Sentenza n. 472/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 441/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 agosto
1981, n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci,
promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato in
cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del Registro
ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 9 settembre 1981, la Regione
Friuli-Venezia Giulia chiede che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita
a peso netto delle merci", per violazione dell'art. 4, n. 6, dello
Statuto speciale, che attribuisce alla Regione stessa la competenza
legislativa esclusiva in materia di commercio.
A sostegno della propria pretesa, la Regione osserva che la legge
impugnata contiene norme che, non potendosi ricollegare a nessuno dei
limiti costituzionalmente previsti alla competenza legislativa
esclusiva, sono lesive della sfera di autonomia che la Costituzione,
lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione (art. 8, d.P.R.
26 agosto 1965, n. 1116) riconoscono alla Regione Friuli-Venezia
Giulia. In particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della
legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con le predette
norme costituzionali, laddove stabilisce le sanzioni amministrative
per la violazione delle disposizioni dettate per la vendita a peso
netto delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi,
nonché laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia
presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. E tale violazione, sempre a giudizio della
ricorrente, è resa evidente dal fatto che manca nella legge
impugnata una clausola espressa che faccia salve le competenze della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
D'altra parte, la ricorrente riconosce che, non esistendo al
momento alcuna disciplina regionale sulla vendita a peso netto delle
merci, dovrebbe darsi applicazione, quantomeno in relazione alla
materia disciplinata dagli artt. 1-4 della legge impugnata, al
principio stabilito dall'art. 64 St. F.V.G., secondo il quale "nelle
materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non
sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi
dello Stato". Tuttavia, secondo la difesa della Regione, il carattere
suppletivo della legge statale dovrebbe emergere con sufficiente
chiarezza dal tenore letterale della stessa, onde evitare che, in
difetto di una tempestiva impugnazione regionale, si consolidi
definitivamente la disciplina statale, per ora, solo astrattamente
invasiva. Ma, poiché nessuna clausola del genere è rinvenibile
nella legge impugnata, tale omissione, secondo la ricorrente, si
traduce in una lesione attuale della sfera di competenza regionale.
Quest'ultima conclusione vale a maggior ragione, per la
ricorrente, a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiché la
materia ivi trattata è disciplinata da una precedente legge
regionale (l. r. 27 dicembre 1979, n. 78) che stabilisce una
regolamentazione diversa. Di modo che non si può riconoscere alcun
carattere suppletivo alle disposizioni ora considerate, le quali, a
giudizio della ricorrente, devono considerarsi concretamente invasive
della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione
Friuli-Venezia Giulia.
2. - Costituitosi per resistere al predetto ricorso, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva, innanzitutto,
che l'omissione nella legge statale di un'espressa riserva di
applicazione della stessa nel territorio regionale, quantomeno fino a
che non sia emanata una legge regionale, non ha alcun valore, per il
semplice fatto che l'estensione dell'applicazione di una legge
statale alle regioni che non abbiano ancora disciplinato la stessa
materia non dipende dalla volontà del legislatore statale. Poiché,
a giudizio del resistente, questo effetto espansivo si verifica
soltanto in virtù dello Statuto regionale (art. 64), esso non può
comportare un'invasione delle competenze della Regione, neppure
astrattamente.
Questo ragionamento, secondo l'Avvocatura, vale anche a proposito
dell'art. 5 della legge impugnata, poiché l'eventuale lesione delle
competenze regionali, lungi dal derivare dalla omissione di
un'esplicita riserva a favore della non applicazione della legge
impugnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dipende semmai dal
contenuto specifico delle singole disposizioni statali. Ma, poiché
la Regione sembra imputare alla legge statale soltanto la mancanza di
un'espressa riserva di salvezza delle competenze regionali, il
ricorso, a giudizio dell'Avvocatura, appare infondato anche per
questa parte.
In ogni caso, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, la
legge impugnata non comporta alcuna lesione delle competenze
attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, a parte le
disposizioni che, integrando il precetto di norme dirette a reprimere
i delitti contro il commercio, toccano interessi penalmente rilevanti
e, come tali, esorbitano dalle competenze regionali, la legge
risponde complessivamente all'esigenza di uniformità di indirizzo in
relazione a comportamenti sociali particolarmente rilevanti e
delicati, innovando con incisività nella vita economico-sociale
della Repubblica. In nessun modo si può dunque dubitare, sempre a
giudizio dell'Avvocatura, che essa rientri nei limiti che lo Statuto
speciale pone alla competenza legislativa esclusiva che la Regione
Friuli-Venezia Giulia vanta in materia di commercio. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se la
legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita a peso netto delle
merci", contrasti con l'art. 4, n. 6, St. F.-V.G., e relative norme
di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), che attribuiscono
alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia
"industria e commercio".
La questione non è fondata.
2. - La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce
alcune regole fondamentali sulla misurazione del peso netto delle
merci e, come tale, pone una disciplina diretta a integrare
necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei beni
commerciali.
All'art. 1 è stabilito il principio che la vendita delle merci,
il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve esser effettuata a
peso e al netto della tara. All'art. 2 è prescritto che nella
vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati
strumenti metrici che consentano all'acquirente l'agevole
visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi, è previsto
un programma (con relativi incentivi) di adeguamento dei predetti
strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla utilizzazione e
sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci
vendute all'ingrosso e al dettaglio. All'art. 5 sono disposte le
sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle norme
stabilite, nonché la devoluzione delle stesse all'Erario e la
compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel
caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine, all'art.
6, sono previsti i criteri e i modi per l'esecuzione della legge
stessa.
Si tratta, com'è evidente, di una disciplina unitaria
complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel
traffico commerciale, la quale, se è indubbiamente riferibile
ratione materiae al campo dell'"industria e commercio", resta
tuttavia sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in
proposito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione
dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica.
3. - Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni
oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento
essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale.
Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di garanzia e
di certezza dei traffici commerciali, che ogni Stato, nella sua
unità centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna
costituzione come ordinamento giuridico generale a base nazionale.
Più precisamente, anzi, l'instaurazione di un sistema legale e
unitario di misurazione nel campo commerciale ha rappresentato un
fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle
funzioni che ha caratterizzato la nascita e il consolidamento dei
moderni Stati nazionali.
Esiste, dunque, un legame tradizionale tra la delineazione delle
competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla definizione
delle unità di misura e alla determinazione delle regole di
misurazione del valore e delle caratteristiche fisiche delle merci
che è tuttora solido e che soltanto recentemente, a causa di un
prodigioso sviuppo tecnologico e di un grandioso ampliamento dei
mercati, ha subìto sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali
di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale.
Ma, è bene precisarlo subito, anche quest'ultimo fenomeno
rappresenta un'ulteriore conferma del rilievo che gli interessi
sottesi alla legge impugnata trascendono gli ambiti di competenza
costituzionalmente garantiti alle regioni, tanto se ad autonomia
comune quanto se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti,
il fenomeno ora rilevato mette in evidenza come gli interessi
sottostanti alla disciplina della misurazione del peso o del valore
delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei con quelli che
giustificano la previsione dei limiti derivanti all'autonomia
regionale dagli obblighi internazionali o dalle norme comunitarie.
Per altro verso, lo stesso fenomeno costituisce una riprova della
considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono al
loro proprio fine soltanto ove siano collegati a istanze di
normazione del livello più elevato, le quali, sul piano nazionale,
si identificano naturalmente con quelle statali.
Tutto ciò si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette al
pari delle norme sulla circolazione delle valute o di quelle sulle
misure di valore - al fine di imporre l'uniformità dei termini di
scambio dei beni su tutto il territorio nazionale, le regole sulla
misurazione del peso delle merci rappresentano un mezzo
indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei
traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori
economici, siano essi commercianti o consumatori.
Poiché, pertanto, l'interesse sottostante alla legge impugnata
risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poiché il
complesso delle disposizioni ivi contenute vanta un legame di
necessaria strumentalità con la realizzazione della predetta
esigenza, non vi può esser dubbio che, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217 del 1988), si
sia in presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le
competenze legislative regionali. Trattandosi, anzi, di norme di
polizia commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e
del traffico delle merci e, come tali, vòlte a soddisfare un
interesse costituzionalmente tutelato, in quanto indubbiamente
rientrante nel precetto che l'iniziativa economica debba svolgersi
nell'ambito di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la
sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), appare evidente che la
legge impugnata è espressione di un interesse in grado di imporsi
anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio
alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di
una competenza legislativa esclusiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art.
4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte