Sentenza n. 49/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20
dicembre 1974 dal tribunale di Lucca, nel procedimento civile vertente
tra Santucci Marina e Andreini Enny ed altri, iscritta al n. 202 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 185 del 9 luglio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Santucci
Marina contro Andreini Enny e Salani Riccardo, al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti per la morte del proprio marito Quilici
Assuero, il tribunale di Lucca, con ordinanza del 20 dicembre 1974, ha
sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 316
c.p.c., riguardante la disciplina del procedimento davanti al pretore
e al conciliatore.
Nell'ordinanza si pone in rilievo che il difensore della parte
attrice non aveva fornito al Collegio gli elementi necessari per
liquidare i danni morali e materiali dei quali era stato richiesto il
risarcimento e non aveva neppure provato l'età della vittima.
In tale situazione, secondo il giudice a quo, la domanda avrebbe
dovuto essere respinta, ma una simile decisione, formalmente
ineccepibile, sarebbe stata iniqua nella sostanza. Invero, in questi
casi la disposizione denunziata accorda, al pretore e al conciliatore,
il potere di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa
nell'istruzione assegnando un termine per provvedervi.
Tale potere non compete però al tribunale e ciò si tradurrebbe,
secondo quanto si assume nell'ordinanza, in una lesione del diritto di
difesa.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 19 luglio 1975, le cui conclusioni si precisano
nella richiesta di una declaratoria di non fondatezza della questione
sollevata.
Secondo l'Avvocatura l'art. 316 c.p.c. troverebbe il suo fondamento
nelle peculiari caratteristiche dei procedimenti di competenza del
pretore e del conciliatore e non potrebbe ravvisarsi, nella mancata
estensione della sua sfera di applicabilità ai giudizi di competenza
del tribunale, una violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, poiché in essi il compiuto esercizio del diritto di
difesa sarebbe assicurato dalla presenza del difensore. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se sia o meno in contrasto con
l'art. 24, secondo comma, Cost. (per il quale "la difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") l'art. 316
c.p.c., nella parte in cui non attribuisce al tribunale il potere,
riconosciuto al pretore e al conciliatore, "di indicare alle parti in
ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità
degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un
termine per provvedervi".
Secondo il giudice a quo, la mancata estensione dell'applicazione
della norma denunziata ai giudizi di competenza del tribunale si
tradurrebbe in una lesione del diritto di difesa "inteso come potere
di esplicare quelle attività che appaiono necessarie in relazione al
riconoscimento di un diritto... senza limiti o restrizioni.. che detto
riconoscimento rendano concretamente illusorio".
2. - L'assunto non può essere condiviso.
Poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dal citato art. 316
c.p.c. sono certamente più ampi di quelli concessi al giudice
collegiale, ma ciò non comporta violazione del diritto di difesa
poiché l'inapplicabilità di detta disposizione ai procedimenti di
competenza del tribunale non limita in alcun modo il potere delle parti
di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni e di assumere
a tal fine tutte le iniziative consentite dall'ordinamento,
avvalendosi dell'effettiva assistenza di un difensore nello svolgimento
del processo.
Del resto, come più volte è stato ribadito da questa Corte (sent.
nn. 89 e 125 del 1972, 14 del 1973, 255 del 1974), il principio
sancito nell'art. 24, secondo comma, Cost., se esige che siano
assicurati lo scopo e la funzione dialettica del processo, non esclude
che le modalità dell'esercizio dell'attività difensiva delle parti
possano essere diversamente regolate in funzione delle peculiari
caratteristiche dei singoli procedimenti.
Non va dimenticato, peraltro, che anche nella disciplina
dell'ordinario processo di cognizione esistono norme, le quali
prevedono un largo margine di "collaborazione" tra il giudice e le
parti, sia al fine dell'esatta determinazione del thema decidendum
(artt. 117 e 183, secondo comma, c.p.c.) sia allo scopo di ovviare a
difetti e lacune nell'attività difensiva delle parti (art. 182
c.p.c.).
Le differenze, sotto tale aspetto, tra la disciplina dei
procedimenti di competenza del tribunale e quella dei giudizi innanzi
al pretore e al conciliatore sono pertanto meno sensibili di quanto il
giudice a quo mostra di ritenere e trovano comunque nel sistema
razionale giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 316 c.p.c., sollevata - in riferimento all'articolo 24,
secondo comma, della Costituzione - dal tribunale di Lucca con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCTARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte