Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo

comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dal Pretore di Brescia,

Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a

carico di Torri Alberto, iscritta al n. 373 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1992 il Pretore di

Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, dopo aver

premesso che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di

omicidio colposo, le persone offese, depositata una lista

testimoniale il 15 gennaio 1992, si sono costituite parti civili

all'udienza del 17 gennaio 1992 e che nella medesima udienza il

difensore dell'imputato ha eccepito "la tardività dell'istanza

istruttoria" a norma dell'art. 79, terzo comma, del codice di

procedura penale, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga

notificato il decreto di citazione a giudizio, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una

irragionevole disparità di trattamento tra la parte offesa citata a

giudizio dal giudice per le indagini preliminari, essendo in tal caso

prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio, e la

parte offesa citata a giudizio dal pubblico ministero che "ha

semplicemente diritto ad essere citata ex art. 558/2 c.p.p.";

b) dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga

notificato il decreto di citazione a giudizio negli stessi termini

minimi previsti per l'imputato, per violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione, in quanto "mentre l'imputato ha sostanzialmente

45 gg. di tempo per cercare e trovare prove a discarico, la parte

offesa-parte civile, stante il contemporaneo disposto degli artt.

558/2 e 79/3 c.p.p., ne potrebbe avere in astratto solo 5",

generandosi in tal modo "una disparità di trattamento in ordine al

concreto esercizio del diritto alla prova" lesivo di entrambi gli

invocati parametri;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque non fondate;

Considerato che, come correttamente osserva l'Avvocatura

interveniente, entrambe le disposizioni oggetto di impugnativa hanno

già ricevuto integrale applicazione ed esaurito gli effetti che le

stesse sono destinate a produrre, essendo ritualmente intervenuta nel

procedimento a quo tempestiva costituzione di parte civile ad opera

dei soggetti a ciò legittimati ed in virtù della rispettiva

citazione davanti al giudice odierno rimettente, sicché, dovendosi

quest'ultimo pronunciare su di una eccezione riguardante la tardiva

presentazione di una lista testimoniale a norma dell'art. 79, terzo

comma, c.p.p., nel delibare la fondatezza di tale eccezione, il

medesimo giudice avrebbe dovuto sottoporre a sindacato di

costituzionalità non le disposizioni che mirano a consentire ai

soggetti danneggiati dal reato di costituirsi parte civile, ma la

preclusione che la parte civile rinviene nell'avvalersi della

facoltà di presentare le liste dei testimoni, ove la costituzione

sia intervenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine

previsto dall'art. 468, primo comma, del codice di rito;

e che, pertanto, non potendo più le norme denunciate trovare

applicazione nel processo a quo, le questioni, così come proposte,

devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, e 558,

secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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