Sentenza n. 49/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340 del
Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1965 dal
Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso di Riva Secondina,
iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento promosso da ricorso della signora
Secondina Riva, il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza
del 10 luglio 1965, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 340 del Codice civile.
Secondo il Tribunale di Torino il primo comma dell'art. 340 e in
genere tutto il suo contenuto contrasterebbero con gli artt. 3 e 29
della Costituzione: vi si stabilisce, infatti, che la vedova, quando
passi a nuove nozze, sia sottoposta a controllo del giudice perché
possa conservare l'amministrazione dei beni dei figli del primo letto;
poiché questo controllo è escluso nel caso in cui passi a nuove nozze
il vedovo, ciò importerebbe una discriminazione tra vedova e vedovo
non ammessa dai principi costituzionali: infatti non troverebbe
giustificazione neanche nella chiusa dell'art. 29 della Costituzione
essendo cessata, con la morte d'uno dei coniugi, quell'unità familiare
che consente limiti alla eguaglianza fra i due.
Non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri
né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rinvio denuncia l'art. 340 del Codice civile per
disparità di trattamento tra vedovo e vedova, cioè per contrasto
cogli artt. 3 e 29 della Costituzione: mentre il vedovo che contrae
nuovo matrimonio conserva il potere di amministrare i beni dei figli
minori di primo letto, la vedova, prima di passare a nuove nozze, deve
avvisarne il tribunale, che può anche toglierle l'amministrazione,
dalla quale decade, del resto, se manca quel preavviso.
La norma fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti
familiari sulla quale, come questa Corte ha già osservato, è
opportuno un sistematico intervento legislativo. Tuttavia la questione
è infondata.
Poiché l'art. 29 della Costituzione garantisce l'eguaglianza dei
coniugi come fondamento e ordine del matrimonio, appare manifesto che
l'una è voluta solo in funzione dell'altro; dimodoché col cessare del
vincolo matrimoniale, pur dovendosi rispetto al principio generale
d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione), cade la ragione di quella
speciale garanzia. Cade non tanto perché non si possa ipotizzare
un'eguaglianza fra i coniugi se uno di loro è mancato, quanto perché,
colla cessazione del matrimonio, vengono meno quei rapporti
interconiugali che esigono l'assoluta parità morale e giuridica dei
soggetti: da quel momento infatti il rapporto familiare si pone
soltanto fra il coniuge superstite e i figli, la cui posizione inoltre,
per la possibilità del genitore di crearsi un'altra famiglia con un
nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.
Dato ciò, nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al
padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni,
il legislatore è stato mosso indubbiamente dal proposito di tutelare
gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e
con questa preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata
una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa importa,
possa dare minore affidamento od avere minori attitudini alla buona
amministrazione di quei beni, la norma, anche perché il suo motivo
ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non può dirsi
arbitraria. Cosicché non risulta violato nemmeno il principio generale
d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione), mentre una dichiarazione di
illegittimità costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma
sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla
madre, la norma impugnata oggi gli offre.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), proposta, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza
citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte