Sentenza n. 49/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 545,
quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 1
del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari
e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 luglio 1974 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Bigi Giancarlo e Forzini Armando,
iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1975 dal tribunale di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra Giugliano Carlo e Filippi Osvaldo,
iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.
Udito nella camera di Consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 24 luglio 1974
nel procedimento civile promosso da Bigi Giancarlo contro Forzini
Armando al fine di ottenere il pignoramento della retribuzione dal
medesimo percepita quale dipendente dell'Istituto medico pedagogico
Umberto I, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5
gennaio 1950, numero 180, testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e
delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Il giudice a quo, pur dando atto che la questione è stata già
dichiarata dalla Corte non fondata con la sentenza n. 88 del 1963 e
successivamente manifestamente infondata con le ordinanze n. 131 del
1967, 37 del 1970 e 189 del 1973, la ritiene tuttavia meritevole di un
nuovo esame poiché sarebbero emersi elementi di valutazione nuovi,
tali da renderla, oltre che pregiudizialmente rilevante, non
manifestamente infondata.
2. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dal tribunale di Vicenza con ordinanza emessa il 14 marzo
1975 nel corso del procedimento civile vertente tra Filippi Osvaldo e
Giugliano Carlo, dipendente delle Aziende Municipalizzate di Verona.
I dubbi di legittimità costituzionale riguardano, in questo
secondo caso, oltre il già citato art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, anche l'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura
civile e sono prospettati non solo con riferimento all'art. 3, ma anche
rispetto agli artt. 24, primo comma, e 28 della Costituzione.
3. - Entrambe le ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ma in nessuno dei
rispettivi giudizi vi è stata costituzione di parte o intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni analoghe o
connesse, onde si ravvisa opportuna la riunione dei giudizi per dar
luogo a decisione con unica sentenza.
2. - L'art. 545 c.p.c., dopo aver stabilito che le somme dovute dai
privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a
causa di licenziamento) possono essere pignorate per i crediti
alimentari nella misura autorizzata dal pretore, nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni e,
cosa di particolare rilievo, in uguale misura, per ogni altro credito
(con il limite della metà in caso di concorso), fa salve le altre
limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. L'art. 1 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, t.u. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, dispone poi
che - eccezion fatta per i crediti indicati nel successivo art. 2 (e
cioè - entro una certa misura - per i crediti alimentari, per i
crediti per tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni e per
quelli dello Stato o di altri enti da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro), escluso quindi ogni
altro credito - non possono essere pignorati, oltre che sequestrati o
ceduti, "gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di
qualsiasi specie che lo Stato, le provincie, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od
istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i
servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro
impiegati, salariati e pensionati ed a qualsiasi altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi
dipendenti".
3. - Il pretore di Firenze, con ordinanza emessa nel corso di un
procedimento di esecuzione forzata promosso al fine di ottenere - per
credito non compreso nelle eccezioni del t.u. citato - il pignoramento
dello stipendio percepito dal dipendente di un ente pubblico di
assistenza, prospetta il dubbio che l'art. 1 di detto testo unico
contrasti con l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole
disparità di trattamento che determinerebbe, in ordine alla
pignorabilità delle retribuzioni, tra pubblici e privati dipendenti. A
sua volta il tribunale di Vicenza, nel corso di procedimento civile
promosso per l'esecuzione forzata in virtù di un credito analogo a
quello sopra cennato ed essendo sorta questione circa la pignorabilità
dello stipendio che il debitore percepiva da un'azienda municipalizzata
in qualità di operaio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 (e, di
riflesso, dell'art. 545 c.p.c. nella parte in cui ad esso art. 1
implicitamente si fa rinvio), non solo in riferimento all'art. 3 ma
anche agli artt. 24, comma primo, e 28 della Costituzione.
4. - I giudici a quibus, pur dando atto che le suddette questioni
sono state già dichiarate da questa Corte non fondate con la sentenza
n. 88 del 1963 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 131 del
1967, 37 del 1970 e 189 del 1973, le ritengono tuttavia meritevoli di
un nuovo esame in quanto sussisterebbero elementi di valutazione tali
da renderle, oltre che pregiudizialmente rilevanti, non manifestamente
infondate.
Con speciale riferimento all'art. 3 Cost., si assume che le
differenze tra i due tipi di rapporto di lavoro, di diritto pubblico e
di diritto privato, sono attualmente molto attenuate rispetto alla
situazione cui hanno avuto riguardo le precedenti pronunzie di questa
Corte sopra richiamate, in quanto gli aspetti vantaggiosi per i
lavoratori così del rapporto di pubblico impiego (stabilità,
trattamento pensionistico, garanzie cosiddette "giustiziali") come di
lavoro privato (indennità di liquidazione, tutela sindacale, diritto
di sciopero etc.) sono andati progressivamente trasfondendosi dall'uno
all'altro tipo di rapporto. Questa evoluzione sarebbe particolarmente
evidente nella determinazione della retribuzione, sia per l'ormai
incontroversa applicabilità, anche ai pubblici dipendenti, dei
principi enunciati nell'art. 36 Cost., sia e soprattutto, per
l'estensione, al pubblico impiego, del sistema, caratteristico del
rapporto di lavoro privato, di trarre il contenuto delle disposizioni
sul trattamento economico dagli accordi collettivi (art. 24 legge 28
ottobre 1970, n. 775, ora sostituito dall'articolo 9 della legge 22
luglio 1975, n. 382).
Di qui l'irragionevolezza delle disparità di trattamento che, in
ordine alla pignorabilità delle retribuzioni, le norme impugnate
creano, da un lato, tra pubblici e privati dipendenti e, dall'altro,
tra i titolari di diritti di credito (diversi da quelli, sopra
ricordati, per i quali è ammessa dall'art. 2 d.P.R. citato una
limitata pignorabilità) nei confronti di pubblici dipendenti e i
titolari di analoghi diritti di credito verso privati dipendenti.
Secondo il tribunale di Vicenza, poi, come si è già accennato, dette
norme sarebbero da ritenersi in contrasto anche con l'art. 24, primo
comma, Cost. (avuto riguardo alle difficoltà che il creditore di
soggetto cui è concesso opporre l'impignorabilità della retribuzione,
potrebbe incontrare nella realizzazione dei propri diritti) e con
l'art. 28 Cost., poiché esse consentirebbero restrizioni, in ordine
alla responsabilità dei pubblici dipendenti, tali da eludere
concretamente la responsabilità medesima.
5. - La parziale novità delle argomentazioni e gli innegabili
mutamenti, nel frattempo intervenuti circa la disciplina dei rapporti
di lavoro, inducono la Corte a riprendere in esame le questioni.
Esse, peraltro, risultano tuttora infondate.
È certo esatto che le differenze tra il rapporto di pubblico
impiego e quello di lavoro privato sono oggi molto ridotte rispetto al
passato.
Basti pensare alla stabilità nel posto di lavoro che in
conseguenza delle leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 20 maggio 1970, n.
300, è venuta a informare - sia pure entro certi limiti anche il
rapporto di lavoro privato o, per converso, al riconoscimento della
possibilità di un'attività sindacale in seno alla amministrazione
statale (artt. 45 e segg. legge 18 marzo 1968, n. 249) e
all'applicazione a dipendenti civili dello Stato o di aziende autonome
statali del sistema di far precedere qualsiasi regolamentazione sul
loro trattamento economico da accordi tra pubblica Amministrazione e
organizzazioni sindacali (art. 9, legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha
sostituito l'art. 24, legge 28 ottobre 1970, n. 775).
Ma da ciò sarebbe arbitrario dedurre che le norme impugnate
difettino di ragionevolezza e siano conseguentemente lesive del
principio di uguaglianza.
Non solo perché, nonostante il processo di osmosi cui si è
precedentemente accennato, permangono ancor oggi sensibili divergenze
tra la disciplina del rapporto di impiego pubblico e quello di diritto
privato (vedi anche la sentenza numero 209/75) ma soprattutto perché,
come è fatto palese dalla evoluzione storica della normativa
concernente l'impignorabilità delle retribuzioni dei pubblici
dipendenti e dalla stessa formulazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 180
del 1950, la ratio di quest'ultima disposizione, più che nelle
differenze di disciplina dei due rapporti, va individuata nell'esigenza
di garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei
servizi della pubblica Amministrazione. In effetti, l'impignorabilità
non è che l'aspetto particolare di una normativa volta ad assicurare,
nell'interesse precipuo della p.a., l'indisponibilità giuridica - sia
pure non assoluta - delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e di
coloro che comunque sono addetti a taluni pubblici servizi, il cui
regolare funzionamento è stato ritenuto di primaria importanza. La
legge, infatti, non si limita a sancire l'impignorabilità degli
stipendi ma ne vieta, altresì, come si è ricordato, oltre che il
sequestro, la cessione, salvo che agli istituti indicati nell'art. 15
del d.P.R. citato, e con i limiti e le modalità in esso d.P.R.
specificati. In passato, anzi, il divieto di cessione fu assoluto e
solo in un secondo momento, per venire incontro alle esigenze dei
dipendenti, i quali altrimenti sarebbero venuti a trovarsi
nell'impossibilità di contrarre mutui per far fronte a gravi esigenze
anche di carattere familiare, fu introdotta la possibilità di una
limitata cessione, dando vita a provvidenze che nel tempo hanno poi
assunto i caratteri di una vera e propria assistenza creditizia nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Il che conferma che il legislatore, più che alla natura del
rapporto, ha avuto riguardo al carattere pubblico (o, comunque, di
interesse generale) della funzione o del servizio esplicati attraverso
il medesimo, preoccupandosi di escludere, salvo talune eccezioni
tassativamente previste, la possibilità di sottrazione o di
distrazione, anche legittima, della retribuzione dovuta ai dipendenti,
nell'intento che ciò valga ad assicurare il regolare svolgimento della
loro attività nell'espletamento dell'ufficio o del servizio cui sono
preposti.
Premessi questi rilievi, appare evidente che la progressiva
convergenza della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e privato
non vale ad inficiare di irragionevolezza la denunciata disparità di
trattamento tra i dipendenti privati ed i dipendenti degli enti e delle
imprese elencate nell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.
Le due situazioni non sono infatti identiche poiché, come si è
già osservato, nel secondo caso ricorre - a differenza che nel primo -
un interesse pubblico a garantire il buon andamento di taluni uffici o
servizi. E tanto basta ad escludere, secondo i principi costantemente
enunciati da questa Corte, che le norme impugnate concretino una
violazione del principio di uguaglianza, in sé considerato e nella
specificazione che di esso è fatta nell'art. 24, comma primo, della
Costituzione.
6. - Ad escludere l'esistenza di ogni contrasto con lo art. 28
della Costituzione è poi sufficiente osservare che detta norma se, da
un lato, enuncia il principio della responsabilità personale dei
dipendenti pubblici verso i danneggiati, dall'altro non esclude la
possibilità che per quella dei medesimi vengano introdotte regole
particolari e diverse rispetto ai principi comuni in materia (sentenze
n. 123 del 1972 e n. 2 del 1968), sempre che la disciplina adottata non
sia tale da comportare un'esclusione più o meno manifesta di ogni
responsabilità (sentenza n. 4 del 1965). Il che non puo dirsi delle
disposizioni impugnate, le quali non toccano né esplicitamente né
implicitamente il principio della diretta responsabilità del pubblico
dipendente verso i danneggiati per gli atti compiuti in violazione dei
diritti, limitandosi a sottrarre all'azione esecutiva dei creditori, e
per validi motivi, la retribuzione ed ogni altra indennità da essi
percepita per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata. Del resto,
come questa Corte ha già posto in rilievo nella già ricordata
sentenza n. 88 del 1963, la responsabilità patrimoniale del pubblico
dipendente ben può trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti
esistenti nel patrimonio del debitore.
Anche tale questione è pertanto infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e
dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma
primo, e 28 della Costituzione, dal pretore di Firenze e dal tribunale
di Vicenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte