Sentenza n. 48/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1970
dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a
carico di Barone Pietro, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24
febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di una denunzia per falsa testimonianza, sporta da
Rosalia Alpedone contro Pietro Barone, e di altra, per calunnia, sporta
dal Barone contro la Alpedone, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura
penale, riservando ogni determinazione in ordine al secondo reato,
rimetteva il primo alla cognizione del pretore di Barcellona Pozzo di
Gotto. Il quale, con ordinanza del 24 giugno 1970, emessa in sede
dibattimentale, su istanza della difesa, riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della
norma sopra citata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Premesso che, nella fase iniziale dell'istruzione, la riunione dei
procedimenti connessi, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sarebbe
obbligatoria, il pretore afferma che il potere di differire un
procedimento fino all'esito di altro connesso potrebbe tradursi in una
facoltà di deroga alla competenza precostituita dagli artt. 45 e 46
cod. proc. pen., e consentirebbe di rompere il relativo vincolo di
connessione, in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.,
analogamente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale in altre
ipotesi di rimessione del processo penale (artt. 30, secondo e terzo
comma, 31, secondo comma, cod. proc. pen.; art. 10 r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404).
Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 1 ottobre 1970, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Per contestare l'assunto del pretore sull'obbligatorietà della
riunione dei procedimenti connessi, l'Avvocatura si richiama
all'attuale orientamento giurisprudenziale. Sostiene, poi, che, a
differenza di tutti i casi in cui sono state dichiarate illegittime
norme del codice di procedura penale o di altre leggi per violazione
dell'art. 25 della Costituzione, in quello in esame la vis actractiva
della competenza per connessione non opera ex lege, bensì solo in
forza di un provvedimento discrezionale. Dal che deriverebbe che gli
effetti della connessione sulla competenza non siano da considerare
come una precostituzione in astratto del giudice; ciò risulterebbe
anche dall'art. 46, secondo comma, cod. proc. pen., che, anche dopo la
riunione dei procedimenti, ne consente la separazione. E questa, nei
procedimenti previsti dalla norma denunziata, non farebbe che riportare
il procedimento nel suo alveo naturale. Considerato in diritto :
1. - È stata sottoposta alla Corte la seguente questione: se
l'art. 18 del codice di procedura penale, consentendo, al giudice
investito di un procedimento la cui definizione dipenda da quella di
altro procedimento, di non disporre la riunione dei medesimi, nel caso
in cui questa, pur essendo possibile, non si ritenga opportuna (con il
conseguente rinvio del primo procedimento sino a che non sia
pronunciata la sentenza istruttoria di proscioglimento non più
soggetta a impugnazione o, nel giudizio, sentenza irrevocabile o sia
diventato esecutivo il decreto penale di condanna, alla stregua
dell'art. 3, secondo comma, cod. proc. pen.), determini una deroga alle
regole sulla connessione dettate dagli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. e
violi l'art. 25, primo comma, della Costituzione, per il quale "nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
2. - La questione non è fondata.
Anzitutto va rilevato che è fuori di luogo il richiamo al problema
relativo alla rimessione (discrezionale) dei procedimenti ad un giudice
diverso da quello originariamente competente (artt. 30, secondo e terzo
comma, 31, secondo comma, cod. proc. pen.; 10 r.d.l. 20 luglio 1934,
n. 1404), la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
da questa Corte (sentenza n. 88 del 1962), giacché qui non si tratta,
come nelle predette ipotesi di cui agli articoli testé citati, della
facoltà discrezionale di rimettere la cognizione del reato ad un
giudice diverso da quello competente secondo le regole generali o da
quello che risulti competente in base ai principi della connessione,
sibbene della facoltà di mantenere ferma, per i due procedimenti che
si trovano in relazione di dipendenza, la trattazione separata innanzi
ai rispettivi giudici: il che non importa alcuna deroga al precetto
sulla precostituzione per legge del giudice naturale.
La riunione dei procedimenti è dalla legge prevista per mere
ragioni di economia processuale; e anche quando ricorrano casi di
connessione, con possibile spostamento di competenza, detta riunione
risponde ad un criterio che non ha carattere assoluto, tanto che l'art.
50 cod. proc. pen. stabilisce che la inosservanza delle regole relative
alla connessione non produce nullità, salvo alcune ipotesi
espressamente ivi previste; e, pur se siasi fatto luogo allo
spostamento di competenza per connessione, si può procedere alla
separazione dei procedimenti, non solo in sede di dibattimento (art.
414 cod. proc. pen.), ma anche in sede istruttoria mediante il
cosiddetto stralcio ex art. 46, secondo comma. Questo prevede, appunto,
la separazione di procedimenti connessi se nell'istruzione "si
manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di
indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura
dell'istruzione o sussistono particolari motivi perché questa sia
ritardata" (a proposito di che questa Corte ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
25, primo comma, Cost., con sentenza n. 139 del 1971).
A prescindere dalla problematica relativa alla precostituzione del
giudice e dalla risposta che, quanto alla connessione, ha dato la Corte
con la mentovata sentenza n. 139 del 1971, per cui "la nozione di
giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa
di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle
disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri
che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal
processo" e per cui, altresì, lo stralcio di un procedimento da altro
obiettivamente connesso (art. 45 cod. proc. pen.) "si innesta nel
sistema della competenza per connessione, portandovi non eccezione, ma
contenuto"; a prescindere da tutto ciò, quel che rileva si è che,
nella questione concernente l'art. 18, non dell'istituto della
connessione si tratta, bensì del diverso istituto della
pregiudizialità, che resiste o può resistere, per imprescindibili
ragioni logiche, alla riunione dei procedimenti: orbene, nella
fattispecie, l'azione penale esercitata (per la falsa testimonianza) ha
dato luogo ad un procedimento penale dalla cui definizione certamente
dipende - almeno sul piano della materialità e, ovviamente, con pieno
disimpegno circa l'elemento psicologico - la definizione dell'altro
procedimento (per calunnia).
Del resto, il dubbio di costituzionalità in altra occasione sorto
- e già disatteso dalla Corte: sentenza n. 130 del 1963 - atteneva
allo spostamento della competenza per la vis actractiva (artt. 45 e 46,
primo comma, cod. proc. pen.), e non come nella specie, alla permanenza
del procedimento dinanzi al giudice che le norme più generali (artt.
29-44 cod. proc. pen.) rendono competente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte