Sentenza n. 47/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti
individuali), e dell'art. 2, lett. a, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con
le seguenti ordinanze
1) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal pretore di Tagliacozzo
nel procedimento civile vertente tra Agostini Felice e il Comune di
Tagliacozzo, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29
agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Chessa Putzolu Graziella e
l'Automobile Club di Cagliari, iscritta al n. 353 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 263 del 10 ottobre 1973;
3) ordinanza emessa il 20 maggio 1974 dal pretore di Asti nella
causa di lavoro vertente tra Lettieri Antonio e il Comune di Asti,
iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 26 aprile 1972, Agostini Felice,
premesso di aver prestato lavoro alle dipendenze del Comune di
Tagliacozzo svolgendo in prevalenza mansioni di elettricista e di
essere stato licenziato il 22 febbraio 1972 senza giusta causa, ai
sensi dell'art. 2119 cod. civ., né giustificato motivo, conveniva in
giudizio dinanzi al pretore di Tagliacozzo il Comune, al fine di
ottenere la riassunzione o, in mancanza, il risarcimento del danno, a
termini della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "norme sui
licenziamenti individuali".
Con ordinanza emessa in data 30 maggio 1973, il pretore di
Tagliacozzo, dopo aver preliminarmente rilevato che la controversia
innanzi a lui proposta, afferiva ad un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, non munito della garanzia di stabilità, alle dipendenze
di un ente pubblico non economico e che, secondo l'unanime
giurisprudenza, era da ritenersi esclusa, nel caso, la competenza
pretorile stabilita dall'art. 6, u.c., della citata legge n. 604 del
1966, trattandosi di controversia promossa da dipendente di ente
pubblico non economico, per la quale sussiste la competenza del giudice
amministrativo, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale della citata norma, così interpretata, ritenendola in
contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., in quanto il principio di uguaglianza non
sembra consentire che di due lavoratori, i quali si trovino nella
stessa situazione di instabilità del posto di lavoro, uno possa
ottenere giustizia presso il giudice più vicino, con agile rito e con
spese ridotte, mentre l'altro debba ricorrere al Consiglio di Stato,
con perdita anche di un grado di giurisdizione;
b) con gli artt. 4 e 35 Cost., i quali contengono un preciso
indirizzo a favore del lavoratore.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata. Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è
costituito.
2. - Questione sostanzialmente identica a quella testé indicata,
con enunciazione di analoghi motivi, è stata sollevata dal pretore di
Cagliari con ordinanza emessa il 14 maggio 1973, nel procedimento
civile promosso da Chessa Putzolu Graziella contro l'Automobile Club di
Cagliari a seguito di un preteso illegittimo provvedimento di
licenziamento adottato nei suoi confronti.
Ha rilevato il pretore che il riferimento contenuto nell'articolo 1
della legge 15 luglio 1966, n. 604, al rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati e con enti
pubblici, è stato dalla giurisprudenza interpretato come comprensivo
dei soli enti pubblici economici, con conseguente esclusione del
dipendente da ente pubblico non economico, non solo dalla possibilità
di denunziare l'illegittimità del licenziamento davanti al giudice
ordinario, ma ancor più dall'intero ambito di applicazione della
citata legge n. 604 del 1966.
Siffatta interpretazione violerebbe il principio di eguaglianza
posto dall'art. 3 Cost., in quanto l'essere dipendente da ente pubblico
economico o non economico non giustificherebbe la possibilità o meno
di ottenere giustizia presso il giudice più vicino, con rito più
agile e spese ridotte, e, in radice, la stessa titolarità o meno del
diritto alla stabilità nel posto di lavoro.
Tale interpretazione contrasterebbe inoltre con gli artt. 4 e 35
Cost., contenenti un preciso indirizzo volto alla tutela del
lavoratore.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata. Nel giudizio innanzi a questa Corte, relativo a tale
ordinanza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale
nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 4 luglio 1973, ha
osservato che la diversità di tutela giurisdizionale accordata ai due
rapporti di lavoro trova giustificazione razionale nella diversa
struttura delle due categorie di enti pubblici. Ed invero, gli enti
pubblici economici, a differenza di quelli non economici, esercitano
un'attività imprenditoriale diretta alla produzione di beni o di
servizi o intermediaria negli scambi, ponendosi sullo stesso piano, in
regime di concorrenza, con i privati che svolgono analoghe attività.
Inoltre, la recente istituzione dei tribunali amministrativi regionali
avrebbe ora eliminato gli inconvenienti (peraltro costituzionalmente
irrilevanti) dell'accentramento a Roma dell'organo giurisdizionale
competente a decidere le controversie del rapporto del pubblico
impiego. Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la proposta
questione appare infondata sotto tutti i dedotti profili.
3. - Con delibera del 3 gennaio 1974 la Giunta del Comune di Asti
adottava nei confronti del dipendente netturbino Lettieri Antonio il
provvedimento disciplinare di licenziamento immediato, per avere
l'interessato giustificato la prosecuzione della propria malattia con
un certificato medico alterato nella parte riguardante la data di
rientro in servizio. Avverso tale provvedimento il Lettieri proponeva
ricorso, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, al pretore di
Asti che, con ordinanza emessa in data 20 maggio 1974, ha osservato che
l'art. 6 di tale legge, nell'attribuire al pretore la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della legge
medesima, non ha - secondo l'insegnamento della Cassazione - derogato
alla generale previsione dell'art. 2, lett. a, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.
Donde, nella controversia de qua, la carenza di giurisdizione del
pretore, che però appare in contrasto con i principi enunciati dagli
artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione. Ed invero, l'art. 4 Cost.,
impegnando la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano
effettivo" il diritto al lavoro, realizza: per quanto riguarda il
diritto di azione e di difesa, una specificazione del generale
principio contenuto nell'art. 24 Cost., conferendo un particolare grado
di "effettività" alle azioni ed ai poteri giudiziari riconosciuti al
lavoratore licenziato; l'ordinamento deve quindi preoccuparsi di
predisporre azioni "speciali" a tutela della conservazione del posto di
lavoro, essendo "speciali" le esigenze di effettività che la perdita
del posto di lavoro pone al dipendente che assume di aver diritto alla
sua conservazione. Dagli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo
comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, si ricava quindi, ad avviso
del pretore di Asti, il duplice principio della specialità del
procedimento offerto al dipendente licenziato e della estensione di
tale speciale tutela a tutti i lavoratori, senza distinzione tra
settori di attività. Ora, mentre il diritto alla conservazione del
posto di lavoro dei lavoratori privati e dei dipendenti degli enti
pubblici economici trova nella vigente normativa una serie di strumenti
caratterizzati dalla massima tempestività e semplicità, lo stesso non
potrebbe dirsi per i dipendenti degli enti locali, sottoposti alla
giurisdizione amministrativa, per la macchinosità del giudizio e per
la mancata previsione di forme speciali di azioni e di interventi di
urgenza. Circoscrivendo, quindi, la questione alla giurisdizione dei
T.A.R. sulle controversie inerenti alla validità dei licenziamenti, il
pretore di Asti ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4,
comma primo, 24, comma primo, e 35, comma primo, Cost., del coordinato
disposto tra l'art. 6 legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 2, primo
comma, lett. a, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui
sottraggono alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti alla
validità dei licenziamenti dei dipendenti degli enti locali,
attribuendola ai T.A.R.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, relativo a tale ordinanza, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale nel proprio atto di
intervento, depositato in cancelleria il 21 gennaio 1975, sostiene
preliminarmente l'impossibilità che un certo tipo di tutela giuridica,
apprestata per il rapporto di lavoro privato, sia senz'altro
applicabile al pubblico impiego, dato che tra i due rapporti di lavoro
vi sono essenziali differenze.
Dopo aver ricordato che i rapporti di lavoro dei dipendenti da enti
pubblici non economici hanno una propria ampia e penetrante tutela,
l'Avvocatura contesta che per effetto dell'entrata in vigore della
legge n. 604 del 1966 si sia determinata una ingiustificata disparità
di trattamento processuale ed una diversa intensità di protezione
concreta del diritto alla conservazione del posto di questi dipendenti
rispetto ai lavoratori con rapporto di diritto privato.
Anche in sede di giustizia amministrativa esiste infatti un
istituto fondamentale, quale appunto l'ordinanza di sospensione del
provvedimento impugnato (prevista dall'art. 21 della legge istitutiva
dei tribunali amministrativi), avente i caratteri della speditezza ed
efficacia di esecuzione, la cui funzione cautelare è appunto quella di
evitare che possano derivare danni gravi ed irreparabili al ricorrente,
in pendenza del giudizio, dall'esecuzione dell'atto impugnato.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte voglia dichiarare
infondata la proposta questione. Considerato in diritto :
1. - Con le tre ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla
Corte le seguenti questioni:
a) se sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 3, 4 e 35 Cost., l'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
recante "norme sui licenziamenti individuali", nella parte in cui si
riferisce al "rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente
con datori di lavoro privati e con enti pubblici", ove quest'ultima
espressione ("enti pubblici") sia interpretata come "enti pubblici
economici", con ciò escludendo dall'ambito di applicazione della legge
stessa il rapporto di lavoro con enti pubblici non economici, e
conseguentemente precludendo ai dipendenti da tali enti la possibilità
di denunciare l'illegittimità del licenziamento davanti al giudice
ordinario;
b) se sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 3, 4 e 35 Cost., l'art. 6, ultimo comma, della citata legge n.
604 del 1966, ove sia interpretato nel senso di escludere la competenza
del pretore a conoscere delle controversie derivanti dalla applicazione
della stessa legge, che siano promosse da dipendenti di enti pubblici
non economici;
c) se sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35,
primo comma, Cost., il coordinato disposto dell'art. 6 della citata
legge n. 604 del 1966, e dell'art. 2, primo comma, lettera a, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, nella parte in cui attribuisce a questi
ultimi, sottraendole alla giurisdizione ordinaria, le controversie
inerenti alla validità dei licenziamenti dei dipendenti degli enti
locali.
2. - Evidente è la connessione tra le prospettate questioni, che
s'incentrano su un comune punto di riferimento, da cui muovono le
denuncie di incostituzionalità: la preclusione al pretore della
cognizione di controversie aventi ad oggetto il licenziamento di
dipendenti da enti pubblici non economici. I relativi giudizi possono,
quindi, essere riuniti per la decisione con unica sentenza.
3. - Innanzi tutto, in ordine logico, la Corte prende in esame
l'art. 1 della legge n. 604 del 1966, che traccia l'ambito di
operatività del divieto di licenziamento ad nutum del prestatore di
lavoro, disponendo che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la
stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di
contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di
lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
del codice civile o per giustificato motivo.
La questione proposta dal pretore di Cagliari non è fondata. Essa
pone a sua base una interpretazione che non può essere condivisa: e
cioè l'assunto che con la espressione "enti pubblici" non siasi inteso
comprendere tutti gli enti pubblici, ma soltanto gli "enti pubblici
economici". In aggiunta al profilo letterale (che pur merita la dovuta
attenzione, se è vero che il lessico legislativo ben riconosce ed
applica la ormai consueta dicotomia, sì che resterebbe inspiegabile il
ricorso in questa occasione all'uso del genus in luogo di una delle due
species), la mens legis, a sostegno del più ampio significato, può
desumersi dal concorso di altri elementi. Dai lavori parlamentari, dove
fu esplicitamente emendato l'originario testo (che prescriveva la
giustificazione del licenziamento solo rispetto al contratto di lavoro
"inerente all'esercizio dell'impresa") e fu poi respinta la proposta
del ritorno alla primitiva dizione. Nella quale erano già per
implicito compresi gli enti pubblici economici, di tal che superflua
sarebbe stata la introdotta modifica, se solo a questo fine
preordinata. Ma soprattutto può desumersi dalla linea evolutiva della
vigente normativa posta a tutela del rapporto di lavoro.
Giova in proposito ricordare che la Corte aveva già avuto
occasione di rilevare (sentenze n. 7 del 1958 e n. 45 del 1965) come il
potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto a tempo
indeterminato non costituisse più un principio generale del nostro
ordinamento; e di affermare che l'indirizzo politico di progressiva
garanzia del diritto al lavoro, dettato dall'art. 4 Cost.
nell'interesse di tutti i cittadini, esigeva che il legislatore
adeguasse la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al
fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro,
circondando di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in
cui si rendesse necessario far luogo a licenziamenti. Ora, nel settore
dell'impiego pubblico, la garanzia della stabilità o semi-stabilità
del rapporto, pur essendone un aspetto caratterizzante, non trovava,
anteriormente alla legge n 604 del 1966, onnicomprensiva applicazione.
Elemento un tempo differenziatore tra il personale "di ruolo", che ne
godeva, e quello "avventizio", che ne era privo, si era poi propagato a
quest'ultimo, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, mediante
la trasformazione del licenziamento ad nutum in licenziamento causale,
sancita dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (convertito nelle legge 7
giugno 1937, n. 1108) e ribadita dal d.lgt.c.p.s. 4 aprile 1947, n.
207. Era stato poi esteso al personale non di ruolo degli enti pubblici
locali (comuni, province, consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza
e di beneficenza, nonché istituti ed aziende in gestione diretta da
essi dipendenti), per effetto del d.lg.vo 5 febbraio 1948, n. 61, che
faceva loro obbligo di introdurre nei regolamenti organici norme
conformi a quelle disciplinatrici dello status del personale non di
ruolo statale. Rimanevano, peraltro, ancora licenziabili ad nutum,
non soltanto i dipendenti dagli enti pubblici economici, per i quali
non si fosse provveduto in sede di contrattazione collettiva, ma anche
dipendenti da enti pubblici non territoriali, a cui non fossero state
estese, con decreto presidenziale, le norme del citato decreto n. 207
del 1947, e che continuavano, quindi, ad essere regolati dalle norme
sull'impiego privato.
Una volta che il principio del licenziamento causale - mutuato dal
rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego
e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due
discipline - è assurto, con la legge n. 604 del 1966, a principio di
carattere generale, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto
nell'art. 1 di detta legge non può non essere inteso nel senso che gli
è proprio, immune, cioè, dall'asserita restrizione, che lascerebbe
ingiustificatamente scoperta l'area innanzi indicata dei dipendenti
dagli enti pubblici non territoriali.
Né a ciò ostano conclamate imperfezioni tecnico-giuridiche della
legge in questione, della quale alcune disposizioni - per effetto del
laborioso iter parlamentare - non appaiono in armonia con le modifiche
apportate al testo originario dell'articolo 1, facendo esclusivo
riferimento al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di una
impresa, essendo compito dell'interprete (ove la normativa non sia
opportunamente coordinata dal legislatore) valutare secondo la
definitiva mens legis se la loro applicazione resti in tal senso
circoscritta o debbasi intendere estesa al più ampio ambito tracciato
dall'art. 1.
4. - La sfera di operatività del principio sancito dall'art. 1
della legge n. 604 dcl 1966, non comporta, dunque, necessariamente che
eguale dimensione debba riconoscersi a tutte le altre norme della
stessa legge, ed in particolare - per ciò che interessa i presenti
giudizi - all'art. 6, ultimo comma, che dichiara competente il pretore
a conoscere delle controversie derivanti dalla sua applicazione. Esatta
appare la interpretazione che ne ha fornito la Corte di cassazione,
affermando che la competenza attribuita al pretore dalla norma in esame
non esorbita dai limiti della giurisdizione ordinaria, di cui il
pretore stesso fa parte, e non deroga alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego. Da ciò
hanno preso le mosse i pretori di Tagliacozzo e di Asti per inferire il
dubbio di costituzionalità innanzi puntualizzato.
Il dubbio non ha però ragion d'essere
Va preliminarmente precisato che tra gli argomenti addotti a
sostegno dell'asserita violazione del principio di eguaglianza, alcuni
(maggiore onerosità del ricorso al Consiglio di Stato, perdita di un
grado di giurisdizione) appaiono superati per effetto della istituzione
e del concreto funzionamento dei tribunali amministrativi regionali,
previsti dal secondo comma dell'art. 125 della Costituzione.
Si assume, nondimeno, che la norma de qua, e correlativamente (per
i soli dipendenti degli enti locali) l'art. 2, primo comma, lettera a)
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei detti
tribunali, violerebbero un complesso di principi, desumibili dagli
artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione. Sarebbe soprattutto leso il
principio di "effettività", cui devono essere informati le azioni ed i
poteri giudiziari riconsciuti al lavoratore licenziato, e risulterebbe
non soddisfatta la esigenza di "specialità" delle azioni e
degl'interventi d'urgenza predisposti a tutela della conservazione del
posto di lavoro. In altri termini, mentre ai lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici il procedimento innanzi al pretore
offrirebbe strumenti processuali contrassegnati da una particolare
speditezza, tempestività ed efficacia, di analoghi strumenti non
potrebbe giovarsi il lavoratore dipendente da ente pubblico non
economico, costretto ad adire il giudice amministrativo.
Trattasi di argomentazioni che non trovano conferma nel vigente
ordinamento, nel quale, per effetto del rinvio operato dal secondo
comma dell'art. 7 della citata legge n. 1034 del 1971, all'art. 29 del
t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n.
1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali
esercitano giurisdizione esclusiva, tra l'altro, nei casi di ricorsi
relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato,
degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola
vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati
dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di
beneficenza o da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a
tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale.
Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto
il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma
altresì dell'eccesso di potere, ed in virtù del potere di
annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai dipendenti dagli enti
pubblici non economici, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante
e penetrante tutela. In proposito va ricordato che può ascriversi a
suo merito proprio l'aver precorso ed orientato la legislazione volta a
garantire agli avventizi dipendenti dello Stato e dagli enti pubblici
locali un rapporto di lavoro meno precario.
Né è esatto manchi la possibilità di far luogo ad interventi di
urgenza, onde soddisfare la giusta esigenza di consentire al lavoratore
l'attesa del risultato dell'azione da lui esperita per la
reintegrazione nel rapporto di lavoro, senza incorrere nella necessità
di fatto di trovare altra occupazione per ricavare il suo
sostentamento; l'istituto della sospensione della esecuzione dell'atto
impugnato, mediante ordinanza emessa in camera di consiglio, previsto
dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, consente, infatti, di porre sollecito rimedio
alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva
pronuncia.
In conclusione, la esclusione dall'ambito della giurisdizione
ordinaria (e in seno a questa dalla competenza del pretore) delle
controversie inerenti alla validità dei licenziamenti dei dipendenti
degli enti pubblici non economici, la cui cognizione resta affidata al
giudice amministrativo, per effetto degli artt. 2, primo comma, lett.
a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, e
dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 604 del 1966, interpretato
nei sensi dianzi esposti, non contrasta con i principi desumibili dai
citati articoli della Costituzione; sì che non fondate sono le
proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, recante "norme sui licenziamenti individuali", sollevata dal
pretore di Cagliari, con l'ordinanza 14 marzo 1973, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 35 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della citata legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2,
primo comma, lett. a, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
sull'"istituzione dei tribunali amministrativi regionali", sollevata
dai pretori di Tagliacozzo e di Asti, con le ordinanze in epigrafe
indicate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte