Art. 76
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva