Corte costituzionale

Ordinanza n. 478/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 23 aprile 1996 dal pretore di Padova nel procedimento civile

vertente tra Past Bar s.a.s. di Minchio Lucia & C. ed il Servizio

riscossione tributi Concessionario di Padova, iscritta al n. 134 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 aprile 1996 (pervenuta

il 23 febbraio 1999), il pretore di Padova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), il quale prevede che l'ufficiale esattoriale

deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando

sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura

privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo

all'esattore, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore

o dai suoi familiari;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un giudizio di opposizione di terzo alla

espropriazione di beni mobili di un'azienda ceduta, nel corso del

quale il cessionario assumeva che i beni oggetto del pignoramento

erano stati acquistati dopo che l'azienda era stata ceduta dal

contribuente, poi sottoposto ad esecuzione esattoriale;

che, ad avviso del giudice rimettente, i limiti stabiliti

dalla disposizione denunciata per dimostrare tale acquisto sarebbero

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo illogico che il

cedente soddisfi la propria obbligazione tributaria con beni di

terzi, mentre per altro verso sarebbe ingiustificata la disparità di

trattamento a seconda che essi possano dimostrare l'acquisto con atto

pubblico o scrittura privata autenticata o, invece, soltanto con

scrittura privata di data certa; sarebbero, inoltre, violati gli

artt. 24, primo comma, e 42 della Costituzione, perché sarebbe

preclusa al terzo la possibilità di agire in giudizio a tutela del

proprio diritto di proprietà, sacrificato da esecuzioni forzate

pubblicistiche alle quali non sarebbe possibile sottrarsi, e

l'art. 111 della Costituzione, perché la prova della proprietà del

bene non potrebbe formarsi secondo il principio del libero

convincimento del giudice;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sostenere la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale.

Considerato che l'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 - denunciato dal pretore di Padova nel testo vigente

anteriormente alle modifiche introdotte, prima, dal d.l. 31 dicembre

1996, n. 669 e, successivamente, dal decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46 - riguarda la individuazione dei beni mobili pignorabili

nell'espropriazione forzata alla quale procede l'esattore delle

imposte;

che la espropriazione dei beni mobili e delle merci di

aziende cedute è invece disciplinata dall'art. 66 delle stesse

"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", in vigore

quando è stato sollevato il dubbio di costituzionalità;

disposizione, questa, che regolamenta specificamente l'ambito ed i

limiti nei quali è possibile procedere al pignoramento dei beni

mobili e delle merci;

che l'ordinanza di rimessione non motiva se, tenendo conto di

questa disposizione ed eventualmente facendo applicazione di essa,

sussistano e permangano i dubbi di legittimità costituzionale

relativi alla situazione del cessionario di azienda per le

obbligazioni tributarie del cedente; sicché, difettando la

motivazione sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), sollevata, in riferimento artt. 3, 24, primo

comma, 42 e 111 della Costituzione, dal pretore di Padova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte