Art. 371 c.p.
Falso giuramento della parte
[1]Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva