Sentenza n. 476/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 novembre 1983 dal Pretore di Piacenza
nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Bracchi Paola,
iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 12 agosto 1986 dal Pretore di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra Guaschetti Mario e I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 della Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Ionico Silvio contro I.N.A.I.L., iscritta al
n. 262 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avvocato Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Piacenza, con ordinanza emessa il 15 novembre
1983 (R.O. n. 168/1984), nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e
Paola Bracchi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 4,
primo comma, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
nella parte in cui non prevede che il coniuge, che presta opera
manuale non in rapporto di dipendenza con l'altro coniuge, sia
soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nella specie, l'I.N.A.I.L. aveva accertato che il marito della
Bracchi svolgeva attività di collaboratore in via continuativa nel
negozio del quale la moglie era titolare e riteneva conseguentemente
sussistente l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 4, n. 6 o n. 7,
del d.P.R. suindicato.
Resisteva la Bracchi, negando la sussistenza di un vincolo di
subordinazione tale da configurare l'ipotesi di cui al n. 6, ovvero
di un vincolo societario, anche di fatto, tale da consentire
l'applicazione del successivo n. 7 del citato art. 4.
Osserva il pretore che nella fattispecie è ravvisabile una
impresa familiare (art. 230- bis cod. civ.).
Tale istituto (introdotto con la legge n. 151 del 1975, sul nuovo
diritto di famiglia e pertanto non previsto, né prevedibile dal T.U.
n. 1124 del 1965) è caratterizzato dal fatto che i rapporti
esistenti tra imprenditore e i suoi collaboratori familiari
costituiscono un quid nuovo e diverso sia dal rapporto di lavoro
subordinato sia dal rapporto societario.
Ed infatti, da una parte la stessa qualificazione di
collaborazione esclude che possa trattarsi di lavoro dipendente, e
dall'altra la stessa forma retributiva (che è quella di
partecipazione agli utili dell'impresa, secondo la quantità e
qualità del lavoro prestato) tende ad assimilare il compenso a
quello societario o comunque ad un diritto al mantenimento, che è
qualcosa di concettualmente diverso dalla retribuzione in senso
stretto.
Senonché, nell'ambito dell'impresa familiare, neanche il rapporto
societario risulta esattamente configurabile, in quanto i
collaboratori non assumono la veste di soci, poiché non grava su di
essi il rischio di impresa, la cui titolarità rimane di esclusiva
pertinenza dell'imprenditore.
L'impresa familiare costituisce quindi un istituto promiscuo, in
cui alcuni elementi del lavoro subordinato e altri del rapporto
societario si combinano insieme tanto da costituire un quid novi.
Ciò premesso, il pretore ritiene non manifestamente infondata e
rilevante la questione di legittimità costituzionale del citato art.
4, n. 6, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui
ammette come compresi nell'assicurazione i soggetti ivi enunciati, in
quanto dipendenti del coniuge, dei genitori e altri parenti, affini,
affilianti, e affidatari, escludendo gli stessi soggetti che pure
prestano la loro attività non in regime di subordinazione.
2. - Il Pretore di Alessandria, con ordinanza emessa il 12 agosto
1986 (R.O. n. 736/1986), nel procedimento civile tra Mario Guaschetti
e l'I.N.A.I.L., ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, primo
comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, laddove non prevede che i
familiari che partecipano all'impresa familiare, prestando opera
manuale, siano soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro.
Nella specie, l'I.N.A.I.L. richiedeva il pagamento dei contributi
dovuti dal Guaschetti per la moglie, che prestava attività
lavorativa nella macelleria della quale il marito è titolare.
A tale richiesta si opponeva il Guaschetti, negando la sussistenza
di un rapporto di lavoro dipendente con caratteristiche di
continuità.
Osserva il pretore che la fattispecie è riconducibile nella
categoria dell'impresa familiare (art. 230- bis cod. civ.).
Tale categoria non può essere inquadrata in alcuno dei punti
elencati all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e in particolare non
nel punto 6, in quanto non si riscontrano in essa le caratteristiche
di un rapporto di dipendenza, mancando un'effettiva subordinazione,
l'obbligo del rispetto di un orario ed il diritto a una retribuzione;
né nel punto 7, in quanto non sussiste un vincolo societario tra i
partecipanti all'impresa, restando responsabile dell'attività
d'impresa solo il titolare.
Tuttavia - ad avviso del pretore - non pare giustificato che
coloro che lavorano nell'ambito dell'impresa familiare e svolgono una
delle attività lavorative assicurate non godano della tutela
assicurativa obbligatoria prevista dal citato d.P.R. n. 1124 del
1965, sicché il suindicato art. 4 sembra contrastare con il
princi'pio di uguaglianza sancito all'art. 3 Cost., che vuole che a
parità di esposizione al rischio siano garantite pari forme di
tutela assicurativa.
3. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 12 giugno
1986 (R.O. n. 262/1987), nel giudizio promosso da Ionico Silvio
contro l'I.N.A.I.L., ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 4,
primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui
non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle
persone in detto articolo elencate, anche quando prestano la loro
opera manuale nell'ambito di un rapporto di impresa familiare.
Richiamate le posizioni del ricorrente - nel senso
dell'insussistenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, alla
stregua della vigente legislazione, nei confronti dei partecipanti
all'impresa familiare, per carenza del requisito della subordinazione
- e dell'Istituto resistente - nel senso della sussistenza
dell'obbligo assicurativo, vuoi ex art. 4, primo comma, n. 6, del
d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione del rapporto di dipendenza che è
pur sempre configurabile tra il titolare dell'impresa familiare,
qualificata come impresa individuale, ed il familiare collaboratore,
vuoi ex art. 4, primo comma, n. 7, del citato d.P.R. (che assoggetta
all'assicurazione "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed
esercitata"), considerando l'impresa familiare come una società ed i
compartecipi come soci - ha osservato la Corte che, alla stregua
dell'attuale contesto legislativo, deve essere negata la possibilità
di riconoscere l'assoggettamento dei familiari partecipanti
all'impresa familiare all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro.
Invero, a norma dell'art. 230- bis cod. civ., l'istituto
dell'impresa familiare riveste una funzione residuale e suppletiva,
essendo diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei
rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari e
che in passato vedevano alcuni membri della comunità familiare
esplicare una preziosa attività lavorativa, in forme molteplici,
senza alcuna garanzia economica e giuridica. Da qui la sua ritenuta
incompatibilità con forme di lavoro tipico, subordinato, autonomo o
associato e l'esclusione della subordinazione.
Per l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'assoggettamento
all'assicurazione dei familiari indicati al n. 6, requisito
essenziale è, invece, proprio quello della subordinazione, come si
ricava dalla chiara espressione "alle di lui (del datore di lavoro)
dipendenze" e dall'espresso richiamo al "precedente n. 2" che
richiama a sua volta le condizioni di cui al n. 1 il quale prescrive
che deve trattarsi di opera manuale prestata "alle dipendenze e sotto
la direzione altrui".
Pertanto, il rapporto di collaborazione del familiare nell'impresa
familiare, disciplinato dall'art. 230- bis cod. civ., che non
configura un rapporto di tipo subordinato o di tipo societario, non
può farsi rientrare in via d'interpretazione (sia pure evolutiva)
tra quelli previsti al n. 6 dell'art. 4 anzidetto e neanche tra
quelli di cui al successivo n. 7 dello stesso articolo, che
presuppongono un rapporto societario.
Tuttavia - ad avviso della Cassazione - l'indiscutibile
configurabilità di prestazione di attività lavorativa (manuale) da
parte del familiare collaboratore, nell'ambito dell'impresa
familiare, da un canto, e, dall'altro, l'ineludibile posizione del
lavoratore rispetto al trattamento assicurativo (anche contro gli
infortuni sul lavoro) che va qualificata come "diritto soggettivo
insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive, giusta il
disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. (Corte costituzionale n.
103/1981), inducono a sospettare di legittimità costituzionale per
contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., la norma di cui
all'art. 4, n. 6, ripetutamente citata, nella parte in cui non
prevede l'assoggettamento all'assicurazione delle persone da essa
norma considerate, anche quando prestano la loro opera manuale
nell'ambito di un rapporto di impresa familiare che, come s'è visto,
non è inquadrabile né tra quelli di lavoro subordinato, né tra
quelli di natura societaria.
Il giudice a quo ravvisa altresì contrasto con l'art. 3 Cost.,
per disparità di trattamento nei confronti del coniuge e dei figli,
anche naturali e adottivi, del proprietario, del mezzadro e
dell'affittuario di cui all'art. 205, lettera b), dello stesso d.P.R.
n. 1124 del 1965, per i quali si prescinde dal tipo di rapporto,
richiedendosi soltanto che prestino "opera manuale abituale nelle
rispettive aziende", nonché nei confronti degli altri parenti
diversi da quelli indicati alla lett. b) anzidetta, e degli altri
soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 205, anche per
i quali non viene richiesto il requisito della subordinazione.
Questa disparità rispetto al settore agricolo viene in
particolare rimarcata dalla S.C. anche perché la disposizione di cui
all'art. 230- bis cod. civ., che è applicabile a ogni tipo di
impresa, sia piccola che grande, qualunque attività essa svolga
(agricola, civile o commerciale) va a collocarsi al posto dell'art.
2140 cod. civ., abrogato dall'art. 205 della stessa legge n. 151 del
1975, che ha introdotto l'art. 230-bis, il quale all'ultimo comma
così recita: "Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le
precedenti norme", denunciando in tal modo la origine "agricola"
dell'intero articolo.
4. - Nei tre giudizi si è costituito l'I.N.A.I.L. deducendo che
una retta interpretazione della normativa denunciata consente di
ritenere non fondata la questione.
L'obbligo assicurativo per i familiari che collaborano nell'ambito
di una impresa familiare deriva infatti o dall'art. 4, primo comma,
n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che anche nell'impresa
familiare è ben ravvisabile un rapporto di subordinazione tra
collaboratori e titolare della gestione; ovvero dall'art. 4, primo
comma, n. 7, atteso che i collaboratori familiari sono equiparabili
ai soci di cooperative e di ogni altro tipo di società anche di
fatto.
In alternativa ad una sentenza interpretativa di rigetto,
l'I.N.A.I.L. chiede che venga dichiarata l'illegittimità della norma
denunciata, in modo che tutti i lavoratori familiari siano tutelati
contro gli infortuni sul lavoro.
L'I.N.A.I.L. ha presentato memoria difensiva. Considerato in diritto
1. - I tre giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza in ragione della identità o connessione delle questioni
sollevate con le ordinanze di rimessione. Queste infatti indubbiano
tutte la legittimità della normativa di cui all'art. 4, comma primo,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali).
2. - L'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce
che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 1) coloro che in
modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la
direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di
retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro,
sovraintendono al lavoro di altri.
Negli ulteriori numeri (da 3 a 9) nei quali si suddivide il comma
sono inoltre indicate specifiche categorie di soggetti assicurati, ed
in particolare, nel n. 6), "il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli
affidati" del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2); nel n. 7, i soci delle
cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,
comunque denominata, costituita ed esercitata, che prestano opera
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.
2).
Ora, le ordinanze della Corte di cassazione (R.O. n. 262/1987),
del Pretore di Piacenza (R.O. n. 168/1984) e del Pretore di
Alessandria (R.O. n. 736/1987), rese tutte in procedimenti civili nei
quali era in discussione l'assoggettabilità ad assicurazione
obbligatoria di soggetti che prestavano la propria attività
lavorativa manuale quali collaboratori nell'ambito di una "impresa
familiare" (art. 230- bis cod. civ., introdotto dalla legge 19 maggio
1975, n. 151), sulla base della comune premessa della non
riconducibilità di tale fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 4,
comma primo, n. 6, per difetto del requisito della subordinazione,
né a quella di cui al n. 7, per l'assenza di un vincolo societario
tra i partecipanti all'impresa familiare, hanno impugnato l'art. 4,
comma primo, sopra citato (le ordinanze del Pretore di Piacenza e
della Corte di Cassazione particolarmente il n. 6). Secondo i giudici
a quibus, la normativa censurata, in quanto non prevede
l'assoggettamento ad assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei familiari che partecipano all'impresa
familiare, appare lesiva:
a) dell'art. 3, comma primo, Cost., che vuole che a parità di
esposizione al rischio siano garantite pari forme di tutela
assicurativa (ordinanza del Pretore di Alessandria);
b) dell'art. 3, comma primo, Cost., sotto il diverso profilo
della disparità di trattamento nei confronti dei familiari
collaboratori nell'azienda agricola, per i quali, ai sensi dell'art.
205, comma primo, lett. b), e comma terzo, d.P.R. n. 1124 del 1965,
non è richiesto, ai fini dell'obbligo assicurativo, il requisito
della subordinazione (ordinanza della Corte di cassazione);
c) dell'art. 38, comma secondo, Cost., in quanto vengono
sottratti all'ineludibile garanzia assicurativa lavoratori che
prestano opera manuale obbiettivamente esposta al rischio di
infortuni, quali sono i familiari collaboratori nell'impresa
familiare (ordinanza della Corte di cassazione; ordinanza del Pretore
di Piacenza, che si riferisce congiuntamente agli artt. 3 e 38
Cost.).
3. - I giudici a quibus (ed in particolare la Corte di
cassazione) sottolineano concordemente la portata innovativa
dell'art. 230- bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975
di riforma del diritto di famiglia) e la non riconducibilità di tale
figura (la cui qualificazione è dibattuta in dottrina) alle ipotesi
specificamente previste dai nn. 6 e 7 dell'art. 4, comma primo, del
d.P.R. n. 1124 del 1965.
Al riguardo è richiamato l'indirizzo invalso nella giurisprudenza
della Corte di cassazione (sentt. n. 3722 del 1984; n. 3948 del
1983), secondo il quale l'istituto dell'impresa familiare ha natura
residuale e suppletiva ("salvo che non sia configurabile un diverso
rapporto"), in quanto diretto al riconoscimento e alla protezione del
lavoro prestato nell'ambito degli aggregati familiari, in precedenza
non altrimenti tutelato, con la conseguente esclusione della detta
figura quando il lavoro del familiare trovi riscontro, per i
caratteri che presenta in concreto, nella ipotesi del rapporto di
lavoro subordinato o in quella del rapporto societario: ipotesi le
quali vanno pertanto ritenute incompatibili con l'istituto in
discorso.
Dal risultato interpretativo così raggiunto dai giudici a quibus,
sulla base di consolidata giurisprudenza concernente l'istituto
dell'impresa familiare, non è dato discostarsi. Occorre dunque
affrontare il problema di legittimità costituzionale da essi
sollevato.
4. - Nel capo III del d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in particolare
nell'art. 4, che determina l'ambito soggettivo di applicazione
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, è agevole riscontrare la significativa
concorrenza di previsioni volte a tutelare lavoratori subordinati
(art. 4, comma primo, nn. 1, 2 e 6, concernente, quest'ultimo, la
specifica ipotesi del lavoro subordinato prestato da familiari) e di
previsioni volte a tutelare lavoratori che operano senza vincolo di
subordinazione.
Ed infatti, il n. 3 dello stesso art. 4, comma primo, include tra
i soggetti assicurati l'artigiano, purché presti abitualmente opera
manuale nella propria impresa; il successivo n. 7 ha riguardo ai soci
delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,
che prestino opera manuale o di sovraintendenza; altre ipotesi ancora
la cennata disposizione prevede (cfr. ad es. nn. 5 ed 8), tutte
irriducibili a quella del lavoro subordinato.
Orbene, la concorrenza delle dette ipotesi e delle altre sopra
considerate mostra l'esistenza, nella legislazione di settore, di un
princìpio, implicito nel citato art. 4 (ma vedi anche l'art. 205
dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, che sottopone ad assicurazione
obbligatoria i familiari che prestano opera manuale nelle aziende
agricole, prescindendo dal requisito della subordinazione), secondo
il quale la protezione assicurativa in argomento è indifferente al
titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in
considerazione questo in quanto lavoro manuale - o di sovraintendenza
immediata al lavoro manuale - prestato con obbiettiva esposizione al
rischio derivante dalle lavorazioni indicate nel precedente art. 1.
Rispetto a tale princìpio è ingiustificata, ed integra pertanto
violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., ed insieme dell'art. 38,
comma secondo, Cost. - in base al quale a parità di esposizione al
rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa (sentenze
nn. 246 del 1986; 221 del 1985; 55 del 1981; 262 del 1976; 114 del
1977) - la mancata ricomprensione nell'elenco delle persone
assicurate, racchiuso nell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124
del 1965, dei familiari che prestano attività avente i suddetti
caratteri obbiettivi se non riconducibile a un rapporto di lavoro
subordinato o a un rapporto societario; come è appunto per il lavoro
prestato nell'impresa familiare.
D'altra parte, una volta introdotto l'istituto dell'impresa
familiare, in vista della meritoria finalità di dare tutela al
lavoro comunque prestato negli aggregati familiari, non sarebbe
coerente il diniego di una tutela assicurativa di particolare
rilevanza come quella in argomento (diretta a ovviare a rischi
attinenti alla vita o all'integrità fisica del lavoratore), in
presenza dei requisiti oggettivi propri del lavoro con essa protetto.
5. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in
quanto non ricomprende tra le persone assicurate contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali - oltre ai familiari ivi
indicati che prestano opera manuale (ed anche non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2), con esposizione ai rischi
propri delle lavorazioni elencate nell'art. 1 dello stesso decreto, a
titolo di lavoro subordinato - i partecipanti all'impresa familiare
indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale (od
opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2) con
esposizione ai medesimi rischi.
La pronuncia è riferita specificamente al n. 6 del primo comma
dell'art. 4 in relazione all'evidente affinità di materia (lavoro di
familiari).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti
all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che
prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del
precedente n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte