Sentenza n. 47/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 504 e 506
del Cod. pen., promosso con ordinanza 23 gennaio 1957 del Tribunale di
Caltagirone emessa nel procedimento penale a carico di Vicino Francesco
Paolo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile
1957 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Caltagirone, con sentenza 11 novembre 1955,
dichiarava Vicino, Failla ed altri colpevoli del delitto preveduto
dagli artt. 504-506 Cod. pen., per avere sospeso collettivamente la
macellazione delle carni al fine di costringere l'autorità comunale ad
emanare un provvedimento di aumento del prezzo delle carni bovine. La
serrata, deliberata il 31 agosto 1955 dalla Sezione macellai della
delegazione di Caltagirone dell'Associazione dei commercianti della
provincia di Catania, era stata attuata il 2 e 3 settembre successivo
con l'astensione dalla macellazione di otto macellai tutti esercenti,
in proprio e senza dipendenti, altrettanti negozi di vendita di carni
in Caltagirone.
Proponevano appello gli imputati, deducendo la illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 Cod. pen.,
perché contrastanti con il principio sancito dall'art. 40 della
Costituzione secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano".
Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza 23 gennaio 1957,
sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, rilevando l'impossibilità di definire il
giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 504 e 506 Cod. pen., in
relazione agli artt, 40 e 41 della Costituzione, "dato che
l'applicazione delle predette norme del Codice penale sarebbe
incompatibile con il principio di libertà di autotutela sul piano del
lavoro da un canto, ed il principio, altresì, di libertà di
iniziativa economica dall'altro".
L'ordinanza, notificata il 31 gennaio 1957 al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata il 26 gennaio 1957 ai Presidenti
delle Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 6 aprile 1957, n. 90.
In questa sede non si sono costituiti né il Presidente del
Consiglio, ne i ricorrenti. Considerato in diritto :
Secondo il combinato disposto degli artt. 502, primo comma, 504,
506 Cod. pen., gli esercenti di aziende commerciali, i quali, non
avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più
sospendono collettivamente il lavoro "con lo scopo di costringere
l'autorità a dare un provvedimento", incorrono nel delitto di serrata.
I macellai di Caltagirone in numero di otto, il 2 e 3 settembre 1955,
in esecuzione della precedente deliberazione della Sezione macellai
dell'Associazione commercianti di Catania, si astenevano dalla
macellazione per costringere il Commissario prefettizio di Caltagirone
ad aumentare il prezzo delle carni. I detti macellai erano tutti
esercenti - in proprio e senza dipendenti - di altrettanti negozi di
vendita di carni.
Ciò posto, la disposizione dell'art. 506 Cod. pen. non è in
contrasto con la norma dell'art. 40 della Costituzione, la quale parla
soltanto del "diritto di sciopero", mentre lo stesso art. 506 esclude
ogni rapporto di lavoro. E se anche dalla disposizione dell'art. 40 si
volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di
risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta
argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata a proposito dell'art.
506 Cod. penale. Tale disposizione, richiamando l'art. 504 Cod. pen.,
prevede, tra l'altro, - la serrata fatta da esercenti di piccole
aziende commerciali allo "scopo di costringere l'autorità a dare un
provvedimento" - senza nessuna relazione con la norma dell'art. 40
della Costituzione.
Infine circa il preteso contrasto dell'art. 506 Cod. pen. con la
norma dell'art. 41 della Costituzione, è da rilevare che il secondo
comma di detto articolo, come ha ritenuto questa Corte con la sentenza
n. 103 del 25 giugno 1957, pone limiti alla iniziativa economica
privata nel senso che l'autorità può predisporre misure protettive
del benessere sociale e contemporaneamente restrittive della privata
iniziativa, tra cui è da comprendere la disciplina dei prezzi delle
merci a largo consumo, come le carni bovine. E l'esercizio di tale
potere da parte dell'autorità (R. D. 16 dicembre 1926, n. 2174: art.
4; D.L.C.P. S. 15 settembre 1947, n. 896: art. 18, terzo comma) non
consente coazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di
Caltagirone con l'ordinanza in data 23 gennaio 1957 sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 Cod. pen.,
che disciplinano la serrata di esercenti di piccole industrie o
commerci, in riferimento alle norme degli artt. 40 e 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1958:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte