Sentenza n. 48/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, ultima parte, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano
7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento),
in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge
29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
e all'art. 10, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), promosso con
ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dal Pretore di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio Provinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
Autonoma di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore
di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il Direttore
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di
Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a
titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione
diretta di un lavoratore residente nella provincia di Trento in
violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di
Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per le assunzioni
dirette, a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano,
il diritto di precedenza di cui all'art. 10, terzo comma, dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma
in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonché
all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670
del 1972.
Ha premesso che è tuttora vigente l'art. 11 della legge n. 264
del 1949, che consente alle aziende con meno di tre dipendenti
l'assunzione diretta di lavoratori e che il diritto di precedenza dei
cittadini residenti nella provincia di Bolzano sussiste anche per le
assunzioni dirette, secondo la disposizione denunciata, interpretata
letteralmente. Ha, quindi, rilevato che la potestà legislativa
provinciale, siccome di natura integrativa della legislazione statale
(art. 10, primo comma, dello Statuto), deve esercitarsi in
conformità del disposto delle leggi statali, improntato al principio
della piena libertà di scelta del lavoratore da assumersi
direttamente. Ed ha osservato, quindi, che la norma censurata,
limitando tale scelta ai soli residenti nella provincia di Bolzano,
violerebbe:
a) l'art. 10, primo comma, dello Statuto, che pone limiti alla
potestà legislativa provinciale, tanto più che il terzo comma dello
stesso articolo regola il collocamento in senso stretto, cioè
l'avviamento al lavoro con richiesta scritta, numerica o nominativa,
del datore di lavoro, e non anche l'assunzione diretta;
b) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'arbitraria
discriminazione che si verificherebbe, in ragione del solo fatto
anagrafico, tra lavoratori residenti nella provincia e lavoratori non
residenti, nonché tra imprenditori in ragione della sola circostanza
materiale dello svolgimento dell'attività nell'una o nell'altra
località;
c) l'art. 41, primo comma, della Costituzione per la
compressione che si verifica della facoltà del datore di lavoro di
scegliere liberamente i propri dipendenti specie quando la struttura
organizzativa di cui è titolare sia di quella modestia che la legge
statale considera inidonea alla limitazione;
d) gli artt. 2 e 4 della Costituzione in quanto il
disconoscimento del fondamentale diritto alla libera scelta del posto
di lavoro equivale a lesione ingiustificata della personalità e
dignità sociale del lavoratore e dello stesso diritto al lavoro.
3. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3.1 - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
Provincia di Bolzano concludendo per l'infondatezza della questione.
All'uopo ha osservato che la potestà legislativa provinciale ex
art. 10 dello Statuto, sebbene "integrativa", non è una mera
potestà regolamentare, come pretende il giudice a quo, ma assume
portata complementare rispetto alla legislazione statale, ben potendo
ad essa innovare al fine di adattarla alle particolari esigenze
locali e che non ha alcun fondamento la pretesa di limitare il
diritto di precedenza sancito dall'art. 10, terzo comma, dello
Statuto speciale ai soli casi di collocamento per il tramite
dell'ufficio, trattandosi di disposizione inserita nello stesso
articolo che attribuisce potestà normativa in materia di
collocamento e non essendo a questa estraneo, come riconosce anche il
giudice a quo, il caso dell'assunzione "diretta": la norma censurata
altro non è se non integrazione della disciplina statale, disposta,
in attuazione di specifica previsione statutaria, a tutela delle
minoranze locali.
Ha rilevato, inoltre, che non si possono invocare i principi
costituzionali di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica
per delegittimare disposizioni improntate ai suddetti fini di tutela,
imposti non solo da norme dello Statuto speciale, ma anche dalla
stessa Costituzione e che è insussistente la presunta violazione
degli artt. 2 e 4 della Costituzione perché proprio la disciplina
pubblicistica del lavoro e segnatamente quella del collocamento
dimostrano che non esiste nel nostro ordinamento un'assoluta libertà
di scelta, da parte del lavoratore, del proprio datore di lavoro.
Nell'imminenza dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato
memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni formulate, ha
sottolineato che nella materia del collocamento rientrano anche le
assunzioni dirette, come del resto riconosce lo stesso giudice
remittente, onde non si comprende come ad esse non possa estendersi
anche il diritto di precedenza. Ha aggiunto, poi, che la potestà
legislativa riconosciutale, siccome integrativa, può essere pure
esercitata con contenuti innovativi rispetto alla legislazione
statale (sentenza Corte cost. n. 227 del 1990). Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 9, quarto comma,
della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, prevedendo
una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di assunzione diretta
di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 delle legge 29 aprile 1949,
n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art.
10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, violi gli
articoli:
1) 10, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, in
quanto il carattere integrativo ivi attribuito alla potestà
legislativa provinciale, rispetto a quella statale in materia di
collocamento, non consentirebbe di disciplinare localmente i casi di
assunzioni dirette limitando il potere del datore di lavoro di
scegliere i propri dipendenti;
2) 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una
arbitraria discriminazione fra i lavoratori e fra i datori di lavoro
in base, rispettivamente, al fatto della residenza e del luogo di
svolgimento dell'attività;
3) 41 della Costituzione, perché risulterebbe
ingiustificatamente limitata la libertà di iniziativa economica;
4) 2 e 4 della Costituzione, in quanto la limitazione, in danno
dei lavoratori, della libertà di scegliere il proprio datore di
lavoro, comprometterebbe la personalità e dignità sociale dei primi
e lederebbe lo stesso diritto al lavoro.
2. - La questione è fondata.
L'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7
dicembre 1983, n. 49, dispone che hanno precedenza nel collocamento e
nell'avviamento al lavoro i lavoratori residenti nella provincia di
Bolzano e prevede una sanzione amministrativa a carico di coloro che
assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori
residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di
assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
2.1 - La citata disposizione della legge provinciale risulta in
netto contrasto con il terzo comma dell'art. 10 dello Statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1970, n.
670, applicabile anche alla provincia di Bolzano.
Invero, il diritto di precedenza è previsto specificamente solo
per i lavoratori che siano iscritti nelle liste di collocamento e
siano oggetto di una richiesta del datore di lavoro, numerica o
nominativa, a seconda delle varie norme che disciplinano il
collocamento dei lavoratori ed il loro avviamento al lavoro. Non
riguarda affatto l'assunzione diretta di cui beneficiano i datori di
lavoro titolari di aziende con non più di tre dipendenti, secondo il
disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 464, la
quale contiene i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e
di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
In caso di assunzione diretta il datore di lavoro deve solo
comunicare i nominativi degli assunti all'Ufficio di collocamento
della zona, secondo quanto è previsto dall'ultimo comma dello stesso
art. 11 citato.
2.2 - Per i lavoratori assunti direttamente non vi è, quindi,
l'intervento dell'Ufficio di collocamento. La norma statutaria,
interpretata nei suddetti termini anche dal giudice remittente,
importa anzitutto la insussistenza del diritto di preferenza a favore
dei residenti nella provincia nel caso di assunzione diretta.
Il contrasto della disposizione della legge regionale in esame
con la norma statutaria importa la violazione dell'art. 10 dello
Statuto. Ne va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale.
La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 3, primo
comma, 41, 2 e 4) si deve ritenere assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto
comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49
(Disciplina del controllo sul collocamento), nella parte in cui
prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione
diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art.
10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte