Sentenza n. 48/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 9/1972
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma secondo, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre
1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite
o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei d.P.R. 14 gennaio
1972 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dei d.P.R. 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9,
10, 11) e dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
promossi con le ordinanze emesse il 29 aprile 1977 dal Consiglio di
Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, il 7 febbraio 1979 dal TAR
dell'Emilia-Romagna, il 28 novembre 1978 dal Consiglio di Stato - Sez.
4.a giurisdizionale, il 22 giugno 1979 dal Tribunale di Ravenna (due
ordinanze, il 24 gennaio 1979 dal TAR dell'Emilia-Romagna, il 6 marzo
1979 dal Consiglio di Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, l'8 novembre
1978 (due ordinanze) e il 20 dicembre 1978 dal TAR dell'Emilia-Romagna
e il 26 giugno 1979 e il 9 dicembre 1980 dal Consiglio di Stato - Sez.
4.a giurisdizionale, rispettivamente iscritte al n. 397 del registro
ordinanze 1978, ai nn. 616, 778, 799, 800, 944 e 953 del registro
ordinanze 1979, ai nn. 28, 29, 35 e 306 del registro ordinanze 1980 e
al n. 460 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1978, n. 304 del 1979, nn. 8, 50,
57, 78 e 166 del 1980 e n. 297 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Gherardi Pia, della Cooperativa
"A. Murri", del Beneficio Parrocchiale S. Agata, di Azzaroli Giulio, di
Garulli Franco, di Ceschina Renzo, del Comune di Bologna e della
Regione Emilia-Romagna e l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Francesco Paolucci, per Gherardi Pia; Giorgio
Stella Richter per il Comune di Bologna e, per delega dell'avv. Paolo
Stella Richter, per la Coop. "A. Murri"; Antonio Stoppani per Azzaroli
Giulio e, per delega dell'avv. G. Marco Dallari, per il Beneficio
Parrocchiale S. Agata, per Garullo Franco e per Ceschina Renzo; Alberto
Predieri per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 (ma pervenuta alla
Corte il 15 giugno 1978), la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna,
"per contrasto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione", con
l'art. 25 dello Statuto regionale "e con riferimento agli artt. 123 e
117 della Costituzione".
L'ordinanza premette che tale questione, incidendo "sulla fonte
del potere espropriativo esercitato dall'assessore regionale", sarebbe
"direttamente rilevante sui provvedimenti impugnati" nel giudizio a
quo, "in quanto la eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 4, comporterebbe
necessariamente la loro invalidità in via derivata".
Circa la non manifesta infondatezza della questione medesima, il
Consiglio di Stato deduce che l'art. 25 dello Statuto regionale enuncia
esplicitamente "il principio della collegialità in ordine alla
responsabilità e al concreto esercizio delle attribuzioni conferite
alla Giunta"; laddove la norma censurata non si limiterebbe ad operare
una "ripartizione di compiti" fra i vari assessori, ma conferirebbe
loro una "rilevanza esterna", delegandoli ad esercitare le funzioni
giuntali non solo in via esecutiva ma con sensibili margini
discrezionali. Di conseguenza, verrebbero indirettamente violati gli
artt. 123 e 117 Cost., sia che si assuma l'esistenza di una "riserva di
Statuto", intangibile da parte dell'ordinaria legislazione regionale,
sia che si attribuisca alle due fonti normative un grado gerarchico
diverso.
Pur riconoscendo che il modello statutario, così configurato, "dà
luogo a notevoli inconvenienti sul piano della rapidità ed efficienza
dell'azione amministrativa" e collide con la "ricostruzione
dell'ordinamento regionale in termini di effettività", il giudice a
quo ritiene dunque, conclusivamente, che sul punto si renda
indispensabile una pronuncia di questa Corte.
2. - Nel giudizio si è costituita la parte ricorrente, dapprima
aderendo alle tesi del Consiglio di Stato e quindi svolgendo ulteriori
considerazioni, mediante una memoria depositata in vista dell'udienza
di discussione. Quest'ultimo atto sviluppa, in particolar modo,
l'assunto che lo Statuto della Regione Emilia - Romagna si attenga
"alla più rigida affermazione del principio di collegialità",
lasciando agli assessori il solo compito di "istruire e predisporre i
provvedimenti che poi saranno adottati dalla Giunta collegialmente": ad
esclusione di ogni "spostamento radicale delle competenze", come quello
che sarebbe stato operato dalla norma in esame.
Per contro, si è anche costituita la Regione Emilia-Romagna,
chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza
dell'impugnativa. Secondo la Regione, nessuna norma costituzionale
vieterebbe che accanto agli organi regionali indicati dall'art. 121
Cost. (Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta stessa) ne siano
istituiti altri, meramente esecutivi, quali sarebbero appunto gli
assessori di cui all'art. 4 dell'impugnata legge n. 9 del 1972.
3. - Nel corso di una serie di giudizi aventi ad oggetto
altrettanti decreti assessorili per l'espropriazione o per
l'occupazione d'urgenza di determinate aree, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha riproposto - con quattro ordinanze
rispettivamente emesse il 28 novembre 1978, il 6 marzo 1979, il 26
giugno 1979 ed il 9 dicembre 1980 - la medesima questione di
legittimità costituzionale già sollevata mediante l'ordinanza del 29
aprile 1977. Nella seconda di tali pronunce, il Consiglio di Stato
precisa che compete soltanto a questa Corte "di individuare il livello
che, nella gerarchia delle fonti, spetta al fondamento normativo del
principio della collegialità, e quindi di riconoscere o meno a
quest'ultimo rilevanza costituzionale; e però anche di stabilire se in
esso si affermi propriamente un canone inderogabile, o non si esprima
piuttosto un mero criterio organizzatorio di tendenza, come tale non
affatto insuscettibile di eccezioni".
Inoltre, nell'ordinanza più recente, il Consiglio nega che la
rilevanza dell'impugnativa sia venuta meno per effetto della
sopravvenuta legge regionale 24 marzo 1975, n. 18. Quest'ultima ha
bensì prescritto - nel secondo comma dell'art. 1
- che relativamente alle materie da essa contemplate (urbanistica
inclusa) "perdono efficacia le disposizioni contenute nella legge
regionale 11 ottobre 1972, n. 9": aggiungendo però - nell'art. 8 - che
l'esercizio delle funzioni espropriative attribuite alla Regione sarà
delegato ai presidenti delle amministrazioni provinciali. E, poiché la
delega non era stata effettuata alla data di pubblicazione dei
provvedimenti impugnati, ne segue appunto - secondo il giudice a quo -
che la "caducazione" della legge n. 9 del 1972 "deve... intendersi
sospesa, per le opere indicate nell'art. 8"; sicché la legge stessa
continuerebbe a fungere da fondamento dei provvedimenti in esame.
4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze indicate (salvo quella
datata 26 giugno 1979), si sono costituite le parti private,
sostanzialmente aderendo alle conclusioni del Consiglio di Stato.
Si è costituita altresì la Regione Emilia-Romagna, chiedendo
invece il rigetto dell'impugnativa. Per prima cosa, la circostanza che
l'art. 121 Cost. non attribuisca agli assessori la veste di organi
costituzionalmente rilevanti non escluderebbe che sia legittimo
configurarli quali organi esterni dell'apparato regionale. Piuttosto
che in base alla Costituzione, il problema in esame andrebbe
considerato nel quadro dello Statuto dell'Emilia-Romagna: tenendo
presente non solo l'art. 25, ma anche l'art. 24 dello Statuto medesimo,
là dove si distinguono una serie di competenze di alta
amministrazione, tassativamente riservate alla Giunta regionale, dai
"provvedimenti di ordinaria amministrazione", che la Giunta può
adottare "nei limiti stabiliti dalla legge regionale"; e tali sarebbero
l'occupazione di urgenza e l'espropriazione, in quanto atti di
esecuzione di piani o strumenti urbanistici nei quali vanno previste le
stesse opere pubbliche (tanto è vero - si aggiunge - che dal 1865 ad
oggi i provvedimenti ablativi sarebbero sempre spettati ad organi
individuali, anziché ad organi collegiali delle pubbliche
amministrazioni interessate). La norma impugnata avrebbe perciò fatto
salvo il "modello collegiale", tipico delle Regioni a statuto
ordinario. E, nel valutarla, non andrebbe comunque trascurato il suo
carattere transitorio: nel 1972 - osserva infatti la difesa regionale -
quella prescelta dalla legge n. 9 si presentava come una soluzione
obbligata, senza di che si sarebbe rischiata la paralisi
dell'amministrazione regionale, in violazione del principio di buon
andamento, statuito dall'art. 97 Cost.
Analoghe considerazioni sono state svolte dal Comune di Bologna,
costituitosi nel giudizio relativo all'ordinanza del 6 marzo 1979. In
particolar modo, la difesa del Comune osserva che la delega disposta
nella specie con l'impugnata delibera giuntale 27 ottobre 1972, n. 874,
"si riferisce esclusivamente alle funzioni espropriative..., le quali
non implicano valutazioni discrezionali (le sole, nel disegno
statutario, che richiedono una deliberazione collegiale), trattandosi
di provvedimenti la cui emanazione è inscindibilmente legata
all'esistenza di presupposti legislativamente predeterminati".
5. - L'art. 4, secondo comma, della ricordata legge regionale n. 9
del 1972 è stato per altro impugnato anche dal TAR per
l'Emilia-Romagna, con cinque ordinanze rispettivamente emesse l'8
novembre ed il 20 dicembre 1978, il 24 gennaio ed il 7 febbraio 1979
(ma pervenute alla Corte, nei primi tre casi, il 9 gennaio 1980).
Precisamente, le due ordinanze dell'8 novembre 1978, pur facendo
proprie le argomentazioni del Consiglio di Stato, fanno riferimento -
oltre che agli artt. 25 dello Statuto, 117 e 123 della Costituzione -
anche all'art. 121 Cost. nella parte che individua gli organi della
Regione, nonché agli artt. 118, terzo comma, Cost. e 57 dello Statuto,
per cui la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole agli enti locali. E così pure conclude l'ordinanza del 7
febbraio 1979.
Le ordinanze del 20 dicembre 1978 e del 4 gennaio 1979 si limitano
invece a richiamare l'art. 25 dello Statuto, in relazione agli artt.
117 e 123 della Costituzione. Ma la seconda di tali pronunce solleva
un'ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dato il carattere "simbolico"
dell'indennizzo ivi previsto e date le disparità di trattamento che
potrebbero discenderne fra le varie specie di proprietari interessati.
6. - In tutti i giudizi predetti si è costituita la Regione
Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto dell'impugnativa riguardante
l'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 9 del 1972, sulla
base delle argomentazioni già svolte in relazione alle citate
ordinanze del Consiglio di Stato. Quanto invece all'art. 16 della legge
n. 865 del 1971, la difesa regionale ha concluso per l'infondatezza; ma
preliminarmente ha eccepito l'irrilevanza della proposta questione,
osservando che il TAR era chiamato ad accertare la legittimità di un
provvedimento espropriativo e non a sindacare l'atto determinante il
relativo indennizzo.
Limitatamente a quest'ultimo aspetto del giudizio instaurato
mediante l'ordinanza del 24 gennaio 1979, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, eccependo anch'egli che la questione
sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza. Nel merito, per altro,
la questione dovrebbe dirsi manifestamente infondata, dal momento che
la denunciata norma è già stata annullata dalla Corte, con la
sentenza n. 5 del 1980.
Nel giudizio relativo all'ordinanza del 7 febbraio 1979, s'è
infine costituita la Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A. Murri,
concludendo nel senso dell'infondatezza. Per effetto dei decreti di
trasferimento delle funzioni statali alle amministrazioni regionali,
l'Emilia-Romagna (al pari delle altre Regioni Ordinarie) si sarebbe
trovata nella necessità di assolvere alle funzioni medesime adattando
provvisoriamente ad esse il proprio modello organizzativo; senza di che
sarebbe stato leso il "principio di efficienza dell'amministrazione",
sancito dall'art. 97 Cost. E, d'altra parte, la norma impugnata non
avrebbe "attribuito le funzioni in argomento direttamente
all'Assessore", bensì avrebbe posto una chiara distinzione tra
"titolarità della funzione" ed "esercizio" di essa, in via meramente
esecutiva delle previe deliberazioni giuntali.
7. - Da ultimo, con due ordinanze emesse il 22 giugno 1979, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma,
della legge regionale n. 9 del 1972, per asserito contrasto con l'art.
25 dello Statuto ed in riferimento agli artt. 123 e 127 Cost., è
stata proposta dal Tribunale di Ravenna, facendo esplicito richiamo
agli assunti del Consiglio di Stato.
Si sono costituite, relativamente al secondo di tali giudizi, sia
la parte attrice, chiedendo che la Corte annulli la norma impugnata,
sia la convenuta Amministrazione provinciale di Ravenna, pronunciandosi
invece - ma con una memoria depositata fuori termine - nel senso della
manifesta infondatezza. Considerato in diritto :
1. - I dodici giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza. Fondamentalmente, infatti, le ordinanze in esame propongono
tutte una medesima questione: se l'art. 4, secondo comma, della legge
regionale 11 ottobre 1972, n. 9 dell'Emilia - Romagna contrasti o meno
- come precisa il Consiglio di Stato - con l'art. 25 dello Statuto di
quella Regione, e sia pertanto viziato d'illegittimità costituzionale
in relazione agli artt. 123 e 117 Cost. Negli stessi termini, in
sostanza, l'impugnativa viene prospettata dal Tribunale di Ravenna,
malgrado l'erronea indicazione dell'art. 127, in luogo dell'art. 117
Cost. Ed anche le deduzioni del Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia - Romagna insistono su tale aspetto del problema, sebbene le
ordinanze n. 616 del 1979, n. 28 e n. 35 del 1980 aggiungano il
riferimento al terzo comma dell'art. 118 Cost., nonché al
corrispondente art. 57 dello Statuto regionale, come pure all'art. 121
della Costituzione.
2. - Né dalla riunione va esclusa l'ordinanza n. 944 del 1979, con
la quale il Tribunale amministrativo regionale impugna, oltre all'art.
4 cpv. della predetta legge regionale, anche l'art. 16 della legge
statale 22 ottobre 1971, n. 865 (che violerebbe gli artt. 3 e 42 della
Costituzione, là dove ricollega la determinazione dell'indennità di
espropriazione al valore agricolo medio del terreno da espropriare).
Effettivamente, quest'ultima impugnativa, in quanto sollevata da un
giudice amministrativo, dev'esser dichiarata inammissibile.
In un giudizio avente per tema il sindacato sulla legittimità di
provvedimenti amministrativi regionali concernenti la pubblica
utilità, l'indifferibilità e l'urgenza di determinati lavori, nonché
l'occupazione dell'area interessata dai lavori stessi, è prima facie
evidente che non potrebbe avere nessuna incidenza il richiesto
annullamento d'una disciplina riguardante la determinazione
dell'indennità di esproprio: annullamento che questa Corte ha
d'altronde pronunciato, con la sentenza n. 5 del 1980, sia pure
limitatamente ai "commi cinque, sei e sette" dell'art. 16, "come
modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". Appunto
con tale decisione, la Corte ha già chiarito che questioni del genere
sono irrilevanti, dal momento che in materia la giurisdizione è
riservata al giudice ordinario; e quella conclusione va ora mantenuta
ferma.
3. - La sola questione che la Corte deve affrontare nel merito
attiene dunque all'art. 4 cpv. della citata legge regionale n. 9 del
1972; e, più precisamente, incide su quella parte di tale disposizione
che consente alla Giunta regionale di delegare le proprie funzioni "a
singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa
deliberate".
Le controversie pendenti dinanzi ai giudici a quibus si
riferiscono, infatti, ad una serie di provvedimenti emessi
dall'assessore all'assetto territoriale o dall'assessore
all'urbanistica ed edilizia della Regione Emilia-Romagna: sia
dichiarativi della pubblica utilità, dell'urgenza e
dell'indifferibilità di dati lavori, sia disponenti l'occupazione
temporanea di dati terreni, sia decretanti la conseguente
espropriazione per pubblica utilità. Ed unitamente a tali atti sono
state impugnate due delibere giuntali di delegazione, adottate appunto
in base al ricordato art. 4 cpv.: cioè la delibera 27 ottobre 1972, n.
874, con cui la Giunta ha specificamente delegato all'assessore
all'assetto territoriale l'esercizio delle funzioni trasferite alla
Regione in base all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, "in
materia espropriativa ed alla stessa direttamente o indirettamente
connesse"; e la delibera 31 luglio 1975, n. 2759, che, accanto ad una
serie di ulteriori deleghe nei confronti di vari assessori regionali
(in materia di agricoltura e alimentazione, di trasporti e viabilità,
di turismo e difesa del suolo, di sanità e igiene, di servizi
sociali), ha nuovamente affidato - fra l'altro - all'assessore
all'urbanistica ed edilizia l'esercizio delle "funzioni espropriative
già delegate con atti n. 874 in data 27 ottobre 1972 e n. 27 in data
10 gennaio 1975".
Contro le prime apparenze, in questo quadro si colloca anche
l'ordinanza n. 944 del 1979, che pur mette in dubbio
- nella sua motivazione - la legittimità costituzionale dell'art. 4
cpv. della legge regionale n. 9 del 1972, compresa la parte concernente
la delegabilità delle funzioni giuntali al Presidente della Regione
Emilia-Romagna. Vero è che in quel giudizio è stato impugnato, oltre
che un decreto assessorile in tema di occupazione d'urgenza, anche un
previo decreto del Presidente della Giunta regionale. Ma dalla stessa
ordinanza e dagli atti del giudizio a quo si desume che il decreto
presidenziale in esame era stato emanato in diretta applicazione
dell'art. 11 della legge statale n. 865 del 1971, indipendentemente da
qualsiasi delegazione giuntale; e che la Giunta lo aveva solamente
ratificato in via successiva, mediante la delibera n. 29 del 31 gennaio
1975, senza mai fare ricorso
- sotto questo aspetto - all'impugnato art. 4, secondo comma.
Pertanto, il problema che tutte le ordinanze propongono alla Corte
si risolve nel verificare se la delega giuntale agli assessori, come
prevista dall'art. 4 cpv. della legge regionale n. 9 del 1972 (al di
là degli specifici casi in questione nei giudizi a quibus), sia
direttamente o indirettamente incostituzionale: da un lato, per la
pretesa lesione degli artt. 118, terzo comma, e 121 Cost.; d'altro
lato, in riferimento al "modo collegiale" di esercizio delle
attribuzioni della Giunta, prescritto dall'art. 25, secondo comma,
dello Statuto regionale: la violazione del quale verrebbe in sostanza a
sovvertire il sistema delle fonti normative regionali, configurato
dagli artt. 117 e 123 della Costituzione.
4. - Ora, va precisato anzitutto che né la Costituzione né lo
Statuto della Regione Emilia-Romagna escludono in termini assoluti
qualunque tipo di delegazione delle attribuzioni giuntali agli
assessori: come invece ipotizzano le ordinanze di rimessione e come,
specialmente, assumono le difese delle parti ricorrenti nei giudizi a
quibus.
a) Sul piano costituzionale, non è questo il significato degli
artt. 118, terzo comma, e 121 Cost., cui fanno sommario richiamo alcune
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
La prima di tale disposizioni prescrive bensì che la Regione
eserciti le proprie funzioni amministrative "delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffci". Ma questi criteri s'impongono solo "normalmente", cioè sulla
base di una serie di valutazioni politiche e tecniche, aventi riguardo
- in particolar modo - alla natura delle varie funzioni regionali ed
all'efficienza delle varie specie di enti locali, fra cui la Regione è
pur sempre chiamata ad effettuare una scelta ai fini della delega (come
pure nel caso alternativo d'una diretta utilizzazione delle loro
strutture). Valutazioni e scelte del genere, evidentemente, mal si
prestavano ad essere operate con effetto immediato, sin dal primo
trasferimento delle funzioni amministrative statali, e senza aver
potuto stabilire una nuova disciplina delle funzioni medesime.
Del resto, già nell'art. 1, secondo comma lett. a, della legge
regionale n. 9 del 1972 si prevedeva che le contestuali "norme
transitorie" per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla
Regione Emilia-Romagna avrebbero perduto efficacia con l'entrata in
vigore "delle leggi che, entro un anno dalla promulgazione di questa
legge, conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui
all'art. 57 dello Statuto". E varie leggi regionali successive - in
parte ricordate dalle più recenti fra le ordinanze in esame - sono in
effetti intervenute per attuare in tal senso lo Statuto e la
Costituzione, sia pure con ritardo rispetto ai tempi dapprima indicati
(e senza incidere sull'originaria rilevanza delle impugnative già
proposte dai giudici a quibus).
Né si può dire che la delega delle funzioni giuntali agli
assessori sia comunque lesiva dell'art. 121 Cost. Disponendo che "sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente", il primo comma di quell'articolo non ha inteso dettare un
elenco esaustivo degli uffici regionali competenti ad adottare atti
provvisti di rilevanza esterna, ma più semplicemente ha indicato gli
organi necessari dell'ente in questione, risolvendo pertanto un
problema attinente alla forma regionale di governo. Il che non esclude
che i provvedimenti amministrativi regionali possano venire adottati
per mezzo di organi o soggetti diversi (quali sono, oltre agli
assessori, gli "enti amministrativi dipendenti dalla Regione", le
strutture decentrate in applicazione dell'art. 129 Cost., gli uffici
degli enti locali di cui alla parte finale dell'art. 118, terzo
comma....): alla sola condizione che ciò non comprometta la stessa
posizione di "organo esecutivo delle Regioni" espressamente attribuita
alla Giunta dall'art. 121, terzo comma.
b) Conclusioni analoghe valgono anche per quanto riguarda l'art. 25
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, malgrado esso affermi - nel
suo secondo comma - che "la giunta è responsabile collegialmente di
fronte al consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri
componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale".
Da questo disposto il Consiglio di Stato desume "che una cosa è la
semplice ripartizione di compiti", prevista dalla ricordata norma
statutaria, "ed altra è l'attribuzione agli assessori, mediante la
delega, di funzioni amministrative che comportano la emanazione di
provvedimenti di sicura rilevanza esterna"; laddove atti del genere
dovrebbero sempre venire adottati - come precisa il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - "dalla Giunta nel suo
complesso, nella sua competenza e responsabilità collegiale". Una
così rigida ricostruzione della disciplina statutaria in esame
trascura, però, la circostanza che l'art. 25 non può venire scisso
dall'articolo che lo precede, concernente appunto le funzioni che
spettano alla Giunta regionale. Dopo aver elencato una serie di
specifiche attribuzioni giuntali, l'art. 24, terzo comma n. 11, termina
infatti con la disposizione - giustamente messa in luce dalla difesa
della Regione - per cui nella competenza della Giunta rientra altresì
l'adozione dei "provvedimenti di ordinaria amministrazione", ma nei
soli "limiti stabiliti dalla legge regionale": il che non tanto
consente di far rifluire siffatti provvedimenti nella generale
competenza del Consiglio, al di là del ruolo proprio del legislativo
regionale, quanto facoltizza le leggi locali a conferire l'esercizio di
quelle funzioni giuntali ad organi subordinati alla Giunta medesima,
assessori regionali inclusi.
Ed anche il Consiglio di Stato finisce per prendere atto di simili
esigenze, rispondenti - oltre tutto - alla direttiva costituzionale di
buon andamento dell'amministrazione, allorché distingue con nettezza
fra le deleghe implicanti "la realizzazione di una attività meramente
esecutiva" e le deleghe attinenti all'"esercizio di rilevanti poteri
discrezionali": per avvertire che solo le seconde sarebbero sicuramente
incompatibili "con il disegno statutario".
5. - Senonché tutto questo non vale a sanare il contrasto fra la
norma impugnata e l'art. 25, secondo comma, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna.
Effettivamente, come nel primo comma dell'art. 4 della legge
regionale n. 9 del 1972 si considerano tutte le funzioni amministrative
fatte rientrare nella competenza della Giunta sulla base dei decreti
presidenziali di trasferimento del 14 - 15 gennaio 1972, così nel
comma seguente - senza operare distinzioni, né introdurre eccezioni di
sorta - si prevede che ognuna di tali funzioni possa venir delegata
dalla Giunta ai suoi singoli componenti. In altri termini, per chi la
interpreti nel senso "fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse", la norma impugnata non è riferibile
alla sola adozione dei "provvedimenti di ordinaria amministrazione",
specificamente previsti dall'art. 24, terzo comma n. 11, dello Statuto
regionale, ma include l'intero complesso delle attribuzioni giuntali,
risultanti dai predetti decreti di trasferimento, ivi compresi gli atti
di alta amministrazione, nell'adozione dei quali la Giunta sia dotata
di larghi margini discrezionali. Il che concreta un'evidente lesione
dello Statuto, là dove esso impone - di regola - l'osservanza del
principio di collegialità.
Non giova replicare che l'art. 4 cpv. distingue comunque fra la
titolarità delle funzioni delegate, che resta in capo alla Giunta, e
l'esercizio di esse, che spetta ad ogni singolo assessore interessato.
Deleghe così ampie come quelle in esame, non riguardando la sola firma
di determinati atti o la mera esecuzione di previe deliberazioni o
direttive giuntali, comportano pur sempre una sostanziale alterazione
dell'ordine delle competenze statutariamente previsto, cui non si può
consentire qualora lo stesso Statuto lo escluda.
D'altra parte, non è revocabile in dubbio che il riscontrato
contrasto con l'art. 25 capoverso dello Statuto si risolva in una
violazione - sia pure indiretta - dell'art. 123 Cost., determinando
pertanto l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Il
primo comma dell'art. 123 include espressamente nella competenza
statutaria "le norme relative all'organizzazione interna della
Regione", con particolare riguardo alla disciplina dei rapporti fra gli
organi regionali di governo; e, sebbene l'"ordinamento degli uffici"
regionali rientri nella competenza legislativa definita dal primo comma
dell'art. 117 Cost., la dottrina e la stessa giurisprudenza riconoscono
che la legislazione locale deve in tal campo uniformarsi allo Statuto.
Diversamente, infatti, non avrebbe senso l'apposito ed aggravato
procedimento formativo dello Statuto stesso, prescritto dal capoverso
dell'art. 123: in cui si richiede che tale atto venga "deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e -
specialmente - si esige che esso sia quindi "approvato con legge della
Repubblica".
Ed anche la Corte si è implicitamente pronunciata in questo
senso, con la sentenza n. 10 del 1980, che ha dichiarato - fra l'altro
- non fondata la questione di legittimità costituzionale d'una serie
di norme della legge laziale n. 20 del 1973, sollevata per il preteso
contrasto con l'art. 49, secondo comma, lett. b, dello statuto della
Regione Lazio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sollevata dal Trlbunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il
24 gennaio 1979;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna,
limitatamente alle parole "o a singoli componenti la Giunta stessa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRS SEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte