Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990

dal Pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla

s.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella,

iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare,

il Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 26 aprile 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non comprende, tra le cose

assolutamente impignorabili, il televisore;

che, ad avviso del giudice a quo, la pignorabilità del mezzo

televisivo che, assolvendo a funzioni di ricreazione, istruzione e

informazione costituisce ormai uno strumento indispensabile per il

debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del diritto

fondamentale ed inviolabile all'informazione - condizione per

l'esercizio effettivo di altri diritti primari - (art. 2 Cost.),

nonché la promozione dello sviluppo culturale (art. 9 Cost.),

creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto

ad altre cose dichiarate impignorabili - quali ad esempio la

lavatrice - e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.);

che non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,

preliminarmente, l'inammissibilità della questione per la mancata

indicazione degli specifici motivi di contrasto con i parametri

costituzionali invocati;

che l'interveniente ha poi sostenuto che la determinazione dei

beni impignorabili rientrerebbe nell'esclusiva sfera di

discrezionalità del legislatore, negando, comunque

l'indispensabilità del mezzo televisivo ai fini dell'informazione e

della cultura.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione, anche se non

espressamente enunciati in relazione ai singoli parametri invocati,

sono comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata

si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto;

che, pertanto, la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura

va respinta;

che, come questa Corte ha già affermato nell'ordinanza n. 60

del 1971, l'individuazione dei beni pignorabili rientra

nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che,

anche in questo caso, tenuto conto dell'esigenza di contemperare

l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono

irragionevolmente esercitati;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, perché attinente a scelte del legislatore

insindacabili in questa sede;

che ciò non di meno, in considerazione della rilevanza sociale

che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad oggi,

alcuni beni hanno assunto, appare ormai opportuno un nuovo

apprezzamento in sede legislativa della realtà verificatasi nella

vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco

dei beni impignorabili in modo da renderlo più aderente a tale

evoluzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte