Sentenza n. 48/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1044/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 ottobre
1954, n. 1044, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1959 dalla
Commissione provinciale delle imposte di Siena su ricorso di Meocci
Achille e Maria contro l'Ufficio del registro di Siena, iscritta al n.
123 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 giugno 1961 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro per le
finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Ufficio del registro di Siena, nel procedere alla
liquidazione dell'imposta di successione dovuta dai signori Meocci
Achille e Maria riguardo ai fondi rustici relitti dal loro padre
Pietro, applicò il criterio tabellare stabilito nell'art. 1 della
legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
Ricorsero gli eredi Meocci alla Commissione provinciale di Siena e,
tra l'altro, chiesero che l'accertamento fosse ridotto all'importo che
corrispondeva al valore venale dei beni caduti in successione, perché
la legge applicata dall'ufficio fiscale aveva sostituito il criterio
del valore venale previsto dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3270, e
dal R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, soltanto per l'ipotesi in cui quello
dichiarato dal contribuente non risultasse inferiore a quello
tabellare, e perciò aveva lasciato in vigore il sistema precedente
nella ipotesi che venisse dichiarato un valore inferiore a quello
tabellare, che era l'ipotesi concretatasi nella fattispecie in
decisione.
I ricorrenti, per il caso in cui si fosse ritenuto che il sistema
creato dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, abbia carattere generale
ed escluda sempre l'accertamento del valore venale ai fini dell'imposta
di successione, eccepirono l'illegittimità costituzionale della legge
predetta. Rilevarono all'uopo che essa:
a) introduce un principio contrario agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, la quale sancisce l'uguaglianza del cittadino anche nei
rapporti di natura fiscale, il cui carico deve essere commisurato alla
reale capacità contributiva dell'obbligato: l'unico coefficiente
nazionale non soltanto non permette di tenere presente tale principio,
ma altresì conduce, in determinati casi, stante la progressività
dell'aliquota, alla espropriazione totale e senza indennizzo, in
violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione;
b) viola gli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, che determina la
natura della norma diretta a stabilire la prestazione patrimoniale del
cittadino, l'art. 77 della Costituzione stessa perché la legge
impugnata sembra avere il carattere di una delegazione perpetua, l'art.
113 della Costituzione perché la legge impugnata avrebbe limitato i
mezzi della tutela giurisdizionale dei diritti lesi, alle sole due
ipotesi del suo art. 2.
2. - La Commissione provinciale delle imposte, con ordinanza 9
aprile 1959, ritenne che la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, applicata
dall'ufficio fiscale, non intese consentire al contribuente, come
sostenevano gli eredi Meocci, la possibilità di scelta fra
l'accertamento tabellare e quello venale quando il valore dichiarato
fosse inferiore a quello risultante dalla applicazione del primo, ma
intese creare la possibilità di una pronta liquidazione
dell'obbligazione tributaria, mediante l'adozione di un sistema di
valutazione fondato sull'applicazione di coefficienti fissi, nel caso
in cui il valore dichiarato fosse inferiore a quello calcolato secondo
il predetto sistema; in modo che, se il valore denunciato corrisponde a
quello tabellare, non si procede ad accertamento, mentre si applica il
valore tabellare ove quello denunciato risulti inferiore. La
Commissione ritenne, pertanto, di dovere applicare alla specie la legge
del 1954; onde era necessario prendere in esame l'eccezione di
illegittimità di detta legge proposta dai ricorrenti.
Considerò, a tal fine, che la delegazione data al Ministro di
approvare con suo decreto il coefficiente di valutazione determinato
annualmente dalla Commissione censuaria, essendo priva di limiti di
tempo, viola l'art. 77 della Costituzione; rilevò, inoltre, che,
mediante quella delegazione, in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione, si dà al potere esecutivo la potestà di determinare
coefficienti unici di valutazione, i quali, data la natura dell'imposta
di successione e le diversità delle condizioni di produttività e
redditività dei singoli fondi rustici, spesso riscontrabile anche tra
fondi siti in una stessa Provincia, portano a carichi tributari o
eccessivi od esigui, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.
La Commissione sospese, pertanto, il giudizio sul merito del
ricorso Meocci e rimise a questa Corte la questione di legittimità da
essa esaminata.
3. - L'ordinanza venne notificata il 17 ottobre 1959 alle parti e
il 30 ottobre 1959 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; venne
comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento il 20 novembre
1959 e venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
31 dicembre 1959, n. 316.
Si costituirono in giudizio il Ministro per le finanze e i signori
Achille e Maria Meocci, mediante deposito di deduzioni avvenuto
rispettivamente il 16 e il 20 gennaio 1960; il 16 gennaio 1960
intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio e il Ministro per le finanze
depositarono una memoria il 26 ottobre 1960; il 27 successivo
provvidero ad analogo deposito i signori Meocci.
4. - I ricorrenti rilevano di avere impugnato il 22 settembre 1959,
innanzi la Commissione centrale, la decisione di quella provinciale,
nel punto in cui ritenne che la legge del 1954 non aveva mantenuto
fermo in nessun caso il criterio dell'accertamento secondo il valore
venale, e chiedono la sospensione del giudizio di legittimità
costituzionale, sotto il riflesso che, ove la Commissione centrale non
avesse fatto propria l'interpretazione data dalla Commissione
provinciale alla legge predetta, questa non sarebbe applicabile alla
controversia, e la questione di legittimità non avrebbe più
rilevanza: un'interpretazione autonoma ad opera della Corte
costituzionale potrebbe portare ad un contrasto di decisioni.
Osservano, inoltre, che essi avevano lamentato la violazione degli
artt. 23, 53, 70, 76 e 77 della Costituzione, in ordine all'art. 1
della legge impugnata, e dell'art. 113 della Costituzione, in ordine
all'art. 2 della stessa legge, mentre, nella parte di diritto,
l'ordinanza della Commissione indica specificatamente solo le
violazioni degli artt. 77, 23 e 53 della Costituzione ed esclusivamente
in relazione all'art. 1 della legge, per quanto abbia poi, più
generalmente, ritenuto non manifestamente infondate tutte le eccezioni
sollevate contro la legge e abbia rinviato alla Corte genericamente la
questione di legittimità della legge stessa, senza limitazione ad
alcuno dei suoi articoli. Per il caso in cui la indicazione, nella
motivazione della ordinanza, solo di alcune delle norme violate
rappresenti limite riflettentesi sul dispositivo, i ricorrenti chiedono
che gli atti siano rimessi alla Commissione provinciale per le
necessarie specificazioni.
Nel merito essi rilevano che, se fosse esatta l'interpretazione
data dalla Commissione provinciale alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044,
apparirebbero evidenti le dedotte violazioni delle norme
costituzionali.
a) Il rimettere al Ministro la determinazione dei coefficienti
annui sui quali debbono calcolarsi gli imponibili, implica affidare al
potere esecutivo la determinazione delle aliquote dell'imposta, di
competenza esclusiva della legge. L'art. 1 della legge impugnata
contiene perciò una delegazione, ed una delegazione illegittima; sia
perché il relativo potere non è stato dato al Governo, ma ad un
singolo Ministro, sia perché è stato dato senza criteri direttivi e
senza determinazione di tempo.
b) Il prevedere un coefficiente nazionale unico per la
determinazione dell'imponibile vuol dire prescindere dalla capacità
contributiva del cittadino, che è, invece, rilevante secondo la regola
dell'art. 53 della Costituzione, e che va accertata con riferimento a
ciascun contribuente, mediante una valutazione in concreto dei
patrimonio o del reddito, che tenga conto di ogni specifico elemento.
c) L'avere limitato l'impugnativa contro gli accertamenti alle
questioni della non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura
risultanti dal catasto, esclude al contribuente la tutela
giurisdizionale per ogni altra ragione (errore di intestazione o di
calcolo, perimento del fondo, ecc.).
5. - Il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio
ribadiscono il significato della legge impugnata nel senso deciso dalla
Commissione provinciale: la valutazione automatica si sostituisce alla
valutazione caso per caso, qualunque sia il valore dichiarato dal
contribuente, superiore od inferiore a quello deducibile dalle tabelle
legali. La questione di legittimità costituzionale della legge
impugnata deve perciò essere presa in esame; ma deve essere dichiarata
non fondata.
a) Non appare agevole l'interpretazione dell'ordinanza di rinvio.
Essa lascia credere che la legge impugnata contenga una delegazione, ma
afferma la sussistenza di un contrasto fra la legge medesima e l'art.
77 della Costituzione, mentre questo articolo, al primo comma, riguarda
la legge delegata: avrebbe dovuto richiamare l'art. 76.
b) L'affermazione di illegittimità della legge ex art. 77
(rectius: 76) è in contrasto con l'altra di illegittimità nei
confronti dell'art. 23: nel primo caso si afferma che il decreto
ministeriale che determina il coefficiente nazionale è una legge
delegata, nel secondo caso si sostiene che è un regolamento. Se poi la
pretesa illegittimità nei confronti dell'art. 23 volesse rilevare un
contrasto fra la norma della legge impugnata e la situazione che si
viene a determinare qualora una prestazione sia imposta con atto
diverso dalla legge, si rileverebbe agevolmente l'infondatezza
dell'osservazione.
c) L'obbligo della prestazione, la misura astratta di essa, i
presupposti dell'imposizione, i soggetti dell'obbligazione tributaria
sono determinati dalla legge impugnata. Viene soltanto affidata
all'Amministrazione la valutazione del bene, secondo un sistema da
valere per tutti i casi rientranti in certi schemi, invece che caso per
caso; e ciò non costituisce offesa al principio del l'art. 23 della
Costituzione, che contiene una riserva di legge di carattere relativo.
All'Amministrazione è conferito un potere che non è assolutamente
discrezionale, ma che deve esplicarsi con riferimento a criteri
tecnici, la rilevazione dei quali viene approfondita dalle indagini
affidate alla Commissione censuaria centrale; non è stato attribuito
al Ministro delle finanze il potere di fissare la misura dell'imposta,
ma il Ministro viene chiamato a partecipare alla preparazione degli
elementi di carattere tecnico obiettivo, da utilizzare per la
determinazione del valore imponibile nei casi concreti.
Se talora la valutazione dei beni non coincidesse con il valore
venale dei medesimi, non si avrebbe una situazione diversa da quella
che si determina quando l'accertamento del valore dei beni singoli, nel
sistema dell'accertamento caso per caso, non coincide con il valore
reale.
d) Per quest'ultima ragione non è sostenibile che la possibilità
in astratto che la Commissione censuaria sbagli nella determinazione
delle tabelle base e del coefficiente di aggiornamento, dia luogo a
violazione del principio costituzionale secondo il quale tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
6. - Nella memoria presentata il 27 ottobre 1960, gli eredi Meocci
insistono nel sostenere la necessità della sospensione del processo di
legittimità costituzionale e contestano l'affermazione dell'Avvocatura
dello Stato, secondo cui l'ordinanza di rinvio contiene sostanziali
contraddizioni.
Diffondendosi in un esame esegetico della lettera della legge,
ribadiscono la tesi che questa, intesa nel senso fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
secondo le risultanze dei lavori preparatori, esige l'accertamento del
valore venale dei fondi rustici caduti in successione quando il valore
dichiarato è inferiore a quello tabellare, limitando l'applicazione di
questo ultimo valore soltanto al caso di dichiarazione coincidente o
superiore alle risultanze delle tabelle legali.
Affermano che la potestà data al Ministro di variare in via
generale la determinazione del coefficiente per la determinazione
dell'imponibile si risolve in una potestà di variare le aliquote, e
che non è perciò influente rilevare che l'Amministrazione finanziaria
è vincolata da criteri tecnici.
Rilevano che la valutazione automatica elimina le particolari
caratteristiche dei beni; in modo che nella maggior parte dei casi non
sarà possibile dare ad essi il valore effettivo.
7. - Il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio, con
la memoria depositata il 26 otttobre 1960, deducono che la legge
impugnata non impedisce al contribuente di contestare i valori
tabellari per far sì che questi corrispondano alla realtà del
mercato, quando ritiene che tale corrispondenza non esiste.
Le parti predette descrivono, poi, il procedimento tecnico seguito
nella determinazione dei valori di tabella e rilevano che la Corte
costituzionale non è chiamata a pronunciarsi in relazione all'art. 2
della legge impugnata. Considerato in diritto :
1. - La pendenza del ricorso alla Commissione centrale delle
imposte avverso la decisione della Commissione provinciale di Siena che
ritenne applicabile alla controversia la legge 20 ottobre 1954, n.
1044, non implica, come ritengono gli eredi Meocci, che debba essere
sospeso il giudizio sulla questione di legittimità promossa in ordine
a quella legge.
Il processo incidentale di legittimità costituzionale si svolge,
non nell'interesse privato, ma per la tutela dell'interesse pubblico al
rispetto delle norme della Costituzione; e non è, quindi, suscettibile
di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario dal quale ha
ricevuto impulso.
E per questo che l'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi
innanzi a questa Corte esclude l'applicabilità al processo
costituzionale delle norme sulla sospensione, interruzione ed
estinzione del processo ordinario, ed esclude tale applicabilità anche
nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il
giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale che ha
promosso la questione di legittimità; ed anche perciò questa Corte ha
deciso (3 marzo e 6 luglio 1959, nn. 10 e 38), che la pronunzia sulla
questione di legittimità costituzionale di una norma, sollevata nel
corso di un processo ordinario, non può essere sospesa per il fatto
che sul rapporto controverso, cui si riferisce il giudizio di
rilevanza, non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato
(nello stesso senso sostanziale è la sentenza 18 aprile 1959, n. 24).
La domanda di sospensione deve essere in conseguenza respinta.
2. - Sorte diversa non possono avere i rilievi che l'Avvocatura
dello Stato trae, sia dall'erroneo richiamo all'art. 77 della
Costituzione, che si legge nell'ordinanza della Commissione provinciale
di Siena, sia dalla incertezza che l'ordinanza stessa dimostra circa la
qualificazione del potere conferito al Ministro nell'art. 1 della legge
succitata.
Risulta chiaramente dalla sostanza della sua pronunzia che la
Commissione provinciale ritenne che l'art. 1 della legge impugnata
avesse dato al Ministro una delegazione legislativa di durata
illimitata, gli avesse attribuito il potere di dettare norme in materia
di imposizione di tributi. che è invece, di spettanza del legislatore,
avesse determinato criteri di imposizione che non hanno riguardo alla
capacità contributiva del soggetto debitore.
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, avrebbe perciò
violato, secondo l'opinione sostanziale espressa nell'ordinanza, gli
artt. 76, 23 e 53 della Costituzione. Ne consegue che il richiamo del
solo art. 77 della Costituzione, invece che anche dell'art. 76, è
frutto di un errore materiale e la caratterizzazione come regolamentare
del potere conferito al Ministro, che l'ordinanza stessa aveva già
prima ritenuto di carattere legislativo, si risolve in un vizio formale
senza incidenza sul pensiero della Commissione.
3. - Non è il caso nemmeno che si rinviino gli atti al giudice a
quo perché chiarisca se la questione da lui sollevata si riferisca
anche all'art. 2 della legge, come sostengono gli eredi Meocci, o
soltanto all'art. 1, come assume l'avvocatura dello Stato.
Per quanto sia generico il dispositivo dell'ordinanza, esso va
inteso in correlazione ai suoi motivi, nei quali si prospettano
soltanto questioni inerenti all'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n.
1044: e, se è vero che gli eredi Meocci avevano fatto valere ragioni
di illegittimità relative all'art. 2, la circostanza che la
Commissione non ebbe ad esprimere alcun giudizio di rilevanza al
riguardo delle stesse, impedisce alla Corte di ritenere che queste
possano formare oggetto di sue pronunzie.
4. - Inoltre, si rileva che, l'avere sollevato la questione di
legittimità costituzionale per il solo caso in cui al rapporto
controverso si fosse ritenuta applicabile la predetta legge 20 ottobre
1954, n. 1044, non include, come sostengono gli eredi Meocci e come,
del resto, mostra di credere anche l'Avvocatura dello Stato, che la
Corte costituzionale debba ricercare il significato della legge
medesima per decidere se essa effettivamente regoli il rapporto
predetto: infatti, l'interpretazione di una norma impugnata di
illegittimità costituzionale, quando tende a stabilire se ad essa sia
soggetto il rapporto dedotto nel processo a quo, è parte del giudizio
di rilevanza della questione di legittimità.
La Commissione provinciale procedette alla determinazione del
contenuto precettivo della norma richiamata dall'ufficio fiscale con
diffuse argomentazioni, che seguirono le traccie di una sentenza della
Commissione centrale delle imposte; epperò l'ordinanza di rinvio non
è inficiata da alcuno di quei vizi la cui esistenza impone a questa
Corte di giudicare mancante il presupposto del processo costituzionale
incidentale.
5. - Nel merito si osserva che la questione sollevata è priva di
fondamento.
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, come si esprime la
sua lettera, dà al Ministro il potere di approvare un atto della
Commissione censuaria centrale, e questo potere non può essere che
espressione di attività di indole meramente amministrativa. Sulla
legittimità costituzionale della norma impugnata non influiscono,
pertanto, i principi che regolano la delegazione legislativa, sia che
si opponga la durata illimitata del potere attribuito al Ministro dalla
norma stessa, come ha fatto l'ordinanza di rinvio, sia che si rilevi
l'inammissibilità di una delegazione ad un Ministro del potere
legislativo, secondo quanto gli eredi Meocci hanno dedotto innanzi a
questa Corte.
Ma non è nemmeno sostenibile che, nella specie, si sia conferito
al Ministro il potere di imporre una prestazione tributaria, in
violazione dell'art. 23 della Costituzione. Questo articolo non esige
che la istituzione del tributo avvenga "per legge", cioè che tutti i
presupposti e gli elementi della prestazione ricavino dalla legge la
loro determinazione; ma vuole che avvenga "in base alla legge", di tal
che, come altre volte ha deciso questa Corte (4 luglio 1957, n. 122),
consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la
determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano
espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate
le garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in
arbitrio. Ora, l'art. 1 della legge impugnata si è limitato a dettare
norme per l'accertamento dell'imponibile di un tributo che, come
l'imposta di successione, ha ben lontane radici legislative; e ha
dettato norme che impegnano, non una discrezionalità mera dell'ente
impositore, ma un suo apprezzamento tecnico. La legge, infatti, impone
di calcolare il valore dei fondi rustici caduti in successione in base
alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale, per
l'applicazione, a tali fondi, dell'imposta progressiva straordinaria
sul patrimonio, ed aggiornate secondo un coefficiente determinato ogni
anno dalla stessa Commissione censuaria, che deve essere approvato con
decreto del Ministro delle finanze. E le tabelle base, in forza degli
artt. 9 e seg. del D. Lg. 11 ottobre 1947, n. 1131, erano state
formate mediante l'aggiunta, al reddito imponibile dominicale, di
coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale per zone
economico - agrarie, con riguardo alla qualità di coltura ed alla
classe di produttività; non è contestabile che queste direttive non
lasciavano alcun arbitrio alla Commissione censuaria, la quale aveva un
compito di controllo dei dati predisposti dall'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali, sulla base delle osservazioni
prodotte dalle Commissioni censuarie comunali e da quelle provinciali.
Gli ulteriori coefficienti che la legge impugnata impone di applicare
per l'adeguamento delle tabelle - base non possono nemmeno essi
risultare dall'esercizio di una mera discrezionalità, perché è nello
spirito della legge che debbono rapportare le tabelle stesse ai
mutamenti delle condizioni economiche verificatesi successivamente alla
data della compilazione di quelle tabelle e, quindi, a situazioni
obiettivamente rilevabili: il deferimento del compito di determinare il
coefficiente a quella stessa Commissione censuaria centrale che
istituzionalmente opera assistita da un collegio di periti, chiamato,
fra l'altro, a raccogliere e coordinare, in ufficio e con sopraluoghi,
tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione
stessa (art. 28 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, delle leggi sul nuovo
catasto, e artt. 7 e 24 legge 8 marzo 1943, n. 153, sulle Commissioni
censuarie), è prova certa del carattere tecnico del giudizio che
conduce alla determinazione del coefficiente adeguativo; in modo che,
per questa parte, non v'è infrazione, nella legge impugnata, alla
norma della Costituzione invocata dell'ordinanza di rimessione.
6. - Rimane da vedere se il procedimento dettato dalla legge 20
ottobre 1954, n. 1044, per l'accertamento della base imponibile viola
il principio secondo cui l'obbligo dei cittadini di concorrere alle
spese pubbliche deve proporzionarsi alla capacità contributiva di
ciascuno.
Gli eredi Meocci osservano che l'adozione di un coefficiente di
aggiornamento unico per più fondi impedisce di riconoscere le
particolarità dei singoli fondi e, quindi, di determinare quale sia il
valore dell'indice, che il fondo segna, della capacità contributiva
dell'obbligato. L'osservazione, però, non considera che la modalità
di accertamento stabilita con l'art. 1 della legge impugnata,
ancorandosi, secondo quanto si è sopra osservato, agli artt. 9 e 10
del D. Lg. 11 ottobre 1947, n. 1131, istitutivo delle imposte
straordinarie sul patrimonio, e, quindi, muovendo dal reddito
imponibile dominicale determinato per ciascun fondo rustico a seguito
della revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589,
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 979, parte da valori
stabiliti con riguardo alle qualità di coltura e di produttività
particolari a ciascun fondo accatastato, e, quindi, tenendo conto delle
condizioni di questo fondo. Solo i coefficienti di adeguamento debbono
essere determinati con criteri generali; e ciò è giustificato dal
fatto che essi sono indici economici di mutamenti verificatisi
rispettivamente in una sfera generale o in un ambito locale. La loro
applicazione non parifica il valore dei beni, se costituiscono misura
di maggiorazione del valore che è stato attribuito a ciascuno di essi
in base alle particolarità che ciascuno presenta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalle parti;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in riferimento agli
artt. 76, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte