Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice

penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso

codice, promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale militare di

Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 469, 545 e 551 del registro

ordinanze del 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 28 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

soldato - imputato, ex art. 147 del codice penale militare di pace,

di allontanamento illecito dal Corpo - il Tribunale militare di

Padova, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 5 marzo 1991,

l'11 giugno 1991 ed il 18 giugno 1991, ha sollevato, in relazione

all'art. 260 del codice penale militare di pace ed in riferimento

agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto

art. 147 nella parte in cui pone, come condizione di procedibilità

per il reato, la richiesta del comandante di Corpo;

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui

vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del

codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in

senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate

decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla

richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di

punibilità e non già di procedibilità;

che, ciò premesso, il giudice a quo - pur ammettendo che, in

caso di caducazione dell'art. 260, trovi applicazione la norma di cui

all'art. 147 del codice penale militare di pace - fonda la censura

proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di

durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del

collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti

che il principio costituzionale richiede per una norma

incriminatrice";

che in due dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, sostenendo

che la norma impugnata è in realtà l'art. 260;

Considerato che le ordinanze pongono la medesima questione e

possono quindi essere congiuntamente trattate e decise;

che, attraverso la prospettazione del vizio di legittimità come

conseguente al collegamento tra la figura di reato e la

procedibilità su richiesta del comandante, si tende in sostanza ad

ottenere una qualificazione della richiesta stessa quale condizione

di punibilità ed una conseguente caducazione della previsione

legislativa della medesima;

che, viceversa, questa Corte ha più volte sottolineato il

carattere esclusivamente processuale dell'istituto (cfr. da ultimo

ordinanza n. 397 del 1987 e sentenza n. 114 del 1982) rilevandone la

compatibilità con i princip/' costituzionali (sentenza n. 42 del

1975);

che il meccanismo del giudizio incidentale si palesa quindi

attivato per esercitare in forma surrettizia un sindacato in ordine

al merito di precedenti decisioni della Corte, senza peraltro offrire

argomenti diversi da quelli già esaminati in altre occasioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice

penale militare di pace in riferimento all'art. 260 dello stesso

codice, sollevata, in relazione agli articoli 2, 13, 25, secondo

comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare

di Padova, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte