Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 460, lettera

e), e 464 del codice di procedura penale promosso con ordinanza

emessa il 17 novembre 1994 dal pretore di Pavia nel procedimento

penale a carico di Carlo Pisati ed altro, iscritta al n. 12 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 1 serie speciale dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carlo

Pisati e Marco Vitti, il pretore di Pavia, con ordinanza del 17

novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 76 della

Costituzione, le questioni di costituzionalità dell'art. 460,

lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che tra i requisiti del decreto penale sia disposta

l'informazione all'imputato degli oneri di notifica e di

sollecitazione del consenso del pubblico ministero nell'ipotesi di

opposizione al decreto penale e di contestuale richiesta di giudizio

abbreviato, e dell'art. 464 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il decreto con cui il giudice per le

indagini preliminari fissa il termine per sollecitare il consenso del

pubblico ministero sia previamente notificato all'imputato opponente

e al difensore eventualmente nominato, e che il termine decorra dal

momento di effettiva conoscenza del decreto medesimo;

che nell'ordinanza si espone che gli imputati presentarono

tempestiva opposizione al decreto penale 15 febbraio 1994 con il

quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Pavia li aveva condannati per il reato di cui all'art. 663 del codice

penale, e che nell'atto di opposizione essi avevano richiesto il

giudizio abbreviato;

che, con successivo decreto del 28 aprile 1994, lo stesso giudice

dava termine agli imputati fino alla data del 12 maggio per chiedere

il consenso del pubblico ministero, mediante notifica dell'atto di

opposizione e dello stesso decreto, e che, trascorso il termine senza

che fosse espletata la notifica da parte degli imputati, il giudice

per le indagini preliminari emetteva decreto di giudizio immediato

nei loro confronti;

che il giudice remittente osserva che dagli atti processuali non

risulta in alcun modo se e quando gli imputati o il difensore hanno

avuto conoscenza del citato decreto del giudice per le indagini

preliminari e del termine ivi previsto, e che pertanto deve ritenersi

che l'inerzia degli imputati derivi da tale mancata conoscenza;

che l'ordinanza censura l'art. 464 del codice di procedura

penale, affermando che questa norma - in violazione dell'art. 24

della Costituzione - non prevede alcunché in ordine al modo in cui

l'imputato possa avere tempestiva conoscenza del decreto del giudice

per le indagini preliminari e non prescrive alcun termine entro il

quale lo stesso giudice debba provvedere sulla opposizione

accompagnata dalla richiesta di giudizio abbreviato;

che nell'ordinanza si censura anche l'art. 460, lettera e), nella

parte in cui, disponendo che il decreto penale contenga l'avviso al

destinatario quanto alla facoltà di richiedere riti alternativi, non

prevede l'informativa sugli oneri che gli competono ex art. 464 del

codice di procedura penale, allorché faccia richiesta di giudizio

abbreviato, in violazione del diritto di difesa e della direttiva n.

46 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che ha disposto

che nella fase dell'opposizione a decreto penale devono essere

rispettate "tutte le garanzie per la difesa";

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sollevata sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

Considerato che le norme impugnate disciplinano atti la cui

adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari e

riguardano, per l'art. 460 del codice di procedura penale, i

requisiti del decreto penale di condanna e, per l'art. 464 del codice

di procedura penale, le modalità con le quali lo stesso giudice

dispone il giudizio a seguito di opposizione dell'imputato al decreto

penale;

che le norme censurate trovano applicazione nella fase

processuale che precede la fase dibattimentale nella quale si trova

attualmente il giudizio a quo e, di conseguenza, l'eventuale

fondatezza della questione sollevata non potrebbe avere concreta

rilevanza in tale giudizio, dal momento che l'art. 456, primo comma,

del codice di procedura penale - che individua mediante rinvio

all'art. 429, secondo comma, dello stesso codice, le cause di

nullità del decreto di citazione a giudizio valutabili da parte del

giudice remittente nella fase dibattimentale - non comprende le

carenze censurate dal giudice a quo;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 460, lettera e), e 464 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e

76 della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte