Sentenza n. 49/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1968 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1147/1966
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, istitutivo delle sezioni del
Tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale,
promossi con due ordinanze emesse il 4 aprile 1967 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale - sezione V - rispettivamente sul ricorso
di Moretto Giuseppe ed altri contro Calvanese Angelo ed altri e di
Amadori Celso contro Roberti Enzo, Patrimoni Vincenzo ed altri,
iscritte ai nn. 96 e 97 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 10 giugno 1967 e n. 157
del 24 giugno 1967.
Visto l'atto di costituzione di Patrimoni Vincenzo; udita
nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del Giudice
Giuseppe Branca;
udito l'avv. Antonio Stoppani, per Patrimoni Vincenzo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A conclusione d'un giudizio, nel quale era intervenuto il sig.
Vincenzo Patrimoni in merito alla regolarità di certe operazioni
elettorali, il Consiglio di Stato riteneva che avrebbe dovuto rimettere
gli atti alla sezione anconetana del Tribunale amministrativo per il
contenzioso elettorale istituito con recente legge 23 dicembre 1966, n.
1147 (sostitutiva dell'art. 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570). Ma, se
l'art. 2 di questa legge dovesse essere incostituzionale, il Consiglio
di Stato sarebbe esso stesso competente in primo grado nelle
controversie relative alle operazioni elettorali; perciò, sospettando
di illegittimità quella norma, sollevava questione presso la Corte
costituzionale con ordinanza 4 aprile 1967 in riferimento agli artt.
101, 102, 108 e 81 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.
Il sospetto si fonda innanzi tutto sulla natura di questi collegi,
che non sarebbero sezioni ordinarie di Tribunali, poiché i Tribunali
amministrativi di cui faranno parte non sono ancora istituiti, né
sarebbero sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari (le
uniche ad essere legittime ex art. 102 della Costituzione); poi sulla
loro struttura, poiché nessuno dei componenti è magistrato mentre
l'art. 102 richiede che lo siano almeno alcuni; infine sulla loro
composizione sia perché due del cinque membri sono funzionari statali
la cui indipendenza dal Governo non sarebbe garantita dalla brevità
dell'incarico, durante il quale conservano il proprio stato giuridico e
la carriera continua ad essere regolata' dalla loro amministrazione
(artt. 101 e 108); sia perché gli altri tre componenti, essendo eletti
dai consigli provinciali, non sarebbero indipendenti da essi e dai
partiti politici che vi sono rappresentati: il terzo comma dell'art.
102 della Costituzione prevede, sì, la partecipazione di giudici
popolari alla funzione giurisdizionale, ma purché siano cittadini
dotati di particolari requisiti e la nomina avvenga con una particolare
procedura, garanzia, come l'estrazione a sorte, di idoneità e
imparzialità del prescelti: cosa che non può dirsi di quei tre membri
elettivi che, essendo designati dai consiglieri provinciali, possono
essere espressione di "volontà politica della maggioranza del
consigli" e risentire di questa loro provenienza.
La legge, infine, contrasterebbe con l'art. 81 della Costituzione:
infatti non prevede la copertura delle spese di retribuzione del due
funzionari, a cui spetta il trattamento economico di referendario e
rispettivamente di consigliere di Stato, e dei tre membri elettivi, che
hanno diritto a gettoni di presenza.
Il sig. Patrimoni si è costituito con atto depositato il 1 luglio
1967, richiamando l'ordinanza di rinvio a questa Corte.
2. - Negli stessi giorni della prima e con uguale contenuto è
stata emanata, notificata e pubblicata una seconda ordinanza su
eccezione proposta dinanzi al Consiglio di Stato dai ricorrenti
Giuseppe Moretto e altri.
3. - Nella discussione orale la difesa del Patrimoni ha illustrato
i motivi contenuti nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione di
legittimità costituzionale, vanno decise con un'unica sentenza.
2. - Si è denunciato l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147 (modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo) in riferimento agli artt. 101, 102, 108 e 81 della
Costituzione.
Col primo motivo si avanza il sospetto che, non essendo stati
ancora creati i Tribunali amministrativi regionali, gli organi del
contenzioso elettorale non possano essere riguardo ad essi né sezioni
ordinarie né sezioni specializzate: sarebbero dunque giudici speciali
di nuova istituzione, il che contrasterebbe col precetto dell'art. 102
della Costituzione.
La denuncia non può essere accolta. I Tribunali amministrativi per
il contenzioso elettorale sono stati concepiti come parte degli
istituendi Tribunali amministrativi regionali: infatti hanno competenza
nell'ambito della Regione, giudicano su attività di natura
amministrativa (regolarità delle operazioni elettorali), sono giudici
regionali di primo grado rispetto al Consiglio di Stato (artt. 103 e
125 della Costituzione). È singolare che siano stati creati prima di
quei Tribunali di cui devono costituire altrettante sezioni; ma ciò
non è motivo di illegittimità poiché mancano norme o principi
costituzionali che vietino la gradualità nell'introduzione del nuovi
organi di giustizia amministrativa: e poco importa che le Regioni non
siano state ancora istituite se si pensa che quei collegi giudicanti
sono collegati, prima che alla Regione come ente giuridico, alla
Regione come entità territoriale e sociale determinatasi storicamente.
3. - In realtà i futuri Tribunali amministrativi regionali e le
sezioni del contenzioso elettorale non sono organi di giurisdizione
ordinaria e non soggiacciono a tutte le norme del titolo IV della
Costituzione. Sono organi di giustizia amministrativa, che l'art. 103
ricollega al Consiglio di Stato, rispetto al quale s'è detto che
costituiscono giurisdizioni di primo grado: e che il Consiglio di Stato
sia organo di giurisdizione speciale non può esservi dubbio se l'art.
103 distingue la giustizia amministrativa dalla giurisdizione ordinaria
(art. 102), mentre la disposizione VI colloca proprio il Consiglio di
Stato fra gli "organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti";
tanto che vi si può accedere anche senza concorso e che esso è
sottratto al governo del Consiglio superiore della magistratura, in cui
hanno rappresentanza tra i magistrati solo quelli ordinari (art. 104).
Perciò le c.d. sezioni del contenzioso elettorale rientrano nelle
giurisdizioni speciali consentite dalla Costituzione: il divieto posto
dall'art. 102 non le coglie perché si tratta di "organi di giustizia
amministrativa" che dovevano e devono essere istituiti (artt. 103 e
125), mentre la disposizione VI non le ricorda accanto al Consiglio di
Stato perché si riferisce alle sole giurisdizioni speciali già
esistenti.
4. - Con ciò si è respinto anche il secondo motivo col quale si
nega, in virtù dell'art. 102, che un collegio giudiziale possa essere
composto interamente da cittadini estranei alla magistratura. Una volta
escluso che le sezioni del contenzioso elettorale siano giurisdizioni
ordinarie, l'art. 102, dettato solo per queste, rimane fuori campo,
facendo al caso un'altra norma che invece non pone limiti alla
partecipazione di "laici", ma piuttosto esige garanzie (art. 108).
Nella "sezione specializzata" una parte dei componenti devono essere
magistrati ordinari; ma ciò accade proprio perché si tratta di
sezione d'un tribunale ordinario. Invece il collegio che giudica sulle
operazioni elettorali, essendo un'articolazione di Tribunale
amministrativo, non richiede la presenza di giudici "togati", così
come non sembra che la richieda questo stesso Tribunale; del resto non
mancano giurisdizioni speciali composte esclusivamente di "estranei",
e, se esse dovranno essere sottoposte a revisione, ciò accadrà solo
perché sia garantita l'indipendenza dell'organo e dei suoi componenti
(art. 108 e disp. VI). Tuttavia, a parere della Corte, una più sicura
indipendenza del collegio si otterrà se vi parteciperanno anche
persone che abbiano già lo status professionale di giudice o lo
acquistino dopo la nomina.
5. - Fondato è invece il terzo motivo che, richiamandosi agli
artt. 101 e 108, nega alla composizione del collegio giudicante
l'idoneità ad assicurare la indipendenza del giudici e l'imparzialità
del giudizio.
Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti
o vice prefetti) e vengono scelti e nominati su proposta del Presidente
del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa
di per sé non sarebbe ragione di illegittimità costituzionale
(sentenza n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati,
acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica
amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo,
continuano ad appartenerle, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti
di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o
eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di
dipendenza del Governo che innegabilmente è accentuata dal possibile o
sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto
di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici
renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Perciò la
norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
Gli altri tre componenti sono designati, con votazione a
maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri
provinciali della regione. Questo tipo di scelta di per sé non sarebbe
illegittimo (come s'è visto che non sarebbe illegittima la nomina
governativa), anche perché il legislatore, non consentendo più d'una
designazione per votante, si è preoccupato di evitare che delle
designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni
costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una
volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali, mentre il
concorso è prescritto per i soli giudici ordinari (art. 106 della
Costituzione), e tenuto conto del fatto che i giudici scelti secondo la
legge denunciata non coprono tutta l'area del collegio. Né si può
dimenticare che, per una parte, i giudici della stessa Corte
costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana sono eletti e, rispettivamente, designati da organi
politici, la garanzia essendo data, nell'uno e nell'altro caso, non
dalla fonte della scelta, ma dall'indipendenza del collegio e del
giudice.
Senonché l'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli
provinciali non è del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n.
1147: e ciò, non perché essi siano in certo senso giudici "in causa
propria" (infatti sono persone estranee ai consigli che li hanno
designati e portano la volontà di tutta la popolazione regionale); ma
perché, al cessare del quinquennio, la designazione può essere
rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere
l'indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Come
dire che la legge, pur volendoli normalmente inamovibili, è in
contrasto con l'art.108 e 101 della Costituzione.
6. - Ne deriva che ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del
1953, va dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni
sulla procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale contenute nel titolo II del R.D. 26 giugno 1924, n.
1058, le cui norme, in quanto applicabili ai Tribunali regionali
amministrativi, non vennero comprese nella dichiarazione di
illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 30 del 1967.
7. - Resta assorbito l'ultimo motivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dall'art. 2 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo; dichiara, inoltre, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni sulla procedura davanti alla Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel
titolo II del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del
T.U. delle leggi sulle Giunte provinciali amministrative in sede
giurisdizionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI
ECLI:IT:COST:1968:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte