Corte costituzionale

Ordinanza n. 477/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 335 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Pellegrini Afri

Giovanni, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Tolmezzo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 335 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non prevede, qualora il pubblico ministero non iscriva

immediatamente la notizia di reato, che sia comunque applicabile la

disciplina degli artt. 406 e 407 c.p.p. dell'inutilizzabilità degli

atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, da

computarsi, questo ultimo, dalla data di ricezione della notizia di

reato e non dall'iscrizione nel relativo registro";

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per "la situazione

deteriore e l'ingiusta disparità di trattamento che viene ( ..) a

subire l'indagato rispetto alla situazione tipica prevista dalla

legge";

b) con l'art. 76 della Costituzione, non essendosi rispettata

la previsione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, implicitamente

richiamata dall'art. 2 (alinea) della legge-delega 16 febbraio 1987,

n. 81, che assicura ad ogni persona che la sua causa sia esaminata in

un tempo ragionevole da parte di un organo giurisdizionale;

c) con l'art. 112 della Costituzione, in quanto il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale dovrebbe intendersi

funzionale sia al corretto esercizio dell'attività giudiziaria sia

all'uguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge, il

che implicherebbe certezza sulle condizioni e sui tempi di esercizio

dell'azione penale medesima;

che in punto di fatto il giudice a quo espone:

- che il procedimento penale, condotto secondo le regole del

previgente codice di rito, si era in un primo tempo concluso con

decreto del giudice istruttore in data 5 novembre 1985 "di non

doversi promuovere l'azione penale perché non erano emerse ipotesi

di reato";

- che in data 20 febbraio 1986 il Procuratore della Repubblica

"chiedeva al giudice istruttore di revocare il decreto di

impromovibilità dell'azione penale e di procedere con il rito

formale" a carico dell'imputato;

- che in data 20 aprile 1990 il giudice istruttore, ritenuto

che non sussistesse alcuna delle ipotesi previste dall'art. 242 disp.

trans. cod. proc. pen. , trasmetteva il fascicolo al Procuratore

della Repubblica perché il procedimento proseguisse secondo il nuovo

rito;

- che il pubblico ministero iscriveva la notizia nominativa di

reato l'8 settembre 1992 e, all'esito di indagini preliminari, dopo

aver richiesto e ottenuto in data 15 marzo 1993 una proroga del

termine, chiedeva in data 7 maggio 1993 il rinvio a giudizio

dell'imputato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che, secondo quanto esposto nell'ordinanza, il

procedimento a quo, in corso alla data del 24 ottobre 1989, risulta

regolato dalla disciplina transitoria, e in particolare dall'art. 258

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in

forza del quale, tra l'altro, per i procedimenti in corso che

proseguono con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice, i

termini di durata delle indagini preliminari "sono computati dalla

data di entrata in vigore del codice" (comma 3);

che pertanto, in base a tale disciplina, espressamente

derogativa di quella "a regime", non trova applicazione la regola per

la quale i termini di durata delle indagini preliminari (artt.

405-407 cod. proc. pen. ) decorrono "dalla data in cui il nome della

persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro

delle notizie di reato" (art. 405 comma 2 cod. proc. pen. );

che, conseguentemente, essendo nella specie del tutto

irrilevante, ai fini della decorrenza dei termini di durata delle

indagini preliminari, il momento di iscrizione della notizia di reato

nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. , la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, non dovendo il giudice a quo

fare applicazione della norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 335 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte