Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1957

Altra decisione · depositata il 22/03/1957 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252 del

Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, promosso con

la ordinanza 15 maggio 1956 del Tribunale di Voghera emessa nel

procedimento civile tra Bergomi Ornella e Francesi Ielma ved. Tartara,

Tartara Marisa e Giuseppina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 297 del Reg.

ord. 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Mario Vittorio Pelizza per Ornella Bergomi e il

sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Catalano per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ricorso 22-29 agosto 1955 la sig. na Ornella Bergomi chiedeva

al Tribunale di Voghera di essere autorizzata a promuovere l'azione

prevista dall'art. 269 Cod. civ., per far dichiarare che essa era

figlia naturale del defunto Tartara Alessandro.

Dichiarata ammissibile l'azione, la Bergomi conveniva in giudizio

davanti allo stesso Tribunale, con citazione 29 settembre-1 ottobre

1955, la vedova, la figlia legittima e la sorella del Tartara, le quali

tutte rimanevano contumaci.

Nell'atto di citazione la Bergomi esponeva che, essendosi sciolto

il matrimonio del Tartara in conseguenza della morte di lui, non poteva

sussistere più ostacolo alle indagini sulla paternità naturale, in

base al disposto del secondo comma dell'art. 250 del libro primo del

Codice civile (testo separato approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n.

1852, e in vigore dal 1 luglio 1939). In quanto alle modificazioni

apportate alla disposizione nel testo approvato con R.D. 16 marzo 1942,

n. 262, per la riunione e il coordinamento dei libri del Codice civile,

esse dovevano considerarsi costituzionalmente illegittime.

Il Giudice istruttore, ritenuto che la questione di illegittimità

costituzionale sollevata dalla attrice fosse tale, che la sua decisione

poteva definire il giudizio, rimetteva la causa al Collegio. E il

Tribunale di Voghera, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,

pronunciava la ordinanza in data 15 maggio 1956, con la quale

sospendeva il giudizio principale e rimetteva alla Corte

costituzionale la questione di legittimità costituzionale.

L'ordinanza venne ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti delle

due Camere del Parlamento, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

(deduzioni 9 agosto 1956 e 15 gennaio 1957), in via pregiudiziale,

l'esistenza di un difetto di presupposto del giudizio di legittimità

costituzionale, tale da determinare la nullità del giudizio.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il Tribunale di Voghera non ha

mai precisato quali fossero le norme della Costituzione che si assumono

violate, né ha prospettato con esattezza quale fosse la questione

costituzionale sottoposta alla Corte, di guisa che vi è assoluta

incertezza circa i termini della questione medesima.

Sostiene inoltre l'Avvocatura dello Stato che il giudizio è

inammissibile, perché non sussiste il presupposto che la causa

principale non potesse essere definita indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto l'art. 278, ultimo comma,

del Codice civile (conforme al corrispondente art. 276, ultimo comma,

del libro 1 pubblicato nel 1938) dichiara inammissibili le indagini

sulla paternità e la maternità anche nei casi in cui per il terzo

comma dell'art. 252 (o del 250 del 1 libro) sarebbe ammissibile il

riconoscimento.

Nel merito si sostiene che, anche se si potesse prospettare

l'ipotesi di una inosservanza dei limiti della legge di delega nel

coordinamento dei diversi libri del Codice civile, il problema

conseguente non potrebbe configurarsi come "questione costituzionale";

ma che, comunque, tali limiti non furono sorpassati, anzi l'art. 252

del testo unificato contiene le stesse sostanziali disposizioni

dell'art. 250 del 1 libro pubblicato nel 1938, semplicemente con una

formulazione più chiara.

La difesa dell'attrice Bergomi, al contrario, premesso che la

fattispecie deve considerarsi disciplinata dalle disposizioni dell'art.

250 del 1 libro separato e non da quelle dell'art. 252 del testo

unificato, sostiene che queste ultime contengono una profonda

menomazione, non consentita al potere esecutivo, delegato a procedere

ad un semplice coordinamento. Conseguentemente, si sarebbe verificato

un eccesso di potere in sede di coordinamento e le modificazioni

introdotte sarebbero illegittime e quindi anticostituzionali.

Nelle memorie illustrative l'Avvocatura generale e la difesa

dell'attrice hanno ribadito le proprie argomentazioni, discutendo

particolarmente le questioni concernenti l'estensione della competenza

della Corte costituzionale nei riguardi sia della legittimità

costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione della Repubblica,

sia della rispondenza di una legge delegata alla legge di delegazione,

sia dell'accertamento della validità delle ordinanze, con la quale

l'autorità giudiziaria ha proposto la questione di legittimità

costituzionale.

Riguardo a quest'ultimo punto l'attrice afferma che non si può -

in questa sede - scendere all'esame del tema della proponibilità o

meno - alla stregua degli artt. 269 e 278 Cod. civ. - dell'azione di

dichiarazione di paternità naturale da essa proposta, perché è il

solo giudice di merito che deve procedere a codesta indagine,

accertando se le varie circostanze di fatto poste nel giudizio di

merito a fondamento dell'azione dichiarativa di paternità rientrino o

meno entro la sfera di applicazione della norma denunciata come

costituzionalmente illegittima.

L'Avvocatura dello Stato, invece, vedendo nella disposizione

dell'art. 278 Cod. civ. un insuperabile ostacolo alla proposizione

dell'azione, completamente sfuggito al Tribunale di Voghera, ribatte

che il giudizio instaurato dalla Bergomi poteva e doveva essere

definito subito mediante dichiarazione di inammissibilità dell'azione

di essa proposta; e che da ciò deriva anche la inammissibilità del

giudizio instaurato davanti alla Corte. Con che si ripropone anche in

questa causa il quesito d'ordine generale, se la proposizione di una

questione di legittimità costituzionale, con conseguente sospensione

del giudizio principale, attenga al merito della causa, come questione

preliminare, e presupponga risolte le questioni pregiudiziali sui

presupposti processuali soggettivi ed oggettivi e sulle condizioni

dell'azione.

I patroni hanno illustrato alla pubblica udienza le argomentazioni

esposte.

Considerato in diritto:

La difesa dell'attrice Bergomi ha insistito, anche nel corso della

discussione orale, nella tesi che la eccezione di inammissibilità

proposta dall'Avvocatura generale dello Stato non potrebbe essere

accolta, perché compete esclusivamente al giudice di merito, al quale

in ogni caso deve essere rimessa la causa, valutare se la disposizione

dell' art. 278 del Codice civile rendesse inammissibili le indagini

sulla paternità nella specie, data la circostanza pacifica della

esistenza di figli legittimi.

Di questa competenza del giudice di merito non è possibile

dubitare; il dubbio verte invece sul punto, se il giudice stesso

potesse riservare il giudizio sulla questione ad un momento successivo

alla definizione della controversia di legittimità costituzionale,

ovvero dovesse risolverla prima, e cioè al momento della proposizione

di tale controversia, posto che l'art. 23, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'autorità giurisdizionale provvede

alla sospensione del giudizio in corso ed alla trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale qualora il giudizio non possa essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale.

Il Tribunale di Voghera ha pronunciato una elaborata ordinanza,

nella quale sono ampiamente riferiti i termini della questione di

legittimità costituzionale, anche con il sussidio di citazioni

dottrinali; ma non si è proposto il quesito preliminare di cui si è

detto sopra ed ha fatto una semplice menzione dell'art. 278 Cod. civ.,

del quale ha evidentemente tenuto presente il contenuto del solo primo

comma, e non quello del secondo, di particolare importanza nella

specie in riferimento al terzo comma dell'art. 252, che nell'ordinanza

non è neppure menzionato.

Di conseguenza, si deve riconoscere che l'esame della rilevanza

della soluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini

del giudizio principale e la dimostrazione che questo non poteva essere

definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione non sono

esaurienti. È noto, ma non è forse superfluo ricordarlo, che nel

sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive il

controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti

aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale può essere

esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la

cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela

giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e

del processo principale e del processo costituzionale. E, se

l'accertamento del presupposto è demandato alla competenza del giudice

della controversia principale, la Corte costituzionale non può non

esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente

compiuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Voghera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte