Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo

comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il

17 febbraio 2000 dal tribunale di Verona nel procedimento di

opposizione all'esecuzione proposto da Perini Giampaolo contro

Stefanelli Raffaele ed altra, iscritta al n. 430 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione

presso terzi il tribunale di Verona, in qualità di giudice

dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e

comunque differente rispetto all'omologo settore privato, in tema di

coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della

retribuzione;

che la disposizione censurata prevedrebbe che, qualora

all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito, si

possa pignorare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota

ceduta, mentre ciò non accadrebbe per i dipendenti privati, per i

quali si applica l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. che limita

al quinto dello stipendio la percentuale massima che può essere

esecutata;

che, mentre per i lavoratori privati non sarebbe

specificatamente disciplinata la coesistenza tra cessione dello

stipendio e attribuzione di parte del medesimo al creditore in

executivis per il settore pubblico, invece, sono previsti particolari

effetti di tale coesistenza, con palese violazione dell'art. 3 della

Costituzione, non essendo fondata tale disparità di trattamento su

di un criterio di ragionevolezza;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della disposizione censurata, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale, soprattutto per il deteriore trattamento del

dipendente pubblico per il quale la pignorabilità si estenderebbe

fino al limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio, non

riscontrabile nel settore privato;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Considerato che il rimettente ripropone la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.

n. 180 del 1950, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, negli

stessi termini di quelle risolte da questa Corte con la sentenza

n. 220 del 1991 e con la successiva ordinanza n. 258 del 2000;

che la disposizione denunciata, così come interpretata dalla

Corte con le pronunce di cui sopra, si pone come norma differenziata

per il pubblico dipendente rispetto al dipendente privato soltanto in

quanto appresta al primo la ulteriore garanzia dello sbarramento

della somma massima pignorabile; ma per il resto la disciplina

corrisponde sostanzialmente a quella relativa ai dipendenti privati,

per la quale trovano applicazione sia il disposto (processuale)

dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ. (per cui il terzo che

rende la dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano

state notificate o che abbia accettato), sia quello (sostanziale)

dell'art. 2914, numero 2), cod. civ;

che, come già chiarito, la norma denunziata è suscettibile

di ricevere una interpretazione che la sottrae ai denunziati profili

di incostituzionalità;

che non vengono prospettati profili nuovi o diversi, tali da

indurre ad una diversa valutazione della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni) sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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