevolezza della mancata
estensione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena deriva
manifestamente dal rilievo che la sottoponibilità di tale obiettore
alla "tragica spirale delle condanne a catena" produce un effetto
devastante nei confronti della protezione della propria coscienza
religiosa e del godimento del diritto inviolabile alla professione
della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione), tanto più
quando il relativo convincimento intimo sia più radicato e più
sentito come irrinunciabile.
Un effetto del genere non è conforme alla regola della
ragionevole proporzionalità e della necessarietà della limitazione
di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di
un dovere costituzionale inderogabile, qual'è l'obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. Quella regola,
infatti, impone che il legislatore, nel suo discrezionale
bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il
contenuto di un diritto inviolabile dell'uomo soltanto nei limiti
strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico
sottostante al dovere costituzionale contrapposto. E tali limiti sono
indubitabilmente superati dalla possibilità concreta che, per
effetto della sua fede religiosa - la cui tutela, peraltro, è stata
già ritenuta meritevole in via di principio dal legislatore anche
sotto il profilo della obiezione di coscienza al servizio militare
armato -, colui che per propri irrinunciabili convincimenti religiosi
rifiuta il servizio militare, dopo averlo assunto, sia sottoposto,
per la mancata estensione ad esso dell'esonero, a una serie di
condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua
intima personalità umana e la speranza di una vita normale.
6. - Sulla base dei motivi sopra indicati va dichiarata
l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 19
della Costituzione - dell'art. 8, terzo comma, della legge 15
dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della
pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i
motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della stessa legge, il
servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla
prestazione del servizio militare, sempreché la durata della pena
espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio
militare da prestare.
Per quanto concerne la diversità della previsione delle pene
edittali relative all'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio
militare in dipendenza del rilievo che la contestazione sia
effettuata prima dell'incorporazione o dopo la stessa, questa Corte,
pur avendone rilevato la palese irragionevolezza e, quindi,
l'incompatibilità con l'ordinamento dei valori fissato in
Costituzione, non può addivenire a una pronunzia di accoglimento,
poiché ciò comporterebbe la possibilità di un effetto peggiorativo
sulle sanzioni penali relative a una delle categorie di obiettori
prima considerate. D'altra parte, questa Corte non può intervenire
neppure con una pronunzia demolitoria, poiché con essa si priverebbe
di sanzione penale comportamenti che la stessa Corte, pur in tale
occasione, ha ritenuto non irragionevolmente inclusi, in
considerazione dei valori costituzionali coinvolti, nella sfera
dell'illecito penale.
Ciò esige dal legislatore un urgente intervento razionalizzatore
dell'insieme delle pene considerate, in armonia con l'ordinamento dei
valori costituzionali delucidato da questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che
l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di
ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in
tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della
predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto,
esonera dalla prestazione del servizio militare;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte