Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra l'INAIL e la S.p.a. SIETTE, iscritta

al n. 890 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 63 del 4 marzo 1981;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1980 dal Pretore di Avellino nel

procedimento civile vertente tra l'INAIL e Iuspa Francesco Paolo,

iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 29 luglio 1981;

3) ordinanza emessa il 15 aprile 1981 dal Pretore di Nuoro nel

procedimento civile vertente tra l'INAIL e Lara Sergio ed altro,

iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;

4) ordinanza emessa il 12 novembre 1980 dal Tribunale di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Carnevali Fortunato,

iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società SIETTE.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10 e

11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni del

lavoro) nella parte in cui: 1) assoggetta necessariamente

l'imprenditore agli effetti civilistici della sentenza penale emessa

nei confronti di un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non

sia stato posto in grado di intervenire nel relativo procedimento come

responsabile civile;

2) preclude il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del

datore di lavoro dell'infortunato ove non vi sia stata sentenza penale

di condanna, pur non avendo partecipato l'INAIL al relativo

procedimento.

Considerato che le medesime questioni sono state già decise da

questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di

rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e

11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti impugnate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, nelle parti impugnate, con sentenza n. 102 del 1981 -

sollevate dai Pretori di Bari, Avellino e Nuoro e dal Tribunale di La

Spezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte