Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e

452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Verona nel

procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa, iscritta al n.

411 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Gazzani Maria Rosa, dopo la notificazione del decreto

di citazione per il giudizio immediato davanti al Tribunale di

Verona, in base all'art. 453, primo comma, del codice di procedura

penale, proponeva tempestivamente richiesta di abbreviazione del rito

ai sensi dell'art. 458 dello stesso codice, richiesta in ordine alla

quale il pubblico ministero esprimeva un dissenso non motivato,

conseguentemente determinando il giudice per le indagini preliminari

a dichiararla "inammissibile" per l'"inesistenza del "presupposto"

del rito costituito dal consenso del P.M.";

e che all'udienza davanti al Tribunale competente per il

dibattimento l'imputata avanzava nuovamente richiesta di giudizio

abbreviato, alla quale, questa volta, il pubblico ministero aderiva;

che, con ordinanza del 27 aprile 1990, il Tribunale di Verona -

premesso che gli artt. 453 e seguenti, in relazione agli artt. 438 e

seguenti del codice di procedura penale, non autorizzano

l'instaurazione del rito abbreviato quando il processo sia ormai

pervenuto all'udienza per il dibattimento e che, quindi, la richiesta

avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo dato al

giudice del dibattimento instaurato con rito immediato, pure dopo le

sentenze costituzionali n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, di

"sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal P.M." - ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione,

questioni di legittimità degli artt. 438, primo comma, 440, primo

comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo

comma, e 533 del codice di procedura penale, nella parte in cui "non

prevedono che il P.M., quando non consente alla richiesta di giudizio

abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 C.P.P., debba

enunciare le ragioni del suo dissenso" e nella parte in cui "non

prevedono che il giudice in sede preliminare (art. 491, c.1 C.P.P.)

possa sindacare il motivato dissenso del P.M. nonché la decisione

del G.I.P. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di

deliberazione della sentenza (artt. 533 C.P.P.), possa sindacare il

dissenso del P.M. e la mancata ammissione del giudizio abbreviato

applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura

prevista, in caso di condanna, dall'art. 442 c. 2 C.P.P.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare la

mancata previsione della possibilità per il giudice di sindacare il

dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio

abbreviato formulata dall'imputato, indica più giudici che

potrebbero essere chiamati ad esercitare tale sindacato e più

momenti nel corso dei quali il sindacato stesso potrebbe essere

esercitato, facendo riferimento, in via doppiamente alternativa, al

"G.I.P. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del

dibattimento";

e che tali indicazioni, oltre a non consentire l'individuazione

del petitum effettivamente perseguito, si rivelano anche parzialmente

smentite dalle vicende del processo a quo nel corso del quale il

pubblico ministero dell'udienza dibattimentale risulta essersi

espresso favorevolmente quanto alla richiesta di abbreviazione del

rito reiterata dall'imputato all'udienza dibattimentale;

che, quindi, le questioni, cosi come proposte, devono dirsi

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo

comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo

comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte