Sentenza n. 47/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
citata
- art. 11legge 29/1948
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 9legge 29/1948
- art. 17Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
- art. 76Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti norme:
1) legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per la elezione del Senato
della Repubblica), e successive modificazioni ed integrazioni,
limitatamente alle parti seguenti: art. 9, primo comma, limitatamente
alle parole «anche se relative alla stessa persona»; secondo comma,
limitatamente alle parole «di tre» nel primo periodo nonché alle
parole «di tre» nell'ultimo periodo; terzo comma, limitatamente
alle parole «e i candidati non possono presentarsi in più di due
collegi»; art. 17, secondo comma: «Il presidente dell'Ufficio
elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi
non inferiore al 65 per cento dei votanti»; terzo comma:
«Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale
circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla Prefettura
o alle Prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio,
perché, a mezzo dei Sindaci, sia portata a conoscenza degli
elettori»; quarto comma: «L'Ufficio elettorale circoscrizionale da
immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio
elettorale regionale»; art. 18, primo comma, limitatamente alle
parole «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta,
qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso
contrario,»; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole «o
delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»; secondo comma,
limitatamente alle parole «presentatisi nei collegi» nonché alle
parole «a termini dell'art. 17»; terzo comma, limitatamente alle
parole «Nel caso di candidature presentate in piu di uno dei Collegi
suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra
individuale relativa riportata dal candidato»; settimo comma,
limitatamente alla parola «quindi»; ultimo comma, limitatamente
alle parole «Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la
proclamazione a termini dell'art.17,» nonché alla parola «detto»;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parti
seguenti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole «attribuire
preferenze, per»; art. 58, secondo comma,
limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità
e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di
esprimere»; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole
«Il numero delle preferenze e di tre, se i deputati da eleggere
sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;»; art. 60, primo comma,
limitatamente alle parole «nelle apposite
righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati
preferiti, compresi nella lista medesima»; sesto comma: «Se
l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia
scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella
medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale
appartengono i preferiti.»; settimo comma: «Se l'elettore abbia
segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più
preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste,
il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati
indicati»; ottavo comma, limitatamente alle parole «al numero
stabilito per il Collegio» e limitatamente alle parole «rimangono
valide le prime»; art. 61; art. 68, primo comma, punto 1),
limitatamente alle parole «il numero progressivo della lista per la
quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è
attribuita» e limitatamente alle parole «o il numero dei candidati
stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,»;
art. 76, primo comma, n. 1) limitatamente alla parola «61»;
3) decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali), e successive modificazioni
ed integrazioni, limitatamente alle parti seguenti: art. 11, primo
comma, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti»; art. 12; art. 27, secondo comma,
limitatamente alle parole «-per i Comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti -e C e D -per i Comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti-»; intestazione della Sezione II del
Capo IV del Titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della Sezione III
del Capo IV del Titolo II: «La presentazione delle candidature nei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 32; art.
33; art. 34; art. 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole
«Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il
presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei
candidati ad assistere alle operazioni»; art. 49, secondo comma,
limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei Comuni con oltre
10.000 abitanti)»; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle
parole «Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste
dei candidati» e n. 4, limitatamente alle parole «Nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti e consentito ai
rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
il tempo in cui questa rimane chiusa»; intestazione della Sezione II
del Capo V del Titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti»; art. 55, primo comma,
limitatamente alle parole «, in qualunque lista siano compresi,» e
quarto comma: «L'elettore che ha apposto il segno del voto sul
contrassegno di una lista, può cancellare uno o piu nomi nella lista
prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza
del numero dei consiglieri per il quale ha il diritto di votare»;
intestazione della Sezione III del Capo V del Titolo II
«Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 56; art. 57; art.
58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nei Comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti,» nonche alle parole «nei Comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i
candidati compresi nella lista purche essa abbia riportato un numero
di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero
di votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune» e secondo comma,
limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti»; intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II,
limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti»;
intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II
«Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione
nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;
art. 68; art. 69; art. 70; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74; art.
75, primo comma, limitatamente alle parole «e III»; intestazione
della Sezione II del Capo VII del Titolo II limitatamente alle parole
«nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione
della Sezione III del Capo VII del Titolo II «Disposizioni
particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti»; art. 79; art. 80; art. 81.
Viste le due ordinanze del 15 novembre 1990 e l'ordinanza del 29
novembre 1990, con le quali l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha, rispettivamente, dichiarato
legittime le tre predette richieste;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1991 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi gli avv. Paolo Barile, Massimo Severo Giannini e Valerio
Onida per i Comitati promotori e l'avv. Giorgio Azzariti, Avvocato
generale dello Stato, per il Governo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato tre richieste di
referendum popolare.
La prima richiesta, presentata il 1 febbraio 1990 da Augusto
Barbera, Antonio Baslini, Willer Bordon ed altri dieci cittadini
elettori, concerne l'abrogazione della legge 6 febbraio 1948,
n. 29 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), e
successive modificazioni ed integrazioni, «limitatamente alle parti
seguenti:
art. 9, primo comma, limitatamente alle parole "anche se
relative alla stessa persona"; secondo comma, limitatamente alle
parole "di tre" nel primo periodo nonché alle parole "di tre"
nell'ultimo periodo; terzo comma, limitatamente alle parole "e
i candidati non possono presentarsi in più di due collegi";
art. 17, secondo comma: "Il presidente dell'Ufficio elettorale
circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama
eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non
inferiore al 65 per cento dei votanti"; terzo comma: "Dell'avvenuta
proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale
invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla
segreteria del Senato, nonché alla Prefettura o alle Prefetture
nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei
Sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori"; quarto comma
"L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia
della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale
regionale";
art. 18, primo comma, limitatamente alle parole: "alla
segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta
la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,";
art. 19, primo comma, limitatamente alle parole "o delle
comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma,
limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi" nonché alle
parole "a termini dell'art. 17"; terzo comma, limitatamente
alle parole "Nel caso di candidature presentate in più di uno
dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la
maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato";
settimo comma, limitatamente alla parola "quindi"; ultimo
comma, limitatamente alle parole: "Se soltanto in un collegio non
abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'art . 17," nonché
alla parola "detto"».
La seconda richiesta, presentata l'8 febbraio 1990 da Augusto
Barbera, Willer Bordon, Aldo De Matteo, Alberto Michelini, Cesare
San Mauro e Mariotto Segni, concerne l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), «limitatamente alle seguenti parti:
Art. 4
- III comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze
per";
Art. 58
- II comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni
caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore
ha facoltà di esprimere";
Art. 59
- Il comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di
quattro, da 16 in poi;";
Art. 60
- I comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe
tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti,
compresi nella lista medesima";
- VI comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per
candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia
votato la lista alla quale appartengono i preferiti";
- VII comma: "Se l'elettore abbia segnato più di un
contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze
per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il
voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati"
- VIII comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito
per il Collegio" e limitatamente alle parole "rimangono valide
le prime";
Art. 61;
Art. 68
- I comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero
progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome
dei candidati ai quali è attribuita" e limitatamente alle parole
"o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo
l'ordine di presentazione,";
Art. 76
- I comma, n. 1) limitatamente alla parola "61".
La terza richiesta, presentata lo stesso 8 febbraio 1990, da
Antonio Baslini, Giuseppe Calderisi, Alberto Michelini, Giovanni
Negri e Cesare San Mauro, concerne l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti seguenti:
articolo 11, primo comma, limitatamente alle parole "Nei
Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";
articolo 12;
articolo 27, secondo comma, limitatamente alle parole " - per i
Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - ";
intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II,
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
intestazione della Sezione III del Capo IV del Titolo II: "La
presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti";
articolo 32;
articolo 33;
articolo 34;
articolo 35;
articolo 47, primo comma, limitatamente alle parole "Nei
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente
invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad
assistere alle operazioni";
articolo 49, secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche
chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";
articolo 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono
apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei
candidati" e n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il
tempo in cui questa rimane chiusa";
intestazione della Sezione II del Capo V del Titolo II,
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
articolo 55, primo comma, limitatamente alle parole ", in
qualunque lista siano compresi," e quarto comma: "L'elettore
che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista,
può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare
candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei
consiglieri per il quale ha il diritto di votare";
intestazione della Sezione III del Capo V del Titolo II
"Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
articolo 56;
articolo 57;
articolo 58;
articolo 60, primo comma, limitatamente alle parole "nei
Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonché alle parole
"nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si
intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa
abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per
cento dei votanti ed il numero di votanti non sia stato
inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del Comune" e secondo comma, limitatamente alle
parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";
intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II,
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti";
intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II,
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti";
intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
articolo 68;
articolo 69;
articolo 70;
articolo 71;
articolo 72;
articolo 73;
articolo 74;
articolo 75, primo comma, limitatamente alle parole "e III";
intestazione della Sezione II del Capo VII del Titolo II
limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti";
intestazione della Sezione III del Capo VII del Titolo II
"Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
articolo 79;
articolo 80;
articolo 81».
2. - Con ordinanza in data 15 novembre 1990, l'Ufficio
centrale per il referendum, verificata la regolarità delle prime
due richieste abrogative, le ha dichiarate legittime; con ordinanza
in data del 29 novembre 1990, ha dichiarato legittima anche la terza
richiesta, previa puntualizzazione del correlativo quesito, con
l'aggiunta, dopo la parola «integrazioni» (di cui al primo periodo)
della seguente dizione:
«ed in particolare la legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art.
1 sancisce che "le norme per le elezioni dei consiglieri comunali
nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ... si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali di comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti" e la legge 23 aprile
1981, n. 154, che all'art. 10, n. 2 prevede tra l'altro
l'abrogazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. n. 570/60».
3. - Ricevuta la comunicazione delle ordinanze dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 16 gennaio 1991 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comu-
nicazione.
4. - In ciascuno dei tre giudizi, l'Avvocatura dello Stato,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, ha depositato, il 10 gennaio 1991,
altrettante memorie, di analogo contenuto, con le quali si eccepisce
l'inammissibilità delle richieste referendarie, per plurimi motivi,
sostanzialmente riconducibili a tre profili fondamentali: non
includibilità delle leggi elettorali tra quelle suscettibili
di abrogazione referendaria; natura surrettiziamente propositiva, e
non meramente abrogativa, degli odierni referendum; mancanza di
omogeneità dei correlativi quesiti.
Altre memorie sono state depositate il 12 gennaio 1991 dai Comitati promotori dei tre referendum, che in esse diffusamente
replicano a tutte le avverse eccezioni di inammissibilità.
Una memoria è stata, infine, depositata, anche dal «Comitato
per la difesa ed il rilancio della Costituzione», nella veste di
soggetto «interessato all'esito dei giudizi di ammissibilità».
5. - Ad integrazione del contraddittorio, nella camera di
consiglio del 16 gennaio 1991, sono stati uditi, per i promotori
dei referendum, gli avvocati Massimo Severo Giannini, Paolo
Barile e Valerio Onida e, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti. Considerato in diritto
1.- Poiché le tre richieste di referendum popolare - concernenti,
rispettivamente, l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948,
n. 29 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), «e
successive modificazioni e integrazioni», L'abrogazione parziale del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), e l'abrogazione parziale del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali), «e successive modificazioni e
integrazioni»-hanno per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi
possono venire riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. -Preliminarmente, deve dirsi irricevibile la memoria prodotta
in ordine ai tre giudizi dal «Comitato per la difesa ed il rilancio
della Costituzione».
Come questa Corte ha avuto occasione di sottolineare fin dalla prima
sentenza in materia referendaria (la n. 10 del 1972; v. anche, per un
analogo profilo, sentenza n. 28 del 1987), del resto puntualmente
richiamata nella stessa memoria ora in discussione, il terzo comma
dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che
«possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità
costituzionale delle richieste di referendum» soltanto «i delegati
e i presentatori e il Governo».
È proprio il tenore letterale della norma a dimostrare chiaramente,
con l'indicazione specifica di quanti «possono depositare alla Corte
memorie», l'intento di circoscrivere a tali soggetti l'esercizio
della facoltà ivi contemplata, il tutto secondo una ben comprensibile
ratio: «i delegati e i presentatori», come «portatori della
volonta di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza», ed
«il Governo», quale «rappresentante dello Stato nella sua unita»,
valgono ad assicurare, sotto il profilo in esame, «le condizioni
necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio».
La richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati
all'esito della vicenda referendaria trova insuperabili ostacoli
nella stessa complessiva strutturazione del procedimento
referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali, e nella
conseguente esigenza che pure la fase del controllo di ammissibilità
si mantenga in stretta successione cronologica con le fasi che la
precedono e le fasi che la seguono, restando contenuta entro rigorosi
limiti di tempo, che rischierebbero di venire superati per effetto di
un diffuso ed indiscriminato accesso di soggetti, i quali potrebbero,
poi, chiedere di esporre anche oralmente le proprie ragioni.
Ad escludere che l'indicazione «dei presentatori e del Governo» nel
testo dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970 sia meramente
esemplificativa, concorre pure il raffronto con l'art. 32, quinto
comma, della stessa legge n. 352 del 1970, il quale, nel disciplinare
la ben diversa fase destinata alla verifica di eventuali irregolarita
della richiesta referendaria da parte dell'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione, specificamente conferisce
ai «rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori
del referendum» la facolta di presentare deduzioni per iscritto.
3. - In senso contrario ammissibilità delle tre presenti richieste
referendarie viene, anzitutto, addotta la particolare natura del loro
rispettivo oggetto, attinenti come esse sono a leggi elettorali: più
ragioni porterebbero ad escludere tali leggi dall'ambito di quelle
suscettibili di abrogazione referendaria.
Cio, in primo luogo perché, in forza di un emendamento aggiuntivo
approvato dall'Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 16
ottobre 1947 e non riprodotto per omissione nel testo finale
dell'art. 75 della Costituzione, le leggi elettorali sarebbero, in
realta, da considerare ricomprese fra quelle nei riguardi delle quali
il secondo comma di tale articolo non ammette il referendum. Inoltre,
perché allo stesso risultato si dovrebbe, comunque, pervenire «con
lo strumento della interpretazione del secondo comma dell'art. 75
Cost. nel suo testo promulgato»; facendo leva, per un verso, sul
parallelo instaurabile con le materie oggetto dell'art. 72, quarto
comma, della Costituzione stessa e, per altro verso, sulla
ravvisabilità di una «spiegazione logica della eliminazione delle
parole 6e elettorali tra quelle escluse dall'abrogazione
referendaria». La tesi dell'eccezione implicita troverebbe riscontro
nell'inammissibilità della «richiesta di referendum abrogativo di
alcuni articoli della legge per le elezioni del C.S.M.», dichiarata
dalla sentenza n. 29 del 1987 di questa Corte muovendo dalla
considerazione che «gli organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche
soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» e traendo la
conseguenza che «l'organo, a composizione elettiva formalmente
richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere
privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme
elettorali contenute nella propria legge elettorale».
3.1.-Qualsiasi ricostruzione delle vicende subite dall'emendamento
volto ad includere «le leggi elettorali» tra quelle espressamente
sottratte dalla Costituzione alla possibilità di abrogazione per via
referendaria, come pure qualsiasi supposizione circa le sorti di tale
emendamento o qualsiasi discussione in ordine alla portata dei poteri
del Comitato di redazione, non consente, a parte l'innegabile
interesse storico-istituzionale, di condividere la prima ragione di
inammissibilità prospettata. A questa Corte non è dato, infatti, di
riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale, quale
sancito dalla votazione finale del 27 dicembre 1947. La Costituzione
vale per ciò che risulta scritto in quel testo, promulgato dal Capo
provvisorio dello Stato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L' Avvocatura dello Stato vorrebbe rivendicare a questa Corte un
sindacato sugli interna corporis dell'Assemblea costituente sulla
base di non pochi precedenti (sentenze n. 9 del 1959, n. 68 del 1978,
n. 152 del 1982, n. 292 del 1984; v. anche sentenza n. 3 del 1957)
relativi agli interna corporis del Parlamento, ma tali precedenti,
allo stesso modo della dottrina espressasi nel senso dell'inidoneita
della votazione finale a superare eventuali vizi riscontrabili
all'interno del procedimento legislativo, valgono, appunto, con
riferimento all'approvazione delle leggi ordinarie. L'approvazione
finale della Carta costituzionale si ricollega, invece, all'esercizio
di un potere del tutto speciale, come è quello costituente.
3.2. -Altrettanto inidonea allo scopo si appalesa l'argomentazione
diretta a ricavare l'implicita esclusione dall'ambito referendario
delle leggi elettorali per via di interpretazione sistematica,
attraverso il raffronto del dettato dell'art. 75, secondo comma, con
il dettato dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione. La tesi
muove dalla constatazione che quest'ultimo, allo stesso modo
dell'altro, eccettua dalla disciplina, che il comma immediatamente
precedente delinea in via generale, talune materie considerate
meritevoli di particolare protezione, a tal fine affiancando i
disegni di legge concernenti la materia elettorale ai disegni di
legge concernenti altre materie, di poi espressamente contemplate
anche nel secondo comma dell'art. 75: l'esigenza di un'armonizzazione
delle rispettive eccezioni in nome della simiglianza di ratio
dovrebbe condurre a ritenere implicitamente ricompresa nella
previsione derogatoria del secondo comma dell'art. 75 la categoria
esplicitata soltanto nel quarto comma dell'art. 72.
Pur non potendosi disconoscere che alla base di tutte le deroghe cosi
poste a confronto si ritrovino sempre l'importanza e la delicatezza
delle materie rispettivamente contemplate, ben diversa e la portata
delle due norme, riguardando la prima l'iter di formazione della
legge, in vista di una piu ampia partecipazione al dibattito
parlamentare, e la seconda la non sottoponibilità alla particolare
vicenda abrogativa legata al referendum. Senza contare che, leggi
elettorali a parte, pure per altri versi manca la prospettata
corrispondenza di ordine letterale: nell'art. 75, secondo comma, a
differenza dell'art. 72, quarto comma, non figurano le leggi di
delegazione legislativa, mentre nell'art. 72 non figurano le leggi in
materia tributaria, di amnistia e di indulto.
3.3.-Né inammissibilità per ragioni di materia delle tre presenti
richieste di referendum può farsi automaticamente discendere dalla
sentenza n. 29 del 1987 di questa Corte, in quanto reiettiva della
richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27
della legge n. 195 del 1958, recante «Norme sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura». Un'interpretazione di tale
sentenza nel senso che essa precluderebbe ogni iniziativa
referendaria avente per oggetto una legge elettorale, andrebbe al di
la degli effettivi contenuti e significati della sentenza stessa.
Muovendo dall'indiscutibile premessa che, alla stregua delle
categorie via via enucleate e puntualizzate dalla giurisprudenza di
questa Corte, le leggi elettorali relative alla composizione ed al
funzionamento di organi costituzionali o aventi rilevanza
costituzionale sono da ricondurre fra le leggi «costituzionalmente
necessarie» e non tra le leggi «a contenuto costituzionalmente
vincolato», la sentenza n. 29 del 1987 è pervenuta ad una
conclusione di inammissibilità non in forza di una generale
esclusione della materia elettorale, ma in forza di altre «due
concorrenti ragioni»: l'«assenza di una evidente finalità
intrinseca al quesito», lesiva della «consapevolezza del voto», e
l'«indefettibilità della dotazione di norme elettorali», messa in
crisi nel caso di specie dalla richiesta di sottoporre al voto
popolare il «complesso delle norme elettorali» concernenti la
componente togata del Consiglio superiore della magistratura, organo
la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla
Costituzione. Mentre, cioè, per un verso, la pura e semplice proposta
di cancellazione era di per sé non «teologicamente significativa»
data «l'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro modulazione e
ibridazione», per altro verso, L'abrogazione dell'«insieme» delle
norme elettorali sarebbe stata causa inevitabile della sottrazione
all'organo elettivo della base necessaria per salvaguardarne la
«costante operativita» ed evitare di esporlo «alla eventualità,
anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento».
4.-A questo punto, il discorso si sposta sulla possibilità di
sottoporre a referendum l'abrogazione parziale di leggi elettorali.
Due le ragioni particolari di inammissibilità che sono state
prospettate nei confronti delle tre richieste referendarie in esame:
con la prima si contesta il risultato non meramente ablativo
perseguito da ciascuna, con la seconda la struttura formale del
relativo quesito, troppo spesso coinvolgente soltanto singole parole
o frammenti di per sé privi di contenuto dispositivo, cosi da non
potersi considerare «parte» della legge soggetta a referendum.
4.1.-L'addebito di tendere ad un risultato non meramente ablativo,
dando in tal modo vita ad un referendum propositivo, non previsto,
perché volutamente escluso, dalla Carta costituzionale, si traduce
nella constatazione che gli attuali quesiti referendari non si
limiterebbero a perseguire, attraverso l'eliminazione di parti più o
meno cospicue del testo legislativo, L'abrogazione parziale di tale
testo, ma mirerebbero anche a sostituire la disciplina stabilita dal
legislatore con un'altra, diversa, voluta dal corpo elettorale. E ciò
in quanto la disciplina a quella subentrante non si porrebbe come una
conseguenza necessitata, automaticamente ricavabile per via analogica
o in forza dei principi generali dell'ordinamento, bensì come il
frutto di una scelta, tra due o piu alternative possibili, in pari
tempo sottoposta al corpo elettorale.
A neutralizzare l'addebito, volto a dimostrare inammissibilità di
tutt'e tre le proposte, non basta sicuramente, come vorrebbero i
difensori dei Comitati promotori, la troppo generica asserzione
secondo cui-dovendo i referendum abrogativi essere congegnati in
termini tali da non paralizzare il funzionamento di alcun organo
rappresentativo-qualunque modificazione della normativa vigente
idonea a consentire il raggiungimento di quel fine sarebbe da
ritenere di per sé ammissibile, occorrendo, invece, che la situazione
derivante dalla caducazione della normativa oggetto del quesito
rappresenti un epilogo linearmente conseguenziale.
Vi è, comunque, un'altra esigenza che occorre pur sempre
rispettare: ed è l'esigenza insita nell'imprescindibile portata
che questa Corte attribuisce alla chiarezza, univocità ed omogeneità
del quesito (v., in ultimo, sentenze n. 63, n. 64, n. 65 del 1990).
La stessa esigenza va tenuta presente anche per quanto concerne
l'addebito mosso alla struttura formale del quesito. Come in più di
un'occasione (sentenze n. 27 del 1981 e n. 28 del 1987) questa Corte
ha sottolineato, la chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito
referendario rischierebbe di venire pregiudicata dalla mancata
inclusione di porzioni normative anche brevissime, allorché queste -
di per sé destinate a perdere ogni ragione di sopravvivenza
eventualità di un'abrogazione delle parti espressamente indicate nel
quesito - potrebbero, con il loro mantenimento formale durante il
vaglio referendario, suscitare dubbi sull'effettivo intento dei
promotori. Ancora una volta, è la chiarezza dell'intera operazione
referendaria, cui univocità ed omogeneità sono direttamente
funzionali, a porsi quale termine di riferimento.
4.2.-Intesa come «inconfondibilità della domanda» da sottoporre
agli elettori (sentenza n. 28 del 1981), nel rispetto della
fondamentale esigenza che sia loro garantita l'espressione di un voto
consapevole (v., in ultimo, sentenze n. 63, n. 64, n. 65 del 1990),
la chiarezza del quesito comporta, in negativo (sentenza n. 16 del
1978), l'inammissibilità del quesito «sia che i cittadini siano
convinti dell'opportunita di abrogare certe norme ed a questo fine si
rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perché
coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando che meriterebbe
mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi verso
l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito
della consultazione, giacché l'inestricabile complessità delle
questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente
e separatamente valutata) non consente loro di esprimersi né in modo
affermativo né in modo negativo; sia che decidano di votare 6no in
nome del prevalente interesse di non far cadere determinate
discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre
norme che essi ritengano ormai superate».
Ad evitare il determinarsi di cosi insuperabili inconvenienti, il
quesito referendario deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco
all'atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira (sentenza
n. 29 del 1987), nel senso che dalle norme proposte per l'abrogazione
sia dato trarre con evidenza «una matrice razionalmente unitaria»
(sentenze n. 16 del 1978; n. 25 del 1981), «un criterio ispiratore
fondamentalmente comune» o «un comune principio, la cui
eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del
corpo elettorale» (sentenze n. 22, n. 26, n. 28 del 1981; n. 63, n.
64, n. 65 del 1990) e, qualora si tratti dell'abrogazione di una
legge elettorale relativa alla composizione ed al funzionamento di un
organo costituzionale o di rilevanza costituzionale, una parallela
lineare evidenza delle conseguenze abrogative, anch'essa
indispensabile perché la proposta di cancellazione non esponga un
tale organo «alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi
di funzionamento» (sentenza n. 29 del 1987).
Univocità ed omogeneità del quesito si presentano come funzionali
all'imprescindibile chiarezza dell'operazione referendaria, venendole
a conferire, rispettivamente, chiarezza nella finalità unidirezionale
e chiarezza nella struttura del quesito.
Naturalmente, l'analisi volta a verificare in concreto se il
quesito sia chiaro, univoco ed omogeneo non può che essere
condotta singolarmente richiesta per richiesta.
5.- Passando così dal generale al particolare, la prima richiesta
da analizzare, nel rispetto dell'ordine di presentazione,
è quella che investe la legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per la elezione
del Senato della Repubblica», in varie parti (riguardanti,
complessivamente, dodici commi) degli artt. 9, 17, 18 e 19.
In sintesi, con il referendum in questione, si persegue
l'abrogazione delle norme che prevedono: a) la possibilità per i
candidati di presentarsi in più di un collegio senatoriale
nell'ambito della stessa Regione; b) l'elezione in ogni collegio del
candidato che abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore
al 65% dei votanti e la relativa proclamazione da parte dell'Ufficio
elettorale circoscrizionale dei candidati che hanno conseguito detto
quorum ; c) la proclamazione, da parte dell'Ufficio elettorale
regionale, del candidato che abbia ottenuto, nel collegio, la
maggioranza semplice dei voti validi solamente se questo collegio
risulti l'unico, tra quelli inclusi nella Regione, in cui nessun
candidato abbia conseguito il quorum del 65%.
A prescindere dal non preciso, troppo generico, richiamo alle
«successive modificazioni e integrazioni» della legge in questione
e, per ora, anche dall'eterogeneità di un quesito con cui si
chiederebbe all'elettore di perseguire congiuntamente due obiettivi
non necessariamente coincidenti, come quelli sub b) e sub c) (ben
potrebbe volersi l'abrogazione del quorum dei voti validi non
inferiori al 65% e non pure il passaggio al sistema maggioritario
semplice), si deve rilevare che, essendo il numero dei seggi
assegnati al Senato (pari a 315) superiore di 77 unità al numero dei
collegi uninominali istituiti nelle diverse Regioni (pari a 238), la
disciplina risultante dall'eventuale esito positivo del referendum
dovrebbe, in ogni caso, consentire la copertura sia dei 238 seggi
distribuiti nei vari collegi uninominali sia dei residui 77 seggi
distribuiti tra le diverse Regioni in eccedenza rispetto al numero
dei collegi previsti.
Secondo le intenzioni dei proponenti - esplicitamente richiamate
nelle memorie presentate dai loro difensori - tale risultato sarebbe
realizzabile, sulla scorta della normativa derivante
dall'accoglimento della proposta referendaria, attraverso i seguenti
passaggi: a) proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale regionale
dei candidati che hanno ottenuto nei 238 collegi uninominali la
maggioranza relativa dei voti; b) successiva attribuzione dei residui
77 seggi assegnati alle diverse Regioni secondo il metodo
proporzionale attualmente in vigore (c.d. metodo d'Hondt).
Sempre secondo le intenzioni dei promotori, l'approvazione della
proposta referendaria condurrebbe, pertanto, a trasformare il sistema
maggioritario, attualmente previsto come ipotesi residuale (art. 19,
ottavo ed ultimo comma), in regola fondamentale per l'assegnazione
dei 238 seggi nei collegi, mentre il sistema proporzionale, ora
regolato come criterio ordinario per l'assegnazione di tutti i seggi
indipendentemente dalla loro collocazione collegiale (art. 19, dal
primo al settimo comma), diventerebbe semplicemente un criterio
residuale, riservato ai soli 77 seggi da assegnare fuori dei collegi.
In altre parole, il sistema elettorale del Senato - che, attualmente,
per la difficoltà di conseguire l'alto quorum del 65%, opera di
fatto come sistema proporzionale - si tradurrebbe in un sistema
prevalentemente maggioritario, stante la possibilità di eleggere i
singoli senatori nei vari collegi a maggioranza semplice, mentre
l'attuale sistema proporzionale resterebbe in vita soltanto per la
copertura dei seggi eccedenti il numero dei collegi previsti in ogni
regione.
Senonché, il significato del quesito, valutato sia nella sua
formulazione sia alla luce della disciplina che verrebbe a residuare
nel caso di esito positivo del referendum, si presenta all'elettore
in termini non univoci e, conseguentemente, non caratterizzati dalla
dovuta chiarezza.
Quanto all'aspetto concernente la formulazione del quesito, non
può non sottolinearsi come la richiesta di abrogazione dell'art. 17,
secondo comma, si riveli disomogenea rispetto alla richiesta di
abrogazione della parte iniziale dell'art. 19, ultimo comma. Mentre,
infatti, con la prima richiesta si tende a sopprimere il sistema
uninominale di fatto eccezionalmente operante, essendo necessario il
quorum del 65% dei votanti ai fini della proclamazione del candidato
eletto, con la seconda richiesta si tende a cancellare
dall'ordinamento la norma che prevede l'ipotesi nella quale in uno
solo dei collegi non sia stato raggiunto il detto quorum: il che
equivarrebbe a richiedere una completa abrogazione del sistema
uninominale, senza che venga a delinearsi una diversa alternativa
alla stregua delle ulteriori richieste. Anzi, la richiesta diretta
all'abrogazione parziale dell'art. 19, terzo comma, renderebbe
inoperante l'unica via percorribile nel caso di mancato
raggiungimento, da parte di uno o più candidati, del quorum
previsto.
Incongruente risulta, altresì, il fatto che, a séguito
dell'abrogazione dell'art. 17, terzo comma, e della prima parte
dell'ultimo comma dell'art. 19, a proclamare i candidati eletti nel
collegio dovrebbe essere il presidente dell'Ufficio elettorale
regionale in luogo del presidente dell'Ufficio elettorale
circoscrizionale.
La mancanza di chiarezza del quesito trova piena conferma
nell'esame della normativa di risulta. Nessun elemento, né logico
né sistematico, desumibile da tale normativa può, infatti, condurre
a limitare con certezza l'operatività del sistema proporzionale,
descritto nei primi sette commi dell'art. 19, alla sola ipotesi
residuale dei seggi non assegnati nei collegi, ed a riferire, invece,
il sistema maggioritario, previsto dall'ultimo comma dello stesso
articolo, all'ipotesi ordinaria di assegnazione dei seggi nei
collegi. A contrastare la lettura prospettata dai proponenti
concorrono, da un lato, la formulazione del quarto comma dell'art.
19, dove si prevede un criterio generale di assegnazione dei seggi,
che prescinde da ogni distinzione tra seggi da assegnare in collegio
e fuori collegio; dall'altro, la considerazione dell'impianto
sistematico della legge n. 29 del 1948, che tenderebbe pur sempre ad
individuare come nota dominante, anche ad abrogazione avvenuta, il
sistema proporzionale.
Due i profili che vanno considerati in proposito. Il primo attiene
al procedimento di presentazione delle candidature descritto negli
artt. 9, 10 e 13 della legge, dove si parla di presentazione «per
gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della
candidatura»: tale procedimento, stabilito come regola generale per
tutte le candidature, presuppone l'adozione di un metodo naturalmente
connesso alla tecnica di scrutinio nel sistema proporzionale,
regolata dai primi sette commi dell'art. 19 e fondata sulla
determinazione della cifra elettorale di gruppo. Il secondo profilo
riguarda, invece, la sequenza temporale delle operazioni relative
all'assegnazione dei seggi, così come disciplinata nell'art. 19: una
sequenza che, avendo inizio «non appena» l'Ufficio elettorale
regionale risulti in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici
circoscrizionali, si sviluppa attraverso la determinazione della
cifra elettorale di gruppo e della cifra individuale. Il che avvalora
l'ipotesi interpretativa secondo cui il criterio ordinario di
assegnazione dei seggi resterebbe quello descritto nei primi sette
commi dell'art. 19, mentre l'ultimo comma di tale articolo sarebbe
destinato a regolare una fattispecie più circoscritta, anche se di
incerto significato. Neppure la formula residuale del terzo comma
dell'art. 19 offre un argomento decisivo per giustificare la
necessità di inversione nell'ordine temporale delle operazioni di
scrutinio, dal momento che lo stesso art. 19, letto nel suo
complesso, non consente di stabilire con sufficiente certezza né che
la proclamazione contemplata nell'ultimo comma, per quanto collocata
a conclusione del procedimento, debba comunque precedere le
operazioni descritte nei commi antecedenti, né che tale
proclamazione debba in ogni caso riguardare tutti i collegi della
Regione.
In relazione a quest'ultimo profilo, infatti, viene osservato che
all'interpretazione della disciplina residuale prospettata dai
promotori del referendum sarebbero contrapponibili altre
interpretazioni, come quella alla cui stregua la proclamazione
contemplata nell'ultimo comma dell'art. 19 potrebbe anche essere
riferita non a tutti i candidati vincitori nei diversi collegi della
Regione, ma al solo candidato che abbia ricevuto su base regionale il
più alto numero di suffragi: interpretazione che potrebbe trovare
appoggio sia nel dato letterale della norma di risulta (la quale
parlerebbe al singolare di «candidato che in collegio»), sia nella
proclamazione dell'eletto da parte del presidente dell'Ufficio
regionale, cui spetta il compito di verificare i risultati per
l'intera Regione.
Si aggiunga, infine, il richiamo all'art. 21 della legge (non
toccato dalla richiesta referendaria), il quale, per la sostituzione
dei seggi rimasti vacanti, contempla un criterio comune di
sostituzione che fa riferimento al gruppo: tale criterio, mentre
appare coordinato con il sistema proporzionale di assegnazione
regolato nei primi sette commi dell'art. 19, diventerebbe del tutto
incongruo rispetto ad un sistema maggioritario, quale quello che si
vorrebbe introdurre, interamente risolto all'interno del collegio.
In ogni caso, qualunque dovesse essere la corretta lettura del
complesso normativo conseguente all'abrogazione referendaria, emerge
con evidenza che tale abrogazione finirebbe per condurre ad una
disciplina del procedimento elettorale non chiara. Il carattere
oggettivamente ambiguo, rilevabile sia nel quesito referendario sia
nella normativa di risulta, viene, dunque, a riflettersi, da un lato,
nell'assenza di univocità della domanda referendaria, cioè, nel
difetto di «una evidente finalità intrinseca al quesito» in grado
di garantire ai cittadini l'esercizio del voto con la dovuta
consapevolezza, data, appunto, la già rimarcata equivocità di un
quesito che persegue due obiettivi non necessariamente coincidenti
(l'abrogazione del quorum dei voti validi non inferiori al 65% ed il
passaggio al sistema maggioritario semplice); dall'altro lato,
nell'eventualità di una paralisi, anche se temporanea, che
l'incertezza relativa alle norme elettorali applicabili potrebbe
determinare nel funzionamento di un organo costituzionalmente
necessario qual è il Senato della Repubblica.
Alla luce degli orientamenti di questa Corte (soprattutto le
sentenze n. 16 del 1978 e n. 29 del 1987), la richiesta di referendum
in esame va, dunque, dichiarata inammissibile.
6. - La seconda richiesta referendaria ha per oggetto varie parti
(riguardanti, complessivamente, undici commi) degli artt. 4, 58, 59,
60, 68, 76, nonché l'intero art. 61, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, avente ad oggetto
«Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati».
Con questo referendum si vuole l'abrogazione delle norme che in
tale testo unico prevedono per l'elettore: a) la possibilità di
esprimere più di una preferenza nell'ambito della lista votata; b)
la possibilità di assegnare le preferenze anche con indicazioni
diverse da quella rappresentata dallo scrivere il nominativo dei
candidati preferiti a fianco del contrassegno della lista votata
(art. 60, primo comma). Il tutto per lasciare posto ad una sola
preferenza chiaramente espressa, nell'intento, esplicitato dagli
stessi promotori, di evitare per quanto possibile brogli ed altre
pratiche, non conformi ad un corretto rapporto fra elettori ed
eligendi, che variamente si possono realizzare attraverso la gestione
delle preferenze.
Si contesta l'univocità ed omogeneità del quesito oggetto della
richiesta referendaria, asserendo che «non vi è alcuna ragione per
ritenere che l'elettore il quale voglia che l'elezione della Camera
avvenga attraverso l'indicazione di un solo voto di preferenza,
voglia altresì che tale scelta avvenga esclusivamente attraverso
l'indicazione del nominativo del candidato, ovvero che la preferenza
espressa accanto al contrassegno di lista votato, quando se ne sia
indicato anche un altro, oppure la preferenza per un singolo
candidato appartenente ad una lista senza che il contrassegno di
questa sia stato indicato, non sia valido, ovvero, ancora, che voglia
anche modificare la procedura di scrutinio e di ricognizione delle
preferenze».
In realtà, una volta riconosciuto, come non si può non
riconoscere, che, con il ridurre le preferenze consentite da quattro
(o tre) ad una, i promotori perseguono l'intento, se non di evitare,
almeno di ridurre le possibilità di brogli e pratiche elettorali non
corrette collegati al dosaggio dei voti di preferenza, non si può,
in pari tempo, disconoscere che, per favorire la realizzazione di
tale intento, gli stessi promotori abbiano, nel segno della massima
coerenza, perseguito anche l'abrogazione di tutto ciò che,
altrimenti sopravvivendo nel contesto della normativa, rischierebbe
in qualche modo di togliere chiarezza alla sola preferenza che
sarebbe consentita nel caso di esito favorevole del referendum. Di
qui sia la proposta di abrogare l'indicazione della preferenza
tramite il solo numero del candidato, sia la proposta di abrogare la
possibilità di esprimere la preferenza anche segnando più di un
contrassegno di lista, sia la proposta di abrogare la possibilità di
esprimere la preferenza senza neppure indicare il contrassegno di
lista. In una parola, l'unica preferenza che con l'abrogazione
referendaria si verrebbe a consentire, al fine di ostacolare brogli
elettorali, dovrebbe essere, proprio in ragione di questo stesso
obiettivo, una preferenza chiaramente espressa.
Quanto, poi, alla modifica della procedura di scrutinio e di
ricognizione delle preferenze (art. 68, primo comma, n. 1), che si
porrebbe quale oggetto di un'ulteriore scelta a sé stante,
l'obiezione avrebbe peso ove si mirasse davvero ad un mutamento di
tale procedura: tutto si riduce, viceversa, ad una lineare
conseguenza del diverso impatto che la chiara espressione di una sola
preferenza viene ad avere sulla procedura di scrutinio e di
ricognizione delle preferenze, semplificandola sensibilmente in
correlazione alla concomitante abrogazione di altre parti dello
stesso testo di legge.
Dal canto suo, il sicuro permanere della normativa di risulta
all'interno del sistema configurato dal legislatore, senza che se ne
renda necessario un intervento per superare l'inevitabile paralisi di
funzionamento dell'organo, contribuisce alla linearità ed
inequivocità della scelta adottata dai promotori. Proprio il fatto,
da taluno contestato, che non sia stata resa oggetto della proposta
referendaria l'eliminazione di tutte le preferenze, perseguendosi,
invece, la riduzione di esse ad una soltanto, ne è valida conferma,
siccome ascrivibile, prima ancora che a motivi di ordine tecnico
(l'art. 59, secondo comma, prima di parlare di «tre» o di «quattro»
preferenze, si riferisce all'elettore che «può manifestare la
preferenza», mentre l'art. 59, terzo comma, e l'art. 60, primo comma,
proseguono parlando di «voto di preferenza»), al proposito di non
incidere sulla legge al di là di ciò che è strettamente
necessario, nel rispetto di una delle caratteristiche di fondo -
quella, appunto, basata sulla possibilità per l'elettore di
«manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista
da lui votata» - del sistema elettorale in questione.
Restano da esaminare i rilievi che sono stati mossi alla
formulazione del quesito, in quanto carente di «chiarezza» e fonte di
«pericolosi fraintendimenti», e sui quali la difesa dei presentatori
della richiesta referendaria si è dettagliatamente soffermata nella
memoria principale.
A parte l'addebito di non aver proposto la rimozione, dal testo
del secondo comma dell'art. 63, anche del rinvio all'art. 61, a
differenza di quanto espressamente ed appositamente prospettato in
ordine all'art. 76, primo comma, nel pieno rispetto della
concomitante abrogazione dell'intero art. 61 (trattasi di una mera
imperfezione, che il confronto con l'art. 76 vale a rendere evidente
e che, quindi, non pregiudica la possibilità, certamente
sussistente, che l'elettore possa esprimere consapevolmente la
propria volontà sul tema proposto : v. sentenza n. 63 del 1990), le
obiezioni muovono tutte da interpretazioni normative troppo
sottilmente prospettate, in contrapposto alla più piana
interpretazione avanzata dai promotori della richiesta referendaria
sulla base dell'immediata lettura delle espressioni coinvolte, quale,
del resto, si appalesa al comune elettore, vero destinatario del
quesito.
Così si dica, anzitutto, per i fraintendimenti cui potrebbe dare
luogo la proposta di eliminare il riferimento all'attribuzione delle
preferenze dal terzo comma dell'art. 4 - là dove è prevista la
«facoltà di attribuire preferenze per determinare l'ordine dei
candidati compresi nella lista votata» senza rimuovere, al tempo
stesso, anche il riferimento alla determinazione dell'ordine dei
candidati, nel necessario raccordo con la parte iniziale del già
menzionato secondo comma dell'art. 59 («l'elettore può manifestare
la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata
» , una volta venute meno le successive prescrizioni sul numero
plurimo di preferenze esprimibili. Il rischio di fraintendimenti e,
quindi, di dubbi sulla vera portata della residua facoltà di
determinare l'ordine dei candidati nascerebbe dal fatto che combinata
con quella che, nella parte residuale dell'art. 59, potrebbe apparire
non tanto come una riduzione del numero delle preferenze ad una sola,
quanto, all'inverso, come l'eliminazione di ogni limite
all'espressione di preferenze - la facoltà di determinare l'ordine
dei candidati di cui all'art. 4 si tradurrebbe, in un simile sistema
di piena liberalizzazione dell'espressione delle preferenze, nella
facoltà di apportare correzioni all'ordine della graduazione dei
candidati. Ma, come hanno osservato i difensori, l'uso del singolare
«la preferenza» sta proprio a significare, per quello che è il
linguaggio corrente, esclusione di preferenze comunque plurime e,
quindi, possibilità di esprimere una sola preferenza. A sua volta,
l'art. 4, terzo comma, la cui completa abrogazione sarebbe stata
proponibile unicamente nel caso, ben più innovativo, di una proposta
diretta all'eliminazione di qualsiasi preferenza, vale ad indicare,
molto semplicemente, quella che è la normale incidenza del voto di
preferenza, destinato, appunto, a determinare l'ordine dei candidati.
Ciò precisato, ancor meno discutibile, ai fini della chiarezza,
univocità ed omogeneità del quesito, appare la proposta
eliminazione, dall'art. 58, terzo comma, delle indicazioni del
presidente quanto alle modalità ed al numero dei voti di preferenza,
collegate come esse sono al superamento della pluralità delle
preferenze esprimibili.
Altrettanto superabili si rivelano sia l'addebito di insufficienza
mosso al riferimento che, l'art. 60, primo comma, conterrebbe, in
caso di esito positivo del referendum, all'espressione del voto di
preferenza attraverso la semplice scritturazione del "nome e cognome"
o solo del "cognome", senza precisare di qual soggetto si tratterebbe
(facile è replicare come tale soggetto altri non possa essere che il
candidato prescelto, quel candidato, cioè, cui l'elettore intende
attribuire l'unico voto di preferenza a disposizione); sia l'addebito
di oscurità mosso alla parte residuale dell'art. 60, ottavo ed
ultimo comma, una volta che questa rimanesse limitata alla sola
formula «Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle», senza
precisare in alcun modo l'oggetto dell'eccedenza (il collegamento al
principio ispiratore della riduzione delle preferenze ad una soltanto
mostra che la nullità colpirebbe le preferenze espresse al di là
della prima, l'unica consentita).
Ad inficiare la chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito
non vale, infine, nemmeno il permanere, nell'art. 68, primo comma, n.
1, del riferimento, in sede di spoglio dei voti, al «numero dei voti
di ciascuna lista e dei voti di preferenza», nonché alla
proclamazione dei "voti di lista" e dei "voti di preferenza". Troppo
evidente è, infatti, l'uso del plurale con riguardo alle somme dei
voti candidato per candidato via via emergenti dallo spoglio, non
certo con riguardo a quanto è nella disponibilità del singolo
elettore: il plurale "voti di lista", prima ancora del plurale "voti
di preferenza", non può trovare spiegazione diversa da quella che lo
rapporta al complesso degli elettori, ciascuno di questi disponendo
sempre e soltanto di un voto di lista.
Sulla base di tutte le esposte considerazioni, ed alla stregua
degli stessi precedenti (soprattutto le sentenze n. 16 del 1978 e n.
29 del 1987), che hanno condotto a dichiarare inammissibile la prima
delle tre richieste referendarie in esame, di questa seconda va,
invece, dichiarata l'ammissibilità.
7. - La terza ed ultima richiesta referendaria coinvolge ventisei
articoli (diciotto per intero ed otto in varie parti, per un
complesso di nove commi), nonché le intestazioni di otto sezioni del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali», e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questo referendum, nelle intenzioni dei promotori, ha per oggetto:
a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema
elettorale previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000
abitanti ed il sistema elettorale previsto per i Comuni con
popolazione superiore, estendendo anche a questi ultimi il sistema
maggioritario con voto limitato, attualmente previsto per i soli
Comuni di dimensione minore; b) l'eliminazione del potere, conferito
all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
di votare i singoli candidati prescelti, in qualunque lista
ricompresi (c.d. panachage).
Si tratta, però, di due oggetti eterogenei, che sottopongono
all'elettore scelte non necessariamente convergenti, dal momento che
ben potrebbe volersi l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra
il sistema previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti ed il sistema elettorale per i Comuni con popolazione
superiore, estendendo a questi ultimi il sistema previsto per i
primi, e non anche l'eliminazione del c.d. panachage.
Del resto, la situazione, che si verrebbe a determinare in
concreto con l'accoglimento della richiesta referendaria, si presenta
- rispetto tanto al fine perseguito quanto all'effettiva possibilità
di funzionamento della disciplina residuale - ambigua ed
oggettivamente incerta.
In primo luogo, a prescindere anche qui dal non preciso, troppo
generico, richiamo alle "successive modificazioni e integrazioni" del
Testo unico in questione, appare quanto meno dubbio che
dall'operazione abrogatrice proposta nei confronti del primo e del
quarto comma dell'art. 55 possa di per sé scaturire
quell'eliminazione del metodo della libera scelta dei candidati tra
le varie liste, che è uno degli obiettivi perseguiti dai proponenti.
L'abrogazione del solo inciso "in qualunque lista siano compresi",
contenuto nel primo comma di detto articolo, pur se accompagnata
dall'abrogazione del successivo quarto comma, non sembra, invero,
sufficiente allo scopo, se si consideri che dalla disciplina
residuale non emerge un vincolo di lista (data anche l'abrogazione
richiesta nei confronti del primo comma dell'art. 57, dove tale
vincolo risulta disposto per i Comuni con popolazione superiore ai
5000 abitanti), mentre, di contro, l'elettore conserva il diritto di
votare "per tanti candidati" riferiti al numero dei consiglieri da
eleggere (art. 55, primo comma) e di esprimere tale voto tracciando
un segno "nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti" (art.
55, secondo comma). La tesi della possibile conservazione della
libera scelta dei singoli candidati da parte degli elettori viene,
d'altro canto, avvalorata sia dal raffronto del primo comma dell'art.
55, che prevede il diritto dell'elettore di votare per i quattro
quinti dei consiglieri da eleggere, con l'art. 28, non toccato dalla
richiesta di referendum, che consente la presentazione di liste anche
con un solo quinto di candidati rispetto al numero dei consiglieri da
eleggere; sia dalla permanenza della norma fondamentale sullo
scrutinio espressa nell'art. 65, dove non compare alcun riferimento
al vincolo di lista e dove si stabilisce soltanto che risultano
eletti "i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti".
Ma, al di là di tali elementi letterali, suscettibili di generare
incertezza sulle conseguenze dell'abrogazione, restano dubbi
sostanziali in ordine alla possibilità di scorporare dalla ratio del
sistema elettorale attualmente previsto per i Comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti l'eventualità di una libera scelta dei
candidati tra più liste. Una simile operazione si presenta, infatti,
ben poco compatibile con le caratteristiche generali di un sistema
che seguiterebbe ad essere definito - dalla parte residua del primo
comma dell'art. 11 - come "sistema maggioritario e con voto
limitato".
Anche senza tener conto di ogni ulteriore valutazione in ordine
alle particolari difficoltà di carattere pratico che potrebbero
venire a determinarsi, l'accoglimento della proposta referendaria
darebbe spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio
unitaria e, conseguentemente, suscettibile di interpretazioni diverse
in punti fondamentali. L'incertezza nelle conseguenze e le
difficoltà applicative ricollegabili a tale incertezza rendono,
oltreché ambigua, non trasparente la proposta, pure a prescindere
dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi
comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una
disciplina integrativa.
Da tutto ciò consegue l'inammissibilità del referendum in esame,
alla luce dei precedenti (soprattutto le sentenze n. 16 del 1978 e n.
29 del 1987) già richiamati, sia con riferimento al referendum
proposto in ordine alla legge elettorale del Senato, sia con
riferimento al referendum proposto in ordine alle norme elettorali
della Camera dei deputati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per
l'abrogazione:
a) degli artt. 9 (nelle parti indicate in epigrafe), 17 (nelle
parti indicate in epigrafe), 18 (nella parte indicata in epigrafe) e
19 (nelle parti indicate in epigrafe) della legge 6 febbraio 1948, n.
29 ("Norme per la elezione del Senato della Repubblica"), e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12, 27
(nella parte indicata in epigrafe), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte
indicata in epigrafe), 49 (nella parte indicata in epigrafe), 51
(nelle parti indicate in epigrafe), 55 (nelle parti indicate in
epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate in epigrafe), 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79, 80 e
81, nonché delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata
in epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle
parti indicate in epigrafe) e III del Capo V del Titolo II, delle
Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del
Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e
III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni;
2) dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione:
degli artt. 4 (nella parte indicata in epigrafe), 58 (nella
parte indicata in epigrafe), 59 (nella parte indicata in epigrafe),
60 (nelle parti indicate in epigrafe), 61, 68 (nelle parti indicate
in epigrafe) e 76 (nella parte indicata in epigrafe) del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte