Sentenza n. 483/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1995 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212,
promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Pretore di
Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Conficconi
Giovanna ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 73 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, 1 serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Mario Passaro per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.P.S. da
Giovanna Conficconi ed altri, braccianti agricoli con rapporto a
tempo determinato, ai quali è stata negata l'indennità di malattia
pur avendo essi effettuato, nell'anno di insorgenza dell'infermità,
51 giornate lavorative senza però ottenere tempestivamente il
rilascio del "certificato d'urgenza" previsto dell'art. 4, quarto
comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, il Pretore di Ravenna,
con ordinanza del 3 novembre 1993 (pervenuta alla Corte il 31 gennaio
1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost.,
questione di legittimità costituzionale della disposizione citata,
nella parte in cui, "stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di
malattia decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio,
esclude dalla tutela previdenziale tutti i braccianti che, pur
avendone titolo per avere maturato nel corso dell'anno 51 giornate di
lavoro prima dell'inizio della malattia, abbiano ottenuto il rilascio
del certificato ed esibito all'I.N.P.S. lo stesso certificato dopo
il decorso della malattia".
Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in quanto
attribuisce al certificato provvisorio, sostitutivo dell'iscrizione
negli elenchi di cui al primo comma, rilevanza costitutiva del
diritto alle prestazioni economiche di malattia, anziché una
funzione meramente probatoria, contrasta:
a) col principio di razionalità (art. 3 Cost.) perché
contraddice la premessa, riconosciuta anche da questa Corte nella
sentenza n. 87 del 1970, secondo cui "il diritto alle prestazioni
sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre
gli elenchi (o il certificato provvisorio) assolvono la funzione
specifica di fornire la prova della sussistenza di tale diritto", e
altresì col principio di ragionevolezza perché comporta conseguenze
assurde, come nel caso di insorgenza della malattia immediatamente
dopo avere maturato le 51 giornate di lavoro oppure nel caso di
ritardato rilascio del certificato per disfunzioni o intralci
burocratici;
b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché incide gravemente
sull'effettività della tutela previdenziale del lavoratore in caso
di malattia, quando questa insorga nel corso del primo anno di
iscrizione negli elenchi anagrafici;
c) infine col principio del buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.), perché appare inutilmente
vessatorio far dipendere il godimento di un diritto, di cui è già
maturato il relativo titolo, da una semplice circostanza temporale,
quale la data di rilascio del certificato provvisorio, senza che ciò
sia richiesto da un apprezzabile interesse pubblico.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione venga dichiarata
infondata.
Secondo l'Istituto la prestazione previdenziale domandata dai
ricorrenti è stata negata non per difetto della tutela prevista
dalle norme vigenti, ma per omesso adempimento, da parte degli
stessi interessati, di un semplicissimo onere posto a loro carico:
quello di farsi rilasciare, appena completate le 51 giornate di
lavoro, il "certificato d'urgenza".
La norma impugnata, anziché restringere, allarga la sfera dei
beneficiari della prestazione di malattia estendendo la tutela anche
ai lavoratori agricoli che, non essendo iscritti negli elenchi
nominativi dell'anno precedente a quello di insorgenza dell'evento
morboso, non potrebbero vantare alcun diritto ai sensi dell'art. 5,
comma 6, della legge n. 638 del 1983. Ciò che discrimina, ai fini
del riconoscimento del diritto, non è la norma in sé, ma il
comportamento diligente o meno di colui che chiede la tutela
previdenziale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 38 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte
in cui, stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di malattia
decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio, esclude
dalla tutela previdenziale i braccianti che, pur avendone titolo per
aver maturato nel corso dell'anno 51 giornate di lavoro prima
dell'evento morboso, abbiano ottenuto il rilascio del certificato, ed
esibito il medesimo all'I.N.P.S., dopo il decorso della malattia.
2. - La questione è fondata nei limiti appresso precisati.
Il giudice rimettente muove da una premessa non esatta, secondo cui
l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre
1940, n. 1949, o il certificato provvisorio sostitutivo per le
malattie insorte nel primo anno di iscrizione (c.d. certificato
d'urgenza), avrebbero una mera funzione probatoria del fatto (avere
dedicato ai lavori agricoli almeno 51 giornate nell'anno: art. 5,
comma 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638) costitutivo della qualità giuridica di
"bracciante", cui è subordinato il diritto alle prestazioni
economiche di malattia erogate dall'I.N.P.S. La norma impugnata
cadrebbe perciò in contraddizione, o almeno in una irragionevolezza,
là dove attribuisce rilevanza costitutiva del diritto anche al
certificato d'urgenza, che invece ha soltanto la funzione processuale
di prova dalla sussistenza del diritto medesimo.
Questa valutazione riduttiva della rilevanza delle forme di
certificazione previste dall'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946
non è conforme ai principi in materia di atti di certezza pubblica.
In generale, i fatti o gli atti costitutivi di uno status (per
esempio, lo status di filiazione) o di una qualità delle persone
(per esempio, la qualità di imprenditore o di artigiano o, nel caso
in esame, di bracciante agricolo, ecc.) non attingono rilevanza
giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscritto in
pubblici registri, albi, elenchi, ecc., che li rende legalmente
certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto
sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica,
che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della
qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti
nei confronti dei terzi. In questo senso si suole dire, non del tutto
propriamente, che l'atto attributivo di certezza legale, del quale
qui si discute, ha valore costitutivo (cfr. sentenza n. 364 del
1995, nonché Cass. n. 1060 del 1990).
3. - In deroga a tale principio (applicato dall'art. 4, primo
comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e dall'art. 5, comma 6, del
d.-l. n. 463 del 1983), la norma impugnata consente ai braccianti
che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di
anticipare la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia
alla data del rilascio di un certificato provvisorio, da richiedersi
all'ufficio locale per la manodopera in agricoltura, attestante la
qualifica risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha
diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno in corso.
Rettificata, nei termini suddetti, la premessa da cui muove il
giudice a quo, la norma non è censurabile nella parte in cui
considera il rilascio del certificato (provvisoriamente sostitutivo
dell'iscrizione negli elenchi anagrafici) quale condizione di
efficacia del titolo alla prestazione costituito dal compimento
nell'anno di 51 giornate lavorative. Ne consegue che, non fissando la
legge - a differenza di altri casi - un termine entro cui deve essere
promossa la formazione dell'atto di certezza legale, l'interessato ha
l'onere di provvedervi senza indugio chiedendo il certificato
d'urgenza non appena abbia maturato il requisito minimo di 51
giornate lavorative, eventualmente delegando un'altra persona qualora
si trovi impedito. Quest'onere tutela l'interesse non solo del
bracciante, ma anche dell'INPS, il quale sarebbe esposto al pericolo
di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato
al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col
presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda.
La norma appare, invece, censurabile, sotto il profilo del
principio di ragionevolezza coordinato col principio dell'art. 38,
secondo comma, Cost., in quanto fissa il dies a quo del diritto alle
prestazioni previdenziali alla data del rilascio del certificato, il
quale può ritardare - oltre i tempi tecnici occorrenti per
l'accertamento - a causa di disfunzioni o sovraccarico o inefficienza
burocratici. Quando all'atto dell'introduzione del procedimento
amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla
prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare
a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda.
4. - Resta assorbita la censura riferita all'art. 97 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212
(Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di
malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede
che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre
dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla
data della domanda del medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte