Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille

Benito contro l'Ufficio provinciale I.V.A., iscritta al n. 204 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1993 la commissione

tributaria di 1 grado di Caltanissetta, adita con ricorso La Vaille

Benito, sottoposto a procedura fallimentare, per l'annullamento

dell'avviso di accertamento (e di irrogazione di sanzioni)

dell'Ufficio provinciale I.V.A. - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 113, comma 2, Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n.

267 (legge fallimentare) nella parte in cui non riconosce al fallito

la capacità processuale alla proposizione del ricorso tributario per

contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente

sanzionate;

che il ricorrente, in quanto già dichiarato fallito, ha perduto

la capacità processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti

di natura patrimoniale, mentre la legittimazione è esclusivamente

riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in

favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da

cui potrebbe conseguire un'imputazione di bancarotta ( ex art. 43

cit.);

che tale limitata capacità processuale è però inidonea a

consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per

la salvaguardia da altre sanzioni penali comminate per violazioni

fiscali;

che il mancato riconoscimento di capacità processuale

direttamente in capo al fallito può essere causa di gravi e

pregiudizievoli effetti in ragione dell'eventuale successivo

accertamento di responsabilità penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la pregiudiziale tributaria non opera più per i

reati tributari commessi a partire dal 1 gennaio 1983 per

l'intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 13 del d.-l. 10 luglio

1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516) delle norme

che la prevedevano; mentre per i reati commessi precedentemente

questa Corte è intervenuta ripetutamente, ma settorialmente, con

pronunce di dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. nn.

5/93, 258/91, 2/89, 247/83, 89/82 e 88/82) le quali hanno

progressivamente ridotto l'ambito della residuale applicabilità

dell'istituto;

che la Commissione rimettente non indica a quale epoca risalgano

i fatti contestati al contribuente successivamente dichiarato

fallito, né specifica di quali reati questi possa o debba

rispondere, facendo genericamente riferimento al cit. d.l. n. 429/82,

e alle violazioni delle prescrizioni in materia di I.V.A.;

che, al fine della rilevanza della questione di

costituzionalità, la Commissione rimettente avrebbe dovuto motivare

in ordine alla riconducibilità dei fatti addebitati al contribuente

fallito in fattispecie di reato per le quali residualmente opera

ancora, in regime transitorio, la pregiudiziale tributaria;

riconducibilità che in realtà non è neppure prospettata non avendo

la Commissione rimettente indicato di quali violazioni alla normativa

dell'I.V.A. si tratti;

che la questione di costituzionalità è pertanto manifestamente

inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma

2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte