Sentenza n. 471/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso
proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura "Russo"
della "Mater Dei" di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva
subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni
fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e,
prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento
tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di
Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che
l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad
oggetto la persona.
Il giudice a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della
Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986,
osservando come non sia contestabile il diritto del singolo
all'accertamento immediato - e comunque da realizzare prima di
sottoporsi ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al
fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità, in ragione della natura
manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta
infondatezza della questione sulla base delle considerazioni
contenute nella sentenza n. 18 del 1986. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990
(R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura
civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale
sulla persona umana.
2. - A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si
rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su
cui fu sollevata questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile,
dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986.
Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di
accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di
dipendenti e tale peculiarità del fatto giustificava l'avviso della
Corte che la persona umana e il corpo che non ne è avulso non
possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua
di beni economici.
E comunque la ratio decidendi ai fini di quella pronuncia di
inammissibilità fu il difetto di rilevanza da mancata
identificazione nelle ordinanze del giudice a quo del "bene della
vita" che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare.
Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata
sentenza.
Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere
subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede
accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare
sostegno alla pretesa risarcitoria.
Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato
fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda
di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione
all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione
di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
3. - Questa valutazione è altresì adeguata al valore
costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel
precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come
"libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del
potere della persona di disporre del proprio corpo.
La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui
all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per
provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge, non esclude a fortiori atti di
accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul
proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile.
Tale precetto costituzionale, proprio perché pone limiti
all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente
la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti
di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria
persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con
la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione
all'art. 32, secondo comma.
4. - Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale
della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un
soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od
ispezione giudiziale sulla propria persona.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non
consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale
sulla persona dell'istante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte