Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 20 novembre 1991 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale

a carico di Bernasconi Mario ed altro, iscritta al n. 128 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 20 novembre 1991, il Tribunale di Vicenza

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513

del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede la

lettura anche delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia

giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del

c.p.p.".

Premesso che l'imputato, contumace, aveva reso alla Guardia di

finanza di Vicenza, con l'assistenza del difensore e

nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni confessorie, non più reiterate né avanti al pubblico ministero né avanti al giudice per le

indagini preliminari (essendosi avvalso in quelle sedi della facoltà

di non rispondere), il giudice remittente osserva che la mancata

previsione, nell'art. 513 del codice di procedura penale, della

possibilità di acquisizione - in caso di imputato contumace,

assente, o che si rifiuta di sottoporsi all'esame -

dell'interrogatorio dal medesimo reso alla polizia giudiziaria in

presenza del difensore non trova giustificazione razionale e pone il

pubblico ministero nell'impossibilità di far valere prove talvolta

decisive;

Ciò determina, a suo avviso, una disparità di trattamento (art.

3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione

e utilizzazione delle prove, in quanto, mentre l'imputato dopo aver

reso dichiarazioni confessorie può evitare l'utilizzazione di esse

rifiutando i successivi interrogatori e quindi rendendosi contumace,

il pubblico ministero non ha alcun mezzo per recuperare la prova

legittimamente acquisita;

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la natura e le modalità di

assunzione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non

consentono di assimilare le stesse, sul piano dell'utilizzabilità

probatoria, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio

condotto dall'autorità giudiziaria o all'udienza preliminare.

Infatti, mentre ai sensi dell'art. 350 la polizia giudiziaria procede

all'assunzione di "sommarie informazioni utili per le investigazioni"

dalla persona sottoposta alle indagini con le modalità previste

dall'art. 64, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo, a norma dell'art.

65, di contestare alla persona stessa il fatto che le è attribuito,

di renderle noti gli elementi di prova esistenti a suo carico, di

indicare le fonti di prova esistenti e di invitarla ad esporre quanto

ritiene utile a sua difesa. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Vicenza investe

l'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese

dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del

difensore, ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale.

Ritiene il giudice remittente che la mancata previsione di tale

possibilità "non trovi giustificazione razionale" e ponga il

pubblico ministero nell'impossibilità di far valere prove talvolta

decisive, prospettandosi in tal modo "una disparità di trattamento

(art. 3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine

all'acquisizione e utilizzazione di prove";

2. - La questione non è fondata.

L'art. 513 del codice di procedura penale disciplina la

possibilità di dare lettura nel dibattimento dei verbali delle

dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato, nel caso in cui

questi sia contumace, assente, o rifiuti di sottoporsi all'esame. Il

legislatore, in questa come in altre disposizioni, si è ispirato al

criterio diretto a contemperare il principio-guida dell'oralità con

l'esigenza di evitare la "perdita", ai fini della decisione, di

quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in

tale sede (cfr. sentt. nn. 254 e 255 del 1992). Ha perciò previsto

che nelle ipotesi sopra elencate il giudice disponga, a richiesta di

parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato

al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini

preliminari o nell'udienza preliminare.

Il legislatore delegato, nell'operare tale scelta, si è mosso

sulla linea della direttiva n. 76 della legge-delega ("previsione di

una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico

ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di

ripetizione"), fino a comprendere anche il rifiuto dell'imputato di

sottoporsi all'esame nell'ambito dei casi di sopravvenuta assoluta

impossibilità di ripetizione dell'atto. Ma, oltre ai vincoli imposti

dalla norma delegante, il legislatore doveva anche darsi carico di

rispettare comunque i diritti garantiti all'imputato, fra i quali è

fondamentale la facoltà di non rispondere.

Pertanto - a prescindere, come si è detto, dai vincoli derivanti

dalla citata ultima parte della direttiva n. 76 della legge di

delega, che non menziona gli atti assunti dalla polizia giudiziaria -

certamente non appare irragionevole la scelta di limitare la

possibilità di lettura (e quindi di utilizzazione ai fini della

decisione) alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico

ministero o al giudice, escludendo le sommarie informazioni assunte

dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice di

procedura penale. Vi è invero, una sostanziale differenza (sempre

sotto l'angolo visuale delle garanzie dell'imputato) fra queste

ultime e l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria:

soltanto questo atto, infatti (il quale costituisce essenzialmente

uno strumento di difesa dell'indagato, mentre le sommarie

informazioni assunte dalla polizia giudiziaria hanno finalità

prettamente investigative) deve essere svolto con le modalità

stabilite dall'art. 65 del codice di procedura penale, ai sensi del

quale l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di contestare alla persona

sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto

attribuitole, di comunicare gli elementi di prova a carico, ed anche,

salvo eventuale pregiudizio per le indagini, le fonti dei medesimi,

nonché quello di invitare la persona stessa ad esporre gli elementi

ritenuti utili per la sua difesa;

Ma neppure sotto il profilo della disparità di trattamento fra

accusa e difesa si rinviene nella norma impugnata alcuna violazione

dell'art. 3 della Costituzione. Innanzitutto può rilevarsi che il

principio di parità tra accusa e difesa costituisce uno dei criteri

ispiratori della legge delega (direttiva n. 3) ed opera quindi nei

termini e nei limiti delle direttive in essa contenute. Va, poi, in

ogni caso osservato che nella fattispecie il suddetto principio non

appare invocato a proposito, in quanto la disciplina dettata

dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di

utilizzabilità ai fini della decisione di precedenti dichiarazioni

provenienti dallo stesso imputato ed attiene, quindi, essenzialmente,

come si è detto sopra, al tema delle garanzie difensive di

quest'ultimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte