Sentenza n. 47/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
24 aprile 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Baldini Giorgio Michele e Cerva
Luciano, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura
penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta)
dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per
estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della
Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di
ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di
difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è
concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice
di procedura penale. Considerato in diritto :
Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso
giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione
dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema"
delle impugnazioni penali.
La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m.
(sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di
proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in
una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio
dell'appello anzidetto.
Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di
legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo:
atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la
tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe
sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è
tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal
p.m. e non anche dall'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa
con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale
di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte