Sentenza n. 490/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, comma
secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11
gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento
penale a carico di Tomada Gianni, iscritta al n. 107 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza
pretorile di condanna per falso giuramento (reso in una causa civile
promossa dallo stesso imputato), la Corte d'appello di Trieste, con
ordinanza emessa l'11 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art.
371, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita
l'operatività della causa di non punibilità costituita dalla
ritrattazione alla sola ipotesi di giuramento deferito d'ufficio.
Osserva il giudice a quo che l'omessa previsione del giuramento
deferito dalla parte non troverebbe alcuna giustificazione e
concreterebbe un trattamento difforme per due situazioni
sostanzialmente omogenee. La norma è infatti concepita, rileva il
remittente, con riferimento alla disciplina dettata per il giuramento
dal previgente codice civile del 1865.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità sotto un duplice motivo: da un lato la norma
sarebbe stata tacitamente abrogata a seguito della nuova disciplina
del giuramento decisorio contemplata nel codice civile del 1942, come
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità; dall'altro lato, ove
tale tesi dovesse essere disattesa, si verterebbe comunque nel non
estensibile campo di applicazione di una norma eccezionale. Considerato in diritto
1. - È sospettato d'illegittimità costituzionale l'art. 371,
secondo comma, del codice penale, che per il reato di falso
giuramento prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di
giuramento deferito d'ufficio. A parere della Corte d'appello
remittente, l'omessa estensione della causa di non punibilità in
parola anche all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte si
risolverebbe in una lesione dell'art. 3 della Costituzione per la
diversità del trattamento riservato a due situazioni definite
omogenee.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - In conformità a quanto ritiene la Corte di cassazione, la
norma impugnata deve considerarsi abrogata per effetto dell'art.
2738 del codice civile.
Il legislatore del 1930, infatti, aveva costruito la previsione
della speciale causa di non punibilità con riferimento al contesto
normativo offerto dal codice civile del 1865, all'epoca vigente. Il
giuramento era da questo codice disciplinato in due distinti
paragrafi: nel primo era contemplato il giuramento decisorio,
deferito (o riferito) dalla parte, per il quale l'art. 1370
esplicitamente escludeva la prova della falsità, una volta prestato;
nel secondo paragrafo era poi descritto il giuramento, suppletorio
oppure estimatorio, deferito d'ufficio. A tale secondo istituto non
era applicabile l'assoluta incontrovertibilità sancita per il primo,
sicché era opinione pacifica che il giuramento d'ufficio, per
propria natura, non escludesse necessariamente la deduzione di nuove
prove successivamente alla sua prestazione.
Il legislatore del 1930 prendeva atto di tale diversità, basandovi
la sua scelta di limitare l'esimente al solo caso - quello appunto
del giuramento d'ufficio - in cui la ritrattazione fosse utile ad
evitare un giudicato che si fondasse sulla falsità (effetto non
configurabile per il giuramento decisorio) e in coerenza con
l'interesse dell'amministrazione della giustizia, oggetto della
tutela apprestata dalla norma incriminatrice.
La diversa rilevanza della ritrattazione sul piano degli effetti
scandiva quella differenza sostanziale dell'efficacia processuale dei
due istituti, che costituiva a sua volta il presupposto stesso
dell'esimente, giustificandone l'esclusione nell'ipotesi di
giuramento incontrovertibile.
2.2. - Ma il quadro di riferimento è del tutto mutato con
l'entrata in vigore del codice civile del 1942, che nell'art. 2738
unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo
sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione
della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso: la
ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega
più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato.
Conseguentemente, la causa di esclusione della punibilità non
trova ormai più alcuna giustificazione, e la sua sopravvivenza
creerebbe un'evidente incoerenza nel sistema, risultando contraria al
principio di ragionevolezza anche perché chi ha giurato il falso
potrebbe trarne vantaggio ottenendo una decisione favorevole nel
giudizio civile ma sottraendosi alle conseguenze penali attraverso la
ritrattazione.
Come parte della dottrina e la richiamata giurisprudenza della
Corte di cassazione hanno posto in luce, l'entrata in vigore
dell'art.
2738 cod. civ. realizza una delle ipotesi di abrogazione per
incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale. Infatti, la sopravvenuta generale ininfluenza
della ritrattazione per via della efficacia probatoria piena
attribuita dal nuovo codice civile ad entrambe le specie di
giuramento, non consente più di collegare alla ritrattazione stessa,
neppure con riguardo al giuramento deferito d'ufficio, la previsione
premiale contenuta nell'art. 371, secondo comma, del codice penale
in relazione diretta con la normativa dettata dal codice civile del
1865.
2.3. - Non essendo dunque più in vigore la norma che prevedeva la
speciale causa di non punibilità in esame, ancorata ad una condotta
ormai processualmente irrilevante, addirittura non configurabile si
palesa l'invocata estensione della stessa all'ipotesi di giuramento
decisorio.
D'altra parte, la contraria tesi della sopravvivenza della
denunciata norma sarebbe seriamente sostenibile solo ove si ritenesse
tuttora da escludere un'identità di effetti o comunque si supponesse
una perdurante diversità di funzione tra le due specie di
giuramento. Ma allora verrebbe a cadere ipso facto l'asserita
disparità di trattamento, per l'evidente disomogeneità della
situazione oggetto del giudizio a quo rispetto al tertium
comparationis indicato dal remittente.
Pertanto, la questione va in ogni caso ritenuta priva di
fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 371, secondo comma, del codice penale, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte