Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2,

lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 3

ordinanze del tribunale di Vibo Valentia emesse il 22 e il 21 (n. 2

ordinanze) febbraio 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 210, 337 e

338 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, 1ª serie speciale, nn. 21 e 25 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa

il 22 febbraio 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), nella parte in cui non prevede il divieto di

espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino

italiano, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice rimettente è chiamato a decidere su un

ricorso avverso un decreto prefettizio di espulsione, proposto da una

cittadina straniera priva del permesso di soggiorno, che risulta

convivere more uxorio con un cittadino italiano;

che il rimettente ritiene che la norma impugnata violi

l'art. 3 della Costituzione poiché, non prevedendo il divieto di

espulsione per lo straniero convivente more uxorio con un cittadino,

non appresterebbe alcuna tutela per i legami di fatto che, avendo la

stessa dignità del matrimonio, sarebbero a questo assimilabili anche

in base alla ratio della norma, che sarebbe quella di evitare lo

sradicamento dello straniero dal nucleo familiare in cui egli vive

nello Stato;

che, sempre secondo il giudice a quo la convivenza dovrebbe

essere tutelata quale "formazione sociale nella quale si esplica la

personalità umana", secondo un'evoluzione della concezione della

famiglia di fatto cui anche numerose pronunce della Consulta

avrebbero accordato "tutela e dignità di trattamento";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che la difesa erariale ritiene che la scelta del legislatore

di tutelare la sola famiglia di diritto sia pienamente in linea con

quanto dispone l'art. 29 Cost., poiché la convivenza more uxorio

sarebbe un rapporto privo dei caratteri di stabilità e certezza e

della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri dei

coniugi, propri della sola famiglia legittima;

che lo stesso tribunale di Vibo Valentia ha pronunciato altre

due ordinanze, in diversi procedimenti di opposizione a provvedimenti

prefettizi di espulsione, aventi contenuto identico alla prima.

Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione

di legittimità costituzionale e vanno perciò decise congiuntamente;

che il tribunale di Vibo Valentia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), nella parte in cui non prevede il divieto di

espulsione per lo straniero convivente more uxorio con un cittadino

italiano, ritenendo che la norma violi il principio di eguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione, perché creerebbe una disparità

di trattamento tra tale soggetto e lo straniero che convive col

coniuge cittadino italiano;

che questa Corte ha già esaminato la questione di

legittimità costituzionale della norma oggi impugnata, dichiarandola

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 313 del 2000;

che, in quell'occasione, la Corte ha chiarito che "la

previsione del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato

con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini

che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto

grado risponde all'esigenza di tutelare, da un lato l'unità della

famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si

trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è

invece assente nella convivenza more uxorio";

che le ordinanze in esame non recano argomenti nuovi o tali

da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento e che

perciò anche le questioni qui sollevate devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte