Sentenza n. 47/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi
sesto e settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1974 dal pretore di
Silandro, nel procedimento penale a carico di Albert Patscheider
iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rapporto dei carabinieri di Bolzano del 1 marzo 1972 veniva
denunciato all'autorità giudiziaria Patscheider Albert per avere, per
eccesso di velocità, invaso la corsia di sinistra della strada statale
38 nella direzione di marcia Silandro-Resia e di conseguenza, fatto
precipitare nella scarpata sottostante la macchina da lui guidata.
Nell'incidente, oltre il guidatore, si produceva lesioni anche il
passeggero (shock traumatico, contusione cranica). Nei confronti del
Patschelder, il pretore di Silandro iniziava procedimento penale per
violazione dell'articolo 590 c.p.p., secondo comma, perché "per colpa,
consisente in imprudenza, imperizia, velocità non commisurata alle
condizioni della strada e nella inosservanza della segnaletica stradale
di pericolo generico e di limite di velocità " aveva procurato lesioni
personali guaribili in 90 giorni a Kaufmann Carlo.
Al dibattimento, dopo che le parti avevano preso le loro
conclusioni, il pretore di ufficio rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale sostenendo che, nella specie, avrebbero dovuto trovare
applicazione i commi sesto e settimo dell'art. 91 del codice della
strada e quindi che si sarebbe dovuta ordinare la sospensione della
patente all'imputato.
Secondo il pretore "la suddetta norma appare in contrasto con il
principio di eguaglianza... poiché rende obbligatorio per il giudice
penale applicare la sanzione criminale atipica in cui consiste appunto
la sospensione della patente di guida, senza poter subordinare
l'adozione del suddetto provvedimento (anche nella sua misura) alla
valutazione del tipo e della gravità della colpa (generica ovvero per
inosservanza di leggi e in particolare delle norme del codice della
strada) riconosciuta come determinante - da sola o in concorso con
altri fattori - nella causazione delle lesioni personali da parte
dell'imputato, facendo quindi sì che per violazioni lievi (come nella
specie) delle norme comportamentali dettate anche solo dalla comune
prudenza o dalla legge, ma che abbiano avuto come conseguenza, per
ragioni che ben spesso non dipendono dal comportamento stesso
dell'imputato, delle lesioni personali gravi si debba applicare la
suddetta sanzione penale atipica, mentre per medesime violazioni o per
violazioni anche molto più gravi, ma alle quali per ragioni ben spesso
anche del tutto casuali, non abbiano fatto seguito lesioni personali,
la suddetta misura non è obbligatoria e neppure facoltativa, ovvero se
si tratta di violazioni reiterate e di una certa gravità, è adottata
dal Prefetto (cfr. comma terzo dell'art. 91 c.s.) ma per un periodo
molto più breve (da uno a tre mesi)".
Ed inoltre: "detta disparità di trattamento non si giustifica con
la diversità delle conseguenze dannose delle condotte imprudenti o
violatrici di norme, poiché la sospensione della patente per la sua
stessa ratio non può non avere esclusivo riferimento alla
pericolosità della guida del soggetto preso in esame la quale si
sostanzia nella negligenza, nell'imperizia, nell'imprudenza ovvero
nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
manifestate e poste in essere in occasione del comportamento colposo in
oggetto, e non nelle conseguenze dannose dello stesso". Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che le norme
cui ai commi sesto e settimo dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 (codice della strada) siano in contrasto con l'art. 3 della Cost.
per la disparità di trattamento tra chi, guidando in modo pericoloso,
non cagiona lesioni e chi, nelle stesse condizioni, per pura fatalità,
ne cagioni.
Nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita
l'Avvocatura dello Stato la quale sostiene la insussistenza del
contrasto tra le norme impugnate e l'art. 3 della Costituzione perché
non si tratterebbe di fare riferimento ad azioni identiche (come
avrebbe fatto il pretore) ma a situazioni identiche e nella specie, ci
si troverebbe appunto di fronte a situazioni diverse tali da
giustificare un diverso trattamento.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto riguarda il sesto comma del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, esso non può essere preso in esame in questa sede, ai fini della
decisione, poiché si riferisce ad un atto amministrativo.
Infatti la concessione della patente di guida è subordinata
all'accertamento della sussistenza di determinati requisiti fisici,
psichici e morali, nonché alla esistenza di una particolare idoneità
tecnica: nella ipotesi in cui uno qualunque di questi requisiti venga
meno, è l'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente che
deve provvedere alla sospensione o alla revoca della stessa.
Nel caso in esame si è di fronte ad un provvedimento
amministrativo dovuto (l'art. 91 dice espressamente: "la patente è
sospesa") poiché dipende unicamente dalla sussistenza del fatto che
siano derivate a terzi lesioni personali gravi o gravissime, o che sia
intervenuta la morte dell'investito. Infatti se siano derivate solo
lesioni personali lievi è necessario il concorso della violazione
dell'art. 133 del codice della strada per farsi luogo alla sospensione
ed ove non siano derivate, dall'investimento, lesioni personali, ma
solo danni alle cose (e ciò anche con gravissime violazioni delle
norme del codice della strada) non si potrà mai far luogo alla
sospensione della patente salvo in caso di reiterazione delle
violazioni stesse.
Quanto al fatto che il provvedimento di sospensione preso dal
prefetto debba essere comunicato alla autorità giudiziaria per poter
eventualmente disporre la revoca, "ove nel corso della istruzione
accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione", è da
rilevare che l'art. 91, sesto comma, non condiziona all'accertamento
della responsabilità il provvedimento di sospensione, ma solo il
verificarsi del fatto. In altri termini solo l'autorità amministrativa
può sospendere l'autorizzazione alla guida di un veicolo o revocare
tale sospensione.
Circa poi i provvedimenti presi dal giudice con la sentenza di
condanna si osserva come, per il principio generale della non
interferenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nei provvedimenti
amministrativi, il giudice debba comunicare al prefetto, che
provvederà, le decisioni sulla sospensione o revoca della patente.
3. - Resta così da esaminare il rilievo relativo al settimo comma.
Ma anche questo è privo di qualsiasi fondamento.
La sospensione della patente pronunciata con sentenza deriva,
infatti, dal potere riconosciuto alla autorità giudiziaria ordinaria
di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie.
Si tratta cioè di un potere autonomo e diverso da quello
riconosciuto all'autorità amministrativa di concedere, sospendere o
revocare la patente.
La pena prevista dal settimo comma dell'art. 91 è, infatti,
analoga a quella prevista dall'art. 30 del codice penale e come quella
ha per conseguenza il fatto che al condannato venga vietato l'esercizio
di una qualsiasi attività per la quale sia richiesta una speciale
abilitazione o autorizzazione.
Erroneamente a questo proposito il giudice a quo parla di
violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che non è effettuabile
il raffronto tra le due situazioni prospettate poiché l'evento causato
dalla colpa del guidatore (lesioni gravissime) ad esempio ben si
distingue dall'evento causato a seguito di una semplice infrazione alle
norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate
conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice
penale.
E poiché è solo all'evento che deve farsi ricorso per stabilire
la natura del reato, ove quello sia diverso, non può, in alcun modo,
farsi un raffronto fra le due situazioni.
Il terzo comma dell'art. 91 del codice della strada prevede e
punisce la mera violazione di norme di comportamento: i commi sesto e
settimo dello stesso articolo sanzionano più gravemente tali
violazioni quando concorrano con i più gravi reati di omicidio colposo
o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da
fuga od omissione di soccorso. Le situazioni sono pertanto diverse e
rendono legittimo un diverso trattamento sanzionatorio.
Come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il principio
secondo cui la maggiore gravità del danno che consegue ad azioni
delittuose identiche nel fatto, importa una diversa o più grave pena,
è recepito nella nostra legislazione penale (vedi ad es. gli artt. 561
e 592 c.p.). Né può essere influenzato, ai fini che si propone
l'ordinanza, il profilo evidenziato e secondo il quale il giudice è
costretto ad adottare il provvedimento della sospensione della patente
di guida senza aver modo di rapportarlo al tipo ed alla gravità della
colpa.
Il giudice infatti ha sempre la possibilità di adeguare la durata
nel tempo della sanzione amministrativa (sospensione da tre mesi a tre
anni) alla gravità del reato commesso e deve, nel rendere giustizia,
valersi di questo potere discrezionale così come se ne avvale per
fissare la pena in concreto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91, sesto e settimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(codice della strada), sollevata dal pretore di Silandro, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte