Sentenza n. 48/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 804/1967
usata come parametro
citata
- art. 2legge 804/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, paragrafi
1 e 3 della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961, recepita
nell'ordinamento interno con legge 9 agosto 1967, n. 804, promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1977 dal tribunale di Roma nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Russel
Ronald Denis, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo
1978.
Visto l'atto di costituzione di Russel Ronald Denis, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
a carico dell'addetto militare presso l'Ambasciata canadese in Roma,
per canoni di locazione dell'appartamento abitato dal Colonnello
Russel, il tribunale di Roma, chiamato a decidere sulla sussistenza
della giurisdizione del giudice italiano (e quindi sulla validità del
decreto opposto), eccepita da una parte, nonché sulla richiesta di
concessione di provvisoria esecuzione con cauzione, formulata ex
adverso, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 9 agosto 1967, n. 804, nella
parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in riferimento agli
articoli 2, 3, primo comma, 10, secondo comma, 11, 24, primo comma, e
102, primo comma, della Costituzione.
Osserva il tribunale di Roma - sul pacifico presupposto
dell'assenza di giurisdizione civile della autorità giudiziaria
italiana in ordine all'azione personale di adempimento di un contratto
di locazione nei confronti dell'agente diplomatico canadese - che
l'art. 31, par. 1 della citata Convenzione di Vienna, resa esecutiva in
Italia mediante l'ordine di esecuzione di cui alla legge citata,
prevedendo l'esenzione dalla giurisdizione civile dello Stato
accreditatario (con alcune eccezioni che nella specie non rilevano)
contrasterebbe innanzitutto con gli artt. 11 e 102 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo tale immunità non rientrerebbe tra le
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui si adegua
l'ordinamento interno in virtù dell'art. 10 della Costituzione, come
emergerebbe dalla circostanza che è occorsa una apposita Convenzione
internazionale per disciplinare la materia.
L'immunità denunciata non avrebbe quindi tale supporto
costituzionale, essendosi l'ordinamento interno adeguato ad essa in
virtù della citata legge ordinaria.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma in particolare che
l'immunità diplomatica, così come tradizionalmente giustificata, non
è diretta ad assicurare benefici personali bensì non costituirebbe
altro che una proiezione dell'immunità dello Stato cui appartiene il
diplomatico, e non dovrebbe quindi concernere i rapporti giuridici
privati dell'agente diplomatico. Pertanto la norma di adeguamento
denunciata violerebbe il principio generale che attribuisce la funzione
giurisidizionale alla magistratura (art. 102 Cost.), mentre la deroga
disposta con la citata legge ordinaria n. 804 del 1967, non si potrebbe
giustificare ex art. 11 Cost. Infatti l'ordine di esecuzione nel
diritto interno di un trattato internazionale, attuato con legge
ordinaria, potrebbe consentire la censurata limitazione di sovranità
solo se il trattato rientrasse tra quelli stipulati al fine specifico
e diretto di "assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni", il
che è contestato dal giudice a quo, rappresentando altresì che
altrimenti, attraverso la legge ordinaria di esecuzione di trattati
internazionali, sarebbe assai facile modificare la portata delle norme
costituzionali.
Un secondo vizio d'illegittimità costituzionale è prospettato dal
tribunale di Roma sotto il profilo che la denunciata immunità dei
diplomatici stranieri dalla giurisdizione civile, lede il diritto di
ogni cittadino (o anche degli altri stranieri) ad agire in giudizio per
la tutela dei loro diritti o interessi (art. 24, primo comma, Cost.),
che rientra tra "i diritti inviolabili dell'uomo" garantiti dall'art. 2
della Carta. Né la violazione dell'art. 24 Cost. potrebbe essere
esclusa dalla remota possibilità di agire innanzi ai tribunali dello
Stato accreditante, per l'estrema difficoltà di esercizio del diritto
di azione, che resterebbe sostanzialmente vanificato.
Una terza censura è formulata assumendosi che, essendo concessa al
diplomatico straniero l'immunità dalla giurisdizione civile come
convenuto, ma la titolarità del diritto di agire in giudizio come
attore, è violato il principio di eguaglianza laddove esige che allo
straniero non possa essere riconosciuta una posizione preminente
rispetto al cittadino o ad altri stranieri privati individui (artt. 3
e 10, secondo comma, della Costituzione).
Il giudice a quo ha sollevato la questione sopra enunciata nel
convincimento che l'immunità dalla giurisdizione civile sarebbe
concessa, in siffatti casi, all'agente diplomatico non come titolare
di una particolare potestà, bensì quale privato individuo,
confortandosi in questa opinione sulla base delle argomentazioni
contenute in una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, che
affronta il diverso problema della distinzione dei casi in cui lo Stato
straniero è soggetto, o meno, alla giurisdizione italiana, a seconda
dei rapporti giuridici che costituiscono oggetto della controversia.
Infine il tribunale di Roma solleva le medesime censure nei
confronti della norma interna di adeguamento all'art. 31, par. 3, della
citata Convenzione, nel punto in cui vieta di porre in essere "una
misura di esecuzione" nei confronti del diplomatico straniero, con
conseguente impossibilità di disporre l'esecutività di un
provvedimento processuale civile. Viene invocata la lesione dei
medesimi principi costituzionali, già illustrata.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni depositato il 18 marzo 1978, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la difesa dello Stato che le disposizioni impugnate,
esecutive delle immunità previste dall'art. 31, par. 1 e 3 della
Convenzione di Vienna, vanno considerate come introdotte
nell'ordinamento interno ex art. 10 della Costituzione, perché
espressione di un principio di diritto internazionale generalmente
riconosciuto. Sotto altro profilo la particolare immunità considerata
in tale Convenzione non contraddice l'invocato principio di
eguaglianza, perché questo va valutato contemperandolo con altre
esigenze parimenti tutelate, quali l'opportunità di agevolare le
relazioni diplomatiche tra gli Stati, mentre il diritto di difesa non
potrebbe esser violato una volta che viene espressamente salvaguardata
la possibilità di adire i tribunali dello Stato accreditante.
L'Avvocatura dello Stato rileva, tuttavia, che il problema va
esaminato inquadrandolo in una più generale visione, che tenga conto
e della ampia portata della Convenzione di Vienna e della condotta
costantemente tenuta dallo Stato italiano nei confronti degli altri
Stati con cui intrattiene relazioni diplomatiche, particolarmente in
questo settore dell'immunità (parziale) dalla giurisdizione civile.
È evidente, infatti, che l'eventuale pronuncia di illegittimità della
norma denunciata creerebbe gravi problemi nelle relazioni con gli altri
Stati anche per effetto del principio di reciprocità, con eventuali
responsabilità di diritto internazionale.
Inoltre l'Avvocatura contesta che il diplomatico goda
dell'immunità come privato individuo e che dalla giurisprudenza della
Cassazione citata nell'ordinanza di rimessione possano trarsi
conseguenze pertinenti il caso di specie, con argomentazioni a
fortiori. In primo luogo si richiama al complesso di norme concernenti
le immunità diplomatiche da cui risulta che esse sono state concesse
ne impediatur legatio: trattasi, com'è noto, di istituti volti ad
impedire comportamenti che possano interferire nel libero svolgimento
delle funzioni proprie dell'agente diplomatico. In secondo luogo si
rileva che la invocata sentenza della Cassazione ha fatto applicazione
dei principi concernenti la immunità giurisdizionale degli Stati in
quanto soggetti di diritto nella sfera territoriale di altro Stato,
riferendosi ad una tradizionale discriminazione tra atti posti in
essere iure gestionis o iure imperii. Di qui l'estraneità della
materia decisa da quella sentenza rispetto al tema delle immunità che
gli Stati reciprocamente si riconoscono a favore degli agenti
diplomatici, persone fisiche la cui opera è considerata essenziale
per lo svolgimento di determinate funzioni statali di potere estero.
Ed è notorio che a fondamento di tali immunità vi è il principio
consuetudinario secolare di inviolabilità dell'agente diplomatico.
Argomenti, questi, che si oppongono, a maggior ragione, alla
denunciata immunità "dalle misure di esecuzione".
Si è costituito in giudizio il Colonnello Ronald Russel, addetto
militare canadese, rappresentato e difeso dall'avvocato Dante
Guerrieri, con atto di deduzioni depositato il 21 marzo 1978,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni sollevate.
La difesa della parte civile premette che le immunità diplomatiche
costituiscono un istituto consuetudinario plurisecolare
dell'ordinamento internazionale, in relazione al quale la Convenzione
di Vienna appare dettata dall'esigenza di una maggiore chiarezza di
delimitazione, per evitare malintesi.
La Commissione per il diritto internazionale dell'O.N.U. formulò
un progetto che costituì il documento di lavoro per la conferenza dei
plenipotenziari, convocata a Vienna nel 1961, conclusasi con la firma
della relativa Convenzione. Ad avviso dell'avvocato Guerrieri è
pacifico che l'adeguamento del diritto italiano alle clausole della
Convenzione di Vienna non ha avuto luogo in virtù del principio di
adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost., non operante nei
confronti di norme pattizie, bensì in virtù dell'ordine di esecuzione
contenuto nella citata legge 9 agosto 1967, n. 804. Tuttavia, onde
valutare il valore delle norme così immesse, nell'ambito della
gerarchia delle fonti, soccorrerebbe l'art. 11 della Cost.,
particolarmente per quelle, delle clausole pattizie, che avessero
carattere di "novità" rispetto alle precedenti consuetudini generali
in materia. Viene osservato, infatti, che la Commissione Affari Esteri
della Camera, nella sua relazione, ha rilevato che "la codificazione
non vuole essere una semplice ricognizione dichiarativa delle norme
esisenti, ma vuole disciplinare... sul piano giuridico le nuove
realtà manifestatesi nella vita diplomatica", risolvendo anche antiche
questioni sulla portata delle singole immunità.
A sostegno dell'applicabilità dell'art. 11 Cost. alla Convenzione
di Vienna del 18 aprile 1961 si afferma che non si tratta di un
qualsiasi trattato internazionale, atteso che, come risulta dal
relativo preambolo, vi era la persuasione che una convenzione
internazionale sulle relazioni, prerogative ed immunità diplomatiche
avrebbe contribuito a favorire le relazioni di amicizia tra i Paesi,
quale che fosse la diversità dei loro regimi costituzionali o sociali.
Lo scopo preminente della Convenzione - così individuato - di
favorire la pace e la giustizia tra i popoli, consentirebbe il
riferimento all'art. 11 Cost., con le possibili conseguenti limitazioni
di sovranità, legittime anche se introdotte nell'ordinamento interno
con una legge ordinaria.
Il principio del ne impediatur legatio, che è a fondamento delle
denunciate immunità, costituenti norme speciali, giustificherebbe la
deroga agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché l'esenzione dalle
misure di esecuzione. Neppure si avrebbe violazione dell'art. 102 della
Costituzione, in quanto, ferma restando la regola secondo cui la
funzione giurisdizionale va esercitata da magistrati ordinari, nei
casi di immunità diplomatiche si verificherebbe una mera causa di
improcedibilità dell'azione. Considerato in diritto :
1. - Alla Corte è stata prospettata questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 9 agosto 1967, n.
804, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi 1 e 3,
della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 - secondo cui l'agente
diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato
accreditatario - per asserito contrasto con gli articoli 2, 3, primo
comma, 10, secondo comma, 11, 24, primo comma e 102, primo comma della
Costituzione.
Gli invocati principi costituzionali sarebbero violati, ad avviso
del giudice a quo, per i seguenti motivi: a) la carenza di
giurisdizione civile contrasterebbe con l'art. 102 della Costituzione
che attribuisce tale funzione ai giudici, né sarebbe invocabile l'art.
11 Cost., perché la ravvisata limitazione di sovranità potrebbe
essere giustificata solo da un trattato internazionale diretto in modo
specifico ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni e non
dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, avente altre
finalità; b) l'immunità dalla giurisdizione civile escluderebbe la
garanzia di diritti inviolabili dell'uomo, tra cui v'è quello di agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, risultando
eccessivamente onerosa l'azione di fronte ai giudici dello Stato
accreditante (artt. 2 e 24 Cost.); c) la stessa immunità creerebbe
una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri o anche tra
stranieri. Infatti, i diplomatici, pur restando titolari del diritto
di azione, avrebbero il privilegio di non poter esser convenuti in
giudizio, con conseguente violazione degli articoli 3, primo comma, e
10, secondo comma, Cost.
2. - Occorre innanzitutto individuare la fonte della norma
impugnata, deducibile, secondo l'ordinanza di rimessione, dall'ordine
di esecuzione di cui alla legge 804 del 1967, che avrebbe adeguato
l'ordinamento italiano alle clausole della Convenzione internazionale
configuranti l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione
civile dello Stato ospitante, con talune limitazioni che, nella
specie, non interessano.
La Corte ritiene che l'ordinamento italiano si è adeguato, ancor
prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto
internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo
degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti
diplomatici l'immunità dalla giurisdizione civile, anche per gli atti
posti in essere quali privati individui.
In proposito la concorde dottrina internazionalistica, numerosi
atti di legislazione dei singoli ordinamenti statali, la
giurisprudenza consolidata dei giudici interni e soprattutto la
consuetudine più che secolare degli Stati nelle loro reciproche
relazioni, dimostrano, senza possibilità di dubbio, la nascita di una
norma generale avente per oggetto tale immunità, che è riconosciuta
all'agente diplomatico per la sua attività privata e non in quanto
agisca quale organo dello Stato straniero: in tale ipotesi, infatti,
la sua attività sarebbe imputabile allo Stato stesso. La consuetudine
è sorta non per attribuire un privilegio personale, ma al fine di
assicurare in ogni caso che il diplomatico possa compiere il suo
ufficio. Invero l'immunità dalla giurisdizione civile, sia pure con
talune eccezioni, è apparsa necessaria proprio per garantire la piena
indipendenza nell'espletamento della missione: ne impediatur legatio.
3. - La prospettazione della questione, così come formulata dal
giudice a quo, riferita all'ordine di esecuzione di cui alla legge n.
804 del 1967, in relazione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della
Convenzione di Vienna, appare solo formalmente esatta perché, sul
punto che interessa, la disposizione pattizia è meramente ricognitiva
della norma di diritto internazionale generale sopra descritta.
Il fondamento della questione va considerato, pertanto, con
riferimento a quest'ultima norma, ed il vero oggetto del giudizio, cui
va rivolto l'esame della Corte, concerne la compatibilità, con gli
invocati principi costituzionali, della norma interna di adeguamento
alla consuetudine internazionale generale. Infatti, già da lungo
tempo, ad essa si è conformato, come è pacifico secondo dottrina e
giurisprudenza, l'ordinamento italiano, per effetto del principio di
adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, ora espressamente previsto dall'art. 10,
primo comma, della Costituzione.
Rimane allora da considerare come possa armonizzarsi l'immunità in
questione con le disposizioni costituzionali di raffronto. Ritiene la
Corte che il denunciato contrasto sia soltanto apparente e risolubile
applicando il principio di specialità. Invero le deroghe alla
giurisdizione derivanti dall'immunità diplomatica non sono
incompatibili con le norme costituzionali invocate, in quanto
necessarie a garantire l'espletamento della missione diplomatica,
istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di
garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione,
secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici".
Occorre comunque affermare, più in generale, per quanto attiene
alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che
venissero ad esistenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione,
che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10
Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un
sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare
e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI
della Costituzione).
A questo punto è ultronea ogni considerazione in ordine all'ambito
di applicazione dell'art. 11 della Costituzione ed alla immunità del
diplomatico dagli atti del processo esecutivo civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
concernente l'immunità diplomatica dalla giurisdizione civile dello
Stato accreditatario (art. 2 della legge 9 agosto 1967, n. 804, nella
parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della
Convenzione di Vienna 18 aprile 1961), sollevata in riferimento agli
artt. 2, 3, primo comma, 10, secondo comma, 11, 24, primo comma, 102,
primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Roma
in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte