Sentenza n. 476/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 20 novembre 1991 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale
a carico di Bernasconi Mario ed altro, iscritta al n. 128 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 20 novembre 1991, il Tribunale di Vicenza
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513
del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede la
lettura anche delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia
giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del
c.p.p.".
Premesso che l'imputato, contumace, aveva reso alla Guardia di
finanza di Vicenza, con l'assistenza del difensore e
nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni confessorie, non più reiterate né avanti al pubblico ministero né avanti al giudice per le
indagini preliminari (essendosi avvalso in quelle sedi della facoltà
di non rispondere), il giudice remittente osserva che la mancata
previsione, nell'art. 513 del codice di procedura penale, della
possibilità di acquisizione - in caso di imputato contumace,
assente, o che si rifiuta di sottoporsi all'esame -
dell'interrogatorio dal medesimo reso alla polizia giudiziaria in
presenza del difensore non trova giustificazione razionale e pone il
pubblico ministero nell'impossibilità di far valere prove talvolta
decisive;
Ciò determina, a suo avviso, una disparità di trattamento (art.
3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione
e utilizzazione delle prove, in quanto, mentre l'imputato dopo aver
reso dichiarazioni confessorie può evitare l'utilizzazione di esse
rifiutando i successivi interrogatori e quindi rendendosi contumace,
il pubblico ministero non ha alcun mezzo per recuperare la prova
legittimamente acquisita;
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Osserva l'Avvocatura dello Stato che la natura e le modalità di
assunzione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non
consentono di assimilare le stesse, sul piano dell'utilizzabilità
probatoria, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
condotto dall'autorità giudiziaria o all'udienza preliminare.
Infatti, mentre ai sensi dell'art. 350 la polizia giudiziaria procede
all'assunzione di "sommarie informazioni utili per le investigazioni"
dalla persona sottoposta alle indagini con le modalità previste
dall'art. 64, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo, a norma dell'art.
65, di contestare alla persona stessa il fatto che le è attribuito,
di renderle noti gli elementi di prova esistenti a suo carico, di
indicare le fonti di prova esistenti e di invitarla ad esporre quanto
ritiene utile a sua difesa. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Tribunale di Vicenza investe
l'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese
dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del
difensore, ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale.
Ritiene il giudice remittente che la mancata previsione di tale
possibilità "non trovi giustificazione razionale" e ponga il
pubblico ministero nell'impossibilità di far valere prove talvolta
decisive, prospettandosi in tal modo "una disparità di trattamento
(art. 3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine
all'acquisizione e utilizzazione di prove";
2. - La questione non è fondata.
L'art. 513 del codice di procedura penale disciplina la
possibilità di dare lettura nel dibattimento dei verbali delle
dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato, nel caso in cui
questi sia contumace, assente, o rifiuti di sottoporsi all'esame. Il
legislatore, in questa come in altre disposizioni, si è ispirato al
criterio diretto a contemperare il principio-guida dell'oralità con
l'esigenza di evitare la "perdita", ai fini della decisione, di
quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in
tale sede (cfr. sentt. nn. 254 e 255 del 1992). Ha perciò previsto
che nelle ipotesi sopra elencate il giudice disponga, a richiesta di
parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato
al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini
preliminari o nell'udienza preliminare.
Il legislatore delegato, nell'operare tale scelta, si è mosso
sulla linea della direttiva n. 76 della legge-delega ("previsione di
una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico
ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di
ripetizione"), fino a comprendere anche il rifiuto dell'imputato di
sottoporsi all'esame nell'ambito dei casi di sopravvenuta assoluta
impossibilità di ripetizione dell'atto. Ma, oltre ai vincoli imposti
dalla norma delegante, il legislatore doveva anche darsi carico di
rispettare comunque i diritti garantiti all'imputato, fra i quali è
fondamentale la facoltà di non rispondere.
Pertanto - a prescindere, come si è detto, dai vincoli derivanti
dalla citata ultima parte della direttiva n. 76 della legge di
delega, che non menziona gli atti assunti dalla polizia giudiziaria -
certamente non appare irragionevole la scelta di limitare la
possibilità di lettura (e quindi di utilizzazione ai fini della
decisione) alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico
ministero o al giudice, escludendo le sommarie informazioni assunte
dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice di
procedura penale. Vi è invero, una sostanziale differenza (sempre
sotto l'angolo visuale delle garanzie dell'imputato) fra queste
ultime e l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria:
soltanto questo atto, infatti (il quale costituisce essenzialmente
uno strumento di difesa dell'indagato, mentre le sommarie
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria hanno finalità
prettamente investigative) deve essere svolto con le modalità
stabilite dall'art. 65 del codice di procedura penale, ai sensi del
quale l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di contestare alla persona
sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto
attribuitole, di comunicare gli elementi di prova a carico, ed anche,
salvo eventuale pregiudizio per le indagini, le fonti dei medesimi,
nonché quello di invitare la persona stessa ad esporre gli elementi
ritenuti utili per la sua difesa;
Ma neppure sotto il profilo della disparità di trattamento fra
accusa e difesa si rinviene nella norma impugnata alcuna violazione
dell'art. 3 della Costituzione. Innanzitutto può rilevarsi che il
principio di parità tra accusa e difesa costituisce uno dei criteri
ispiratori della legge delega (direttiva n. 3) ed opera quindi nei
termini e nei limiti delle direttive in essa contenute. Va, poi, in
ogni caso osservato che nella fattispecie il suddetto principio non
appare invocato a proposito, in quanto la disciplina dettata
dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di
utilizzabilità ai fini della decisione di precedenti dichiarazioni
provenienti dallo stesso imputato ed attiene, quindi, essenzialmente,
come si è detto sopra, al tema delle garanzie difensive di
quest'ultimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte