Corte costituzionale

Ordinanza n. 471/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e

442 del codice di procedura penale promosso con l'ordinanza emessa

l'8 febbraio 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento

penale a carico di Staffiere Giovanni ed altri iscritta al n. 335 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza in data 8

febbraio 1991 (r.o. n. 335 del 1991) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442, del codice di

procedura penale nella parte in cui non prevedono che il P.M., quando

non consente alla richiesta di rito abbreviato debba enunciare le

ragioni del suo dissenso, e nella parte in cui non prevedono che il

giudice quando a dibattimento concluso ritenendo ingiustificato il

dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la relativa riduzione

di pena;

che il giudice a quo ravvisa la violazione dell'art. 3 della

Costituzione nell'ingiustificata disparità di trattamento che si

verrebbe a creare tra imputato tratto a giudizio con rito ordinario e

imputato tratto a giudizio con rito direttissimo, rispetto al quale,

per effetto della sentenza n. 183 del 1990 di questa Corte, è

possibile applicare, da parte del giudice del dibattimento, la

riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 del codice di

procedura penale;

che l'asserita violazione degli altri parametri costituzionali

non è motivata in ordine al requisito della non manifesta

infondatezza;

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già

dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nelle parte in cui

non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,

dello stesso codice;

che le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e

111 della Costituzione, del Tribunale di Reggio Emilia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte