Art. 1575 c.c.
Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
- 1)consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- 2)mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
- 3)garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva