Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo

comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1998 dal pretore di Tempio Pausania nel procedimento

civile vertente tra Tamponi Giovanni Maria ed altri e Serra Pasquale,

iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il

convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione ed

aveva chiamato terzi in causa, il pretore di Tempio Pausania, con

ordinanza dell'8 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede un termine perentorio entro il quale il

convenuto deve notificare la citazione al terzo:

che nella fattispecie, come precisa il rimettente, la citazione

dei terzi, non costituitisi in giudizio, era stata eseguita senza il

rispetto dei termini stabiliti dall'art. 163-bis del codice di

procedura civile e la parte attrice aveva eccepito la decadenza del

convenuto dalla facoltà di chiamata in causa;

che, a norma dell'art. 269 cod. proc. civ., il convenuto, il

quale intenda chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza,

farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere lo

spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la

citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis la

quale citazione è notificata a cura del convenuto;

che, come osserva il giudice a quo, detta norma nulla dispone in

ordine al mancato rispetto del termine per la citazione del terzo,

sì che in tale ipotesi potrebbe ritenersi applicabile la disciplina

prevista dall'art. 164 cod. proc. civ., in base alla quale, ove sia

stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito

dalla legge e il convenuto non si sia costituito in giudizio, il

giudice, rilevata la nullità della citazione, ne ordina la

rinnovazione;

che, per contro, soltanto a carico dell'attore, il quale abbia

interesse alla chiamata in causa di un terzo e sia stato

preventivamente autorizzato dal giudice, è previsto l'onere di

notificare al terzo la citazione entro il termine perentorio

stabilito dal giudice;

che, quindi, a differenza di quanto stabilito dal secondo comma

del citato art. 269, la perentorietà del termine è prevista

unicamente per la chiamata in causa ad opera dell'attore, il quale

decade da tale facoltà qualora non osservi il termine;

che, ad avviso del rimettente, la diversa disciplina stabilita

dall'art. 269 cod. proc. civ. in ordine alla chiamata in causa di un

terzo darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento

tra le parti, che si tradurrebbe nella violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione, tanto più ove si consideri che la previgente

formulazione dell'art. 269 parificava la posizione dell'attore e del

convenuto in ordine alla chiamata in causa di un terzo e che

l'originario testo della norma in oggetto, approvato dal Senato,

prevedeva che la notificazione della citazione al terzo, sia ad opera

dell'attore che del convenuto, doveva eseguirsi nel termine

perentorio di quindici giorni;

che, come osserva infine il rimettente, la disparità di

trattamento non può essere superata con una interpretazione

estensiva che conferisca perentorietà al termine relativo alla

citazione del terzo, effettuata dal convenuto, in quanto è ad essa

di ostacolo il disposto dell'art. 152 cod. proc. civ., a norma del

quale "i termini per il compimento degli atti del processo sono

stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a

pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente".

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli

atti del giudizio a quo il convenuto ha assegnato alle parti chiamate

in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto

dall'art. 163-bis codice procedura civile:

che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., tale inosservanza

determina la nullità della citazione, con l'ulteriore conseguenza

che, non essendosi costituite in giudizio le parti, il giudice è

tenuto a disporre d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un

termine perentorio;

che la questione sollevata dal rimettente si appalesa quindi

priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale dall'assegnazione di

un termine a comparire inferiore a quello legale non può derivare

altro effetto che l'applicazione del citato art. 164, e ciò anche

nel caso in cui fosse previsto un termine perentorio per la chiamata

in causa;

che, infine, tenuto conto che le parti legittimate a contraddire

alla domanda riconvenzionale di usucapione rivestono la qualità di

litisconsorti necessari, la omessa citazione di una di esse

determinerebbe comunque per il giudice la necessità di disporre

l'integrazione del contraddittorio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal pretore di Tempio Pausania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte