Art. 590 c.p.p. — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva