Sentenza n. 49/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 751/1976
citata
- art. 4legge 751/1976
- art. 4d.l. 259/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma ultimo, 2, comma ultimo, e 3, comma ultimo, della legge 12
novembre 1976, n. 751; dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1974, n. 259 e
dell'art. 4, comma sesto della legge 17 agosto 1974, n. 384 (Imposta
sul reddito delle persone fisiche) promossi con ordinanze emesse dalle
Commissioni tributarie di 1 grado di Siena il 16 maggio 1977, Larino
il 14 giugno 1977, Orvieto il 23 settembre 1977, Biella il 21 ottobre
1977, Bari il 27 giugno 1977, Matera il 1 dicembre 1977, Verbania il 7
gennaio 1978, Bolzano il 27 settembre 1977, Gorizia il 31 maggio
1977, Urbino il 7 novembre 1977 (numero due ordinanze), Isernia il 30
novembre 1977, Torino il 16 giugno 1977, Busto Arsizio il 17 febbraio
1978, Como il 10 novembre 1977, Isernia il 1 febbraio 1978, Verona il
27 gennaio 1978, Palermo il 13 giugno 1977, dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Livorno il 6 luglio 1978, dalle Commissioni
tributarie di 1 grado di Arezzo il 13 giugno 1978, Lanciano il 16
novembre 1978, dalle Commissioni tributarie di 2 grado di Alessandria
il 21 dicembre 1978, Ravenna il 29 novembre 1978, dalle Commissioni
tributarie di 1 grado di Brindisi il 28 febbraio 1978, La Spezia il 10
e il 29 maggio 1979, Biella il 29 novembre 1978 (n. 5 ordinanze), dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria il 23 giugno 1979,
dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Biella il 29 aprile 1978,
Trieste il 20 marzo 1978, Firenze il 26 gennaio 1979, Larino il 15
giugno 1977, dalle Commissioni tributarie di 2 grado di Imperia il 17
maggio 1979, Padova il 25 settembre 1979 e dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre 1978 (numero due ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 394, 539, 556 e 581 del registro
ordinanze 1977, ai nn. 9, 136, 156, 161, 163, 193, 194, 216, 243, 304,
327, 429, 463, 564 e 568 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 27,
270, 303, 496, 593,705, 766, 767, 768, 769, 770, 792, 813, 839, 935,
949, 952, 990, 997 e 998 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 1977, nn. 32,
39, 53, 74, 135, 164, 154, 149, 172, 186, 194, 257, 271, 300 e 334 del
1978, nn. 3, 31, 38, 73, 168, 244, 291 e 345 del 1979 e nn. 8, 15,
22, 50 e 64 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di 40 procedimenti - promossi da lavoratori dipendenti al
fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, la
ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista, per i redditi da lavoro
dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000, dall'art.
4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n.384 - sono state proposte da Commissioni
tributarie di 1 e 2 grado questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma ultimo, 2, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge
12 novembre 1976, n. 751; del citato art. 4 decreto legge n. 259 del
1974 e dell'art. 4, comma sesto, legge n. 384 del 1974, in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53, 136 della Costituzione.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Biella con ordinanza 21 ottobre 1977 non è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Negli altri 39 giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, chiedendo che tutte le questioni di legittimità costituzionale
siano dichiarate non fondate.
L'Avvocato generale dello Stato ha depositato, l'otto maggio 1980,
nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di 1 grado di
Isernia e di Busto Arsizio con ordinanze 1 e 17 febbraio 1978, due
memorie con le quali insiste nelle osservazioni e conclusioni
formulate negli atti di intervento. Considerato in diritto :
1. - I quaranta giudizi vanno riuniti e definiti con unica
sentenza perché hanno per oggetto questioni di legittimità
costituzionale, nella maggior parte identiche, concernenti, in
sostanza, la medesima disposizione.
La legge 12 novembre 1976, n. 751 - come è precisato nella
relazione ministeriale al relativo disegno di legge - è diretta a
regolare gli effetti della sentenza 15 luglio 1976, n. 179, con la
quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune
norme del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; della legge 9 ottobre 1971,
n. 825; dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600,
e 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, ai fini
dell'applicazione della imposta complementare e della imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevedevano il concorso dei redditi
della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, con quelli
del marito e l'imputazione del reddito complessivo a quest'ultimo,
quale unico soggetto passivo di imposta, ponendo a carico del medesimo
tutti gli obblighi ed oneri conseguenti.
L'art. 1, comma ultimo, di tale legge n. 751 del 1976 prescrive
che all'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti non si
applica l'ulteriore detrazione di lire 36.000 annue, prevista - per i
redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4
milioni - dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio
1974, n. 259, divenuto sesto comma dell'art. 4 nel testo della legge 17
agosto 1974, n. 384. L'art. 1 della legge n. 751 del 1976 si riferisce
alla ipotesi di presentazione, da parte dei coniugi, di distinte
dichiarazioni e, nei commi 1 e 2, prescrive le modalità per la
presentazione, da parte di ciascuno dei coniugi, di separate
dichiarazioni dei redditi per gli anni 1974 e precedenti.
Il successivo art. 2 concerne esclusivamente modalità per la
presentazione della suddetta dichiarazione da parte di ciascuno dei
coniugi e non si riferisce al contenuto del comma ultimo del
precedente articolo. Questo comma è, invece, applicabile. ai sensi
dell'art. 3, comma ultimo, stessa legge n. 751 del 1976, nella diversa
ipotesi che nessuno dei coniugi presenti la separata dichiarazione dei
redditi per gli anni 1974 e precedenti.
In tutte le quaranta ordinanze di rinvio si censura - sotto
profili nella maggior parte uguali e in riferimento a vari articoli
della Costituzione - la norma che stabilisce la non applicabilità -
nella liquidazione dell'imposta IRPEF per gli anni 1974 e precedenti -
della ulteriore detrazione di imposta di lire 36.000 qualora abbia
reddito proprio la moglie del lavoratore dipendente con reddito
personale di importo annuo non superiore a lire 4.000.000.
Questa Corte osserva che le disposizioni impugnate vanno
individuate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n.
751 del 1976. Infatti la prima delle suddette norme sancisce la non
applicabilità della ulteriore detrazione di lire 36.000 prevista
dall'art. 4, comma sesto, d.l. n. 259 del 1974 nel testo della legge
di conversione n. 384 del 1974, che è esclusivamente norma di
riferimento; la seconda estende l'applicabilità dell'art. 1, comma
ultimo, stessa legge alla ipotesi sopra precisata.
2. - Così individuate le norme impugnate, va presa in esame, per
il suo carattere preliminare, la censura di violazione dell'art. 136
della Costituzione.
La Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, con ordinanza 1
febbraio 1978, la Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria,
con ordinanza 23 giugno 1979, e la Commissione tributaria di 1 grado
di Firenze, con ordinanza 26 gennaio 1979, hanno affermato che l'art.
1, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 è in contrasto con l'art. 136
della Costituzione perché reimmette nell'ordinamento una norma di
contenuto identico alle disposizioni che prevedevano il cumulo dei
redditi dei coniugi, ai fini dell'applicazione della imposta IRPEF, e
sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 179 del 1976. Hanno osservato che, a seguito di tale
sentenza, si sarebbe dovuta effettuare separatamente la tassazione dei
coniugi e, quindi, ognuno di essi, titolare di reddito di lavoro
dipendente di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, avrebbe
dovuto avere diritto alla ulteriore detrazione di lire 36.000. La
norma impugnata avrebbe considerato di nuovo operante la presunzione
di maggiore capacità contributiva delle persone unite dal matrimonio,
già esclusa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del
1976.
La censura non è fondata.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 136 della
Costituzione perché il contenuto dell'art. 1, cornma ultimo, legge n.
751 del 1976 è diverso da quello delle parti delle norme dichiarate
illegittime con la citata sentenza n. 179 del 1976.
L'art. 1, citato, elimina esclusivamente il diritto ad una
ulteriore detrazione, nella ipotesi in esso prevista, laddove le norme
già ritenute dalla sentenza n. 179 del 1976 in contrasto con gli
artt. 3, 29 e 53 della Costituzione sono quelle che prevedevano:
l'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed
effettivamente separata e il cumulo dei redditi di entrambi ai fini
dell'applicazione della imposta; la soggettività passiva del marito
anche per i detti redditi della moglie e la correlativa negazione di
tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in
unico atto, oltre ai redditi propri, anche i menzionati redditi della
moglie; l'obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli
elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui
imputabili perché egli potesse effettuare la dichiarazione unica dei
redditi (artt. 131 e 139 d.P.R. n. 645 del 1958; art. 2, n. 3, legge
825 del 1971; 2, comma primo, e 4, lett. a), d.P.R. n. 597 del 1973;
1, comma terzo, 46, 56, 57 d.P.R. n. 600 del 1973; 15, 16, 17, 19, 20
e 30 d.P.R. n. 636 del 1972).
La fattispecie ora all'esame di questa Corte è diversa perché
concerne non la imputazione dei redditi della moglie al marito quale
unico soggetto passivo di imposta, ma l'abolizione di una ulteriore
detrazione qualora abbia reddito proprio il coniuge del lavoratore
dipendente, il cui reddito personale non superi il limite annuo di
lire 4 milioni.
3. - Altra censura comune a tutte le ordinanze di rinvio concerne
la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Secondo le Commissioni
tributarie di primo e di secondo grado, la norma impugnata
contrasterebbe in due sensi con il principio costituzionale di
eguaglianza: sia perché applicherebbe l'abolito principio del cumulo
dei redditi dei coniugi; sia perché prevederebbe un trattamento
diverso, privo di razionale giustificazione, solo nei confronti dei
contribuenti coniugati, che non possono godere della detrazione
ulteriore di lire 36.000, spettante invece a tutti i contribuenti non
coniugati.
La questione in questi termini è fondata e rimane assorbito
l'esame delle altre censure.
Nella fattispecie in esame si rileva una disparità di trattamento
non giustificata entro la medesima categoria di lavoratori dipendenti
con reddito personale annuo non superiore a lire 4 milioni. In vero, i
lavoratori predetti hanno diritto all'ulteriore detrazione di lire
36.000, se non sono coniugati o se i loro coniugi non sono titolari di
redditi che, sommati a quelli dei lavoratori stessi, superino
l'importo annuo di lire 4 milioni. Per contro, le norme impugnate
escludono che la detrazione si applichi, quanto ai redditi dei coniugi
che nel loro complesso superino comunque il tetto cli 4 milioni, anche
se per importi di minima entità e anche se il reddito di ciascuno
dei coniugi stessi, entrambi lavoratori dipendenti, sia inferiore a 4
milioni annui.
La denunciata disparità di trattamento è di piana evidenza e ne
consegue la illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge
denunziate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma
ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per
la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi
per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte