Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 321 del

codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

aprile 1997 dal tribunale di Torino sul ricorso proposto dal pubblico

ministero nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di

Torino ed altra, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sul

reclamo proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 2674-bis

del codice civile, avverso la trascrizione con riserva di un

provvedimento di sequestro preventivo eseguita dal Conservatore dei

registri immobiliari, con ordinanza in data 15 aprile 1997 ha

sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

321 del codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di

attuazione di detto codice, nella parte in cui non prevedono la

trascrivibilità del sequestro preventivo, in quanto non sarebbe

conforme al principio del buon andamento della amministrazione della

giustizia la previsione di un istituto volto, in via cautelare, ad

impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati, e

tuttavia destinato a rimanere privo di efficacia;

che il remittente, dopo avere premesso che nel nostro ordinamento

la tassatività delle ipotesi di trascrizione è principio oramai

consolidato e che - contrariamente a quanto previsto per il sequestro

conservativo penale dall'art. 317, comma 3, cod. proc. pen. - non

esiste alcuna disposizione espressa che consenta la trascrizione del

sequestro penale preventivo, osserva che la trascrizione di tale

provvedimento non potrebbe essere ordinata neppure in applicazione

degli artt. 2643 e 2645 del codice civile, poiché esso non rientra

tra gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto

di proprietà o altri diritti reali;

che, ad avviso del giudice a quo, la trascrivibilità non può

neanche ricavarsi dall'art. 323, comma 4, cod. proc. pen. ("La

restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del

pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti

all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a

garanzia dei crediti indicati nell'art. 316"), poiché per la

conversione del sequestro preventivo in conservativo è prevista

l'emissione da parte del giudice di un nuovo provvedimento, valutati

i presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen;

che la non trascrivibilità precluderebbe al sequestro preventivo

il raggiungimento dello scopo per il quale è previsto dalla legge

(evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato

aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione

di altri reati), poiché la semplice esecuzione nelle forme previste

per il sequestro probatorio (art. 104 disp. att.) non inciderebbe

sulla libera disponibilità del bene, che, pur sequestrato, potrebbe

essere ceduto a terzi di buona fede;

che, pertanto, gli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att.,

che regolano l'istituto, sarebbero costituzionalmente illegittimi per

contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

Considerato che è denunciata unicamente la violazione dell'art.

97, primo comma, della Costituzione, sul presupposto che sarebbe

contrario al criterio di buon andamento della amministrazione della

giustizia prevedere l'istituto del sequestro preventivo,

finalizzato, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o

la commissione di ulteriori reati, e non consentire, con la

trascrivibilità, che la misura possa realmente dispiegare la sua

efficacia;

che questa Corte ha costantemente affermato che il principio del

buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina

dell'organizzazione dei pubblici uffici è vincolata, si riferisce

anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente

per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda

l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i

diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (cfr., da

ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168, 103

e 7 del 1997);

che la trascrivibilità dei provvedimenti di sequestro attiene

indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della

funzione giurisdizionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 321 del codice di procedura penale e 104

delle disposizioni di attuazione di detto codice, sollevata, in

riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte