Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12-sexieslegge 74/1987
  • art. 21legge 74/1987

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della

legge 1° dicembre 1970, n. 898, promosso con ordinanza emessa l'8

marzo 1989 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di

Vinci Francesco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Vinci

Francesco, imputato di "essersi sottratto all'obbligo di

corresponsione dell'assegno stabilito dal Tribunale di Genova con

sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 25

marzo 1982 per il mantenimento della figlia Cinzia", il Pretore di

Genova, con ordinanza dell'8 marzo 1989, ha sollevato questioni di

legittimità dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n.

898, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.

74;

che, in particolare, per il giudice a quo, la norma denunciata,

assoggettando alle pene previste dall'art. 570 del codice penale il

coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto

a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge 1° dicembre 1970, n.

898, quale modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74,

contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione, perché, pur essendo la

"situazione del coniuge divorziato a cui carico sia stato posto

l'obbligo di corrispondere l'assegno" all'altro coniuge

"sostanzialmente uguale a quella del coniuge separato cui incomba

l'obbligo di mantenimento", il regime penale risulterebbe

irrazionalmente squilibrato a favore del secondo, punibile solo

quando abbia fatto mancare al coniuge separato i mezzi di sussistenza

e non anche quando - come, invece, avviene per il coniuge divorziato

- si sia limitato a non adempiere l'obbligo stabilito dal giudice

civile;

b) con l'art. 3 della Costituzione, perché, mentre il reato

previsto dall'art. 570 del codice penale in danno del coniuge

separato è perseguibile solo a querela di parte, il reato previsto

dall'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 sarebbe

irrazionalmente perseguibile d'ufficio;

c) con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma denunciata

punisce con le stesse sanzioni comminate dall'art. 570 del codice

penale il genitore "che non adempia l'obbligo della corresponsione

dell'assegno" previsto dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970, un

assegno "che essendo assistenziale e non alimentare può essere

superiore a quanto necessario per l'assicurazione dei mezzi di

sussistenza";

d) con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma denunciata

sarebbe irrazionalmente discriminatoria nei confronti del figlio

maggiorenne di genitori separati "o addirittura di genitori ancora

regolarmente coniugati", che non abbia ancora raggiunto

l'indipendenza economica, rispetto al figlio maggiorenne di genitori

divorziati, il quale si trovi in identica condizione; e ciò in

quanto - mentre l'art. 6 della legge n. 898 del 1970 "consente al

giudice civile di stabilire un assegno in favore del figlio

maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica", assegno

tutelato penalmente dall'art. 12 sexies della stessa legge n. 898 del

1970, "in caso di violazione di tale obbligo" - un'analoga tutela è

negata al figlio maggiorenne di genitori separati, dato che la

"tutela penale dell'art. 570 c.p." è "limitata ai figli minori";

e) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione ("in

relazione all'art. 1 codice penale"), per l'indeterminatezza del

precetto, che non permetterebbe di individuare la "condotta

penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali" e, più in

particolare, "se l'art. 12 sexies debba applicarsi solo al coniuge

che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge 74/87

ad un assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in

vigore della legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova

legge si renda inadempiente ad un assegno stabilito dal giudice

civile prima dell'entrata in vigore della L. 74/87";

f) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché,

"ove si accedesse all'interpretazione" in base alla quale "è

comunque sanzionato dall'art. 12 sexies stesso l'inadempimento della

corresponsione dell'assegno di divorzio, anche se stabilito sotto il

vigore della precedente disciplina anteriore alla legge 74/87, ne

deriverebbe una violazione del principio costituzionale

dell'irretroattività della legge penale";

g) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché

non sarebbe chiaro se il richiamo all'applicazione delle pene

previste dall'art. 570 del codice penale abbia riferimento alle pene

alternativamente previste dal primo comma ovvero alle pene

congiuntamente previste dal secondo comma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente

infondate o inammissibili;

Considerato che, essendo stato nella specie contestato l'addebito

"di essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno

stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di cessazione degli

effetti civili del matrimonio...per il mantenimento della figlia

minore", le questioni a, b, d, e, f e g risultano del tutto prive di

rilevanza nel processo a quo;

che l'unica questione rilevante, cioè quella concernente

l'ingiustificata identità di trattamento fra genitore divorziato e

genitore non divorziato, entrambi assoggettati alle sanzioni previste

dall'art. 570 del codice penale, è stata già dichiarata non fondata

con sentenza n. 479 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non

vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati

dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della legge 1°

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n.

898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto

dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte