Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 20 febbraio 1989 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile

vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria Imposte Dirette

di Venezia, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza del 20 febbraio 1989 (R.O. n. 201 del

1989), emessa nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia

ed altro e l'Esattoria delle imposte dirette di Venezia, il Pretore

di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini

entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione ex art.

619 del codice di procedura civile per quanto riguarda i mobili

pignorati nella casa di abitazione;

che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione

violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude la

opposizione di terzo in relazione alla condizione di coniuge, parente

o affine differentemente dal rapporto di convivenza con altre persone

prive di tali condizioni personali;

b) l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui impone una

prestazione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in

forza di specifica norma di legge, laddove legittima la esecuzione

esattoriale anche su beni non appartenenti al debitore esecutato;

c) gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non

consentono la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di

proprietà pure in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca

od espropri la proprietà;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione

manifestamente infondata, in riferimento ai parametri ora di nuovo

indicati (3, 24, 42 della Costituzione) (sentenze nn. 42 e 93 del

1964, 129 del 1968, 107 del 1969; ordinanze nn. 105 e 106 del 1964,

71 del 1971, 36 del 1974, 283 del 1984, 191 del 1989);

che non sono stati addotti ragioni diverse e motivi nuovi che

possono fondare una diversa decisione in quanto escludono il

denunciato contrasto con l'art. 23 della Costituzione sia il

riconosciuto carattere sostanziale della norma la quale pone il

vincolo di garanzia sui beni esistenti nella casa del debitore, sia

la riconosciuta portata della disposizione con la quale si istituisce

un semplice vincolo di garanzia a favore del fisco che non fa venir

meno il definitivo accollo dell'onere della imposizione al solo

debitore di imposta;

che, pertanto, della questione ora di nuovo sollevata va

dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Mestre con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte