Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1993

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca

nel procedimento penale a carico di Espinoza Gustavo, iscritta al n.

335 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

Mauro Ferri;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale "nella

parte in cui pur nell'evidenza della responsabilità dell'imputato

non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto

totale di imputabilità che già risulti dagli atti";

che, ad avviso del remittente, per effetto della sent. n. 41 del

1993 di questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia

sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che

l'imputato è persona non imputabile) diviene dubbia la legittimità

costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 101 della costituzione;

che, in relazione al primo degli indicati parametri

costituzionali, viene lamentata una disparità di trattamento

rispetto ad altre situazioni contemplate dalla medesima norma (ad

esempio nel caso dell'operatività di una scriminante); disparità

risolventesi, altresì, in una ingiustificata limitazione della

funzione giurisdizionale contrastante con l'art. 101 della

Costituzione, in quanto l'udienza preliminare "si esaurirebbe in uno

scontato meccanismo di devoluzione della regiudicanda privo di ogni

contenuto concreto di giurisdizionalità";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza

della questione.

Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo tende

palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129 del codice di

procedura penale, la medesima regola di giudizio già dichiarata

illegittima dalla sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte in

relazione all'art. 425 del codice di procedura penale, (norma che

costituisce appunto specificazione - nell'udienza preliminare -

dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non

punibilità previsto in via generale dall'art. 129);

che, pertanto, rimanendo identici i termini della questione (al

di là delle peculiarità di ogni caso di specie) occorre ribadire

che nell'udienza preliminare non esistono "prove", né significativo

accertamento dei fatti (cfr. sentt. n. 41 del 1993 e n. 431 del 1990)

e che, proprio in previsione della possibile applicazione di misure

di sicurezza, assume maggior rilevo l'esigenza di garantire la

completezza del diritto di difesa; esigenza certamente non

bilanciabile da contrapposti motivi di economia processuale;

che, inoltre, palesemente erroneo risulta il rilievo circa la

possibile sospensione del processo a tempo indefinito in applicazione

degli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, in quanto

dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermità mentale

dell'imputato sopravvenuta al fatto;

che le argomentazioni sopra svolte valgono ad escludere ogni

contrasto della norma impugnata anche con l'art. 101 della

Costituzione e che, pertanto, la questione sollevata dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal

G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte