Sentenza n. 47/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 253/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1,
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (proroga delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1977 dal Pretore di
Ancona, nel procedimento civile vertente tra Ancidei Pio ed altri, e
Alessandrelli Giancarlo, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1977
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21
settembre 1977.
Visti l'atto di costituzione di Ancidei Pio ed altri e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile promosso da Ancidei Pio, Ancidei
Arturo e Ancidei Alberto contro Alessandrelli Giancarlo per sentir
dichiarare - ai sensi dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950,
n. 253 - la cessazione della proroga legale del contratto di locazione
di un appartamento per uso abitativo in quanto l'immobile era compreso
in un edificio gravemente danneggiato, la cui riparazione richiedeva lo
sgombero di tutti gli inquilini, il Pretore di Ancona ha sollevato - in
riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale
del citato art. 10, n. 1, della legge n. 253 del 1950 "nella parte in
cui consente al locatore di far cessare la proroga legale del contratto
di locazione anche nelle ipotesi diverse dalla distruzione totale o
parziale dell'edificio nel quale è compresa l'unità immobiliare
locata".
Il giudice a quo osserva che, a parte i casi di vera e propria
distruzione totale o parziale dell'edificio, in cui viene meno
l'oggetto del contratto e si giustifica quindi la cessazione della
proroga, in tutte le altre ipotesi comprese nell'ambito di applicazione
dell'art. 10, n. 1, legge n. 253/50, concernenti le riparazioni
rilevanti ed urgenti dell'immobile, la cessazione del rapporto locativo
conseguirebbe, per volontà del locatore, alla mera necessità delle
riparazioni stesse e alla incompatibilità della presenza del
conduttore nell'immobile.
Invece, ai sensi degli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., che
regolerebbero situazioni di fatto obbiettivamente identiche a quelle
oggetto della norma impugnata, si conserva la validità del rapporto
locativo, che rimane soltanto sospeso durante il tempo occorrente per
l'effettuazione delle riparazioni (articoli 1583 e 1584 c.c.), salva
diversa volontà del conduttore.
Pertanto, secondo il Pretore, al conduttore in regime libero
sarebbe assicurato, in caso di impossibilità temporanea della
prestazione, il mantenimento del contratto di locazione, ed al
conduttore in regime di proroga legale che, per definizione, è invece
meritevole di maggiore tutela, verrebbe riservato "un trattamento
deteriore, dovendo rinunciare all'ulteriore efficacia di un rapporto
che ben potrebbe proseguire una volta riattato l'immobile".
L'indubbia sospensione, in regime vincolistico, degli obblighi di
manutenzione e riparazioni posti dal codice civile a carico del
locatore, sul quale poi, nonostante il presumibile rilevante impegno
economico connesso ai lavori di ripristino, continuerebbe a gravare il
peso di un contratto bloccato nella durata e nella misura del canone,
non varrebbe a dare ragione della denunziata differenziazione giacché
sarebbe lo stesso locatore a prendere l'iniziativa della esecuzione
delle riparazioni, mentre - d'altra parte - l'equilibrio delle
rispettive prestazioni potrebbe essere assicurato dall'art. 18 legge
numero 253/50 che consente, in tal caso, l'aumento del canone in misura
tale da assicurargli l'interesse legale sul capitale impiegato.
Mancherebbe quindi una valida giustificazione della denunziata
disparità di trattamento, e, secondo il giudice a quo la norma
impugnata contrasterebbe così con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
L'ordinanza, dopo le notificazioni e le comunicazioni di rito, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 21 settembre
1977.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto in data 3 ottobre 1977.
L'Avvocatura afferma che la situazione del proprietario in regime
di proroga legale e quella del proprietario in regime di libera
contrattazione sarebbero sostanzialmente diverse, risolvendosi la prima
in una notevole restrizione dei diritti normalmente spettanti al
secondo. Giustamente quindi il legislatore avrebbe adottato una
diversità di disciplina quanto alla sorte del rapporto contrattuale
avente ad oggetto un immobile compreso in un edificio danneggiato,
attribuendo al proprietario - locatore in regime di proroga legale la
facoltà di farla cessare, e garantendo invece al conduttore in regime
di libera contrattazione la continuazione del rapporto locativo, salva
la sua diversa volontà.
L'Avvocatura conclude quindi chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Anche la difesa dei signori Ancidei Pio, Ancidei Arturo e Ancidei
Alberto (costituitisi innanzi a questa Corte con atto depositato il 25
giugno 1977) pone in evidenza la peculiarità delle situazioni
considerate nella norma impugnata e afferma che ogni indagine sulla
corrispondenza della diversità del regolamento alla diversità delle
situazioni implicherebbe valutazioni circa l'uso del potere
discrezionale del Parlamento, che sfuggirebbero, come tali, al
controllo di legittimità delle leggi affidato alla Corte
costituzionale. Considerato in diritto :
L'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, dispone che il
locatore di immobile urbano può far cessare la proroga legale del
contratto di locazione quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
d'urgenza essere assicurata la stabilità, e la permanenza del
conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori.
A norma degli artt. 1575, n. 2, 1576, 1577, 1583 e 1584 c.c. il
locatore di immobile urbano, in regime di libertà contrattuale, è
obbligato a provvedere all'esecuzione delle "riparazioni necessarie per
mantenere l'immobile stesso in stato di servire all'uso convenuto" con
la sola sospensione del rapporto locativo durante il tempo necessario
per l'effettuazione delle riparazioni suddette, alle condizioni e nei
termini previsti in particolare dall'art. 1584 c.c.
Sostanzialmente, quindi, nel caso di locazioni di immobili urbani
soggetti a proroga, la necessità di eseguire i lavori sopra
specificati determina la facoltà del locatore di ottenere la
cessazione del rapporto di locazione, ancorché vincolato, mentre nel
caso in cui si rendano necessari i lavori previsti dalle citate norme
del codice civile, che indubbiamente comprendono interventi della
stessa specie indicata dalla norma impugnata, il contratto liberamente
stipulato seguita ad avere vigore, sia pure con i temperamenti previsti
nei casi particolari indicati dall'art. 1584 c.c. per quanto riguarda
la temporanea riduzione dell'ammontare del corrispettivo e la facoltà
eccezionale di recesso del conduttore nel caso di assoluta
inabitabilità dell'immobile connessa all'esecuzione dei lavori.
Questa situazione, secondo il giudice a quo, concreterebbe una
discriminazione a danno dei conduttori in regime vincolistico, poiché
li priverebbe del beneficio della proroga legale per il verificarsi di
circostanze che, invece, in regime di libertà contrattuale non vengono
reputate idonee a provocare lo scioglimento del rapporto.
Tali considerazioni, come è evidente, presuppongono una
omogeneità fra le situazioni raffrontate che, invece, deve essere
esclusa.
Se infatti è vero che, nei casi sopra descritti, la situazione di
fatto appare omogenea nel caso che, nell'ipotesi prevista dalla legge
speciale impugnata, trattasi dell'esecuzione di lavori indubbiamente
raffrontabili con quelli indicati dalle citate norme del codice civile,
è anche vero che la situazione giuridica nella quale gli interventi in
esame si inseriscono è sostanzialmente diversa.
Mentre nelle locazioni in regime pattizio, tra le obbligazioni
principali del locatore vi è quella di mantenere i locali nello stato
di servire all'uso convenuto, è opinione concorde della dottrina e
della giurisprudenza che, in regime vincolistico, il locatore non è
invece tenuto in linea di massima, e salvo la osservanza dell'art. 2053
c.c., ad eseguire direttamente le opere di manutenzione, che possono
essere effettuate dal conduttore salvo rivalsa sul canone dovuto. E
ciò in quanto il legislatore ha voluto alleggerire l'onere che il
locatore subisce per effetto del vincolo, il quale comporta una
limitazione notevole del diritto di proprietà dell'immobile.
Il rapporto fra locatore e conduttore, per quanto riguarda il
ripristino dell'immobile, è, pertanto, diverso nelle due situazioni
comparate.
E tale differenza giustifica la scelta operata dal legislatore del
1950, tanto più che nell'ipotesi considerata non si tratta della
riparazione del solo alloggio locato ma della ricostruzione o del
consolidamento dell'intero edificio, gravemente danneggiato, nel quale
l'alloggio stesso è compreso; razionalmente dunque si è ritenuto che
l'utilità sociale derivante dall'esecuzione delle opere anzidette
prevalesse sull'interesse alla conservazione della proroga legale.
Né d'altra parte può condividersi la considerazione espressa
nell'ordinanza di rinvio, secondo la quale la volontarietà della
esecuzione dei lavori da parte del locatore toglierebbe ogni
giustificazione alla censurata diversità di disciplina. Invero, come
si è detto, la normativa in esame risponde ad una valutazione
obbiettiva degli interessi contrapposti, in relazione alla quale
l'elemento soggettivo cui si richiama l'ordinanza non può ovviamente
assumere nessun sensibile rilievo; va, d'altra parte, considerato che
l'iniziativa del locatore è determinata dalla urgenza di assicurare la
stabilità dell'immobile.
Come è noto, seconda la costante giurisprudenza di questa Corte,
la valutazione della diversità delle situazioni in cui si trovano i
soggetti dei rapporti da disciplinare non può non essere riservata al
potere discrezionale del legislatore, salvo l'osservanza dei limiti
stabiliti dal primo comma dell'art. 3 Cost. e sempreché la scelta
corrisponda a criteri di razionalità.
Poiché, come si è detto, tali limiti e condizioni risultano
pienamente osservati nella specie, deve escludersi che la disciplina
impugnata contrasti con l'invocato precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, n. l, della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante
disposizioni per le locazioni e sublocazioni degli immobili urbani,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte