Ordinanza n. 495/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice
penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso
codice, promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale militare di
Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 469, 545 e 551 del registro
ordinanze del 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 28 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
soldato - imputato, ex art. 147 del codice penale militare di pace,
di allontanamento illecito dal Corpo - il Tribunale militare di
Padova, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 5 marzo 1991,
l'11 giugno 1991 ed il 18 giugno 1991, ha sollevato, in relazione
all'art. 260 del codice penale militare di pace ed in riferimento
agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto
art. 147 nella parte in cui pone, come condizione di procedibilità
per il reato, la richiesta del comandante di Corpo;
che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui
vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del
codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in
senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate
decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla
richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di
punibilità e non già di procedibilità;
che, ciò premesso, il giudice a quo - pur ammettendo che, in
caso di caducazione dell'art. 260, trovi applicazione la norma di cui
all'art. 147 del codice penale militare di pace - fonda la censura
proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di
durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del
collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti
che il principio costituzionale richiede per una norma
incriminatrice";
che in due dei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, sostenendo
che la norma impugnata è in realtà l'art. 260;
Considerato che le ordinanze pongono la medesima questione e
possono quindi essere congiuntamente trattate e decise;
che, attraverso la prospettazione del vizio di legittimità come
conseguente al collegamento tra la figura di reato e la
procedibilità su richiesta del comandante, si tende in sostanza ad
ottenere una qualificazione della richiesta stessa quale condizione
di punibilità ed una conseguente caducazione della previsione
legislativa della medesima;
che, viceversa, questa Corte ha più volte sottolineato il
carattere esclusivamente processuale dell'istituto (cfr. da ultimo
ordinanza n. 397 del 1987 e sentenza n. 114 del 1982) rilevandone la
compatibilità con i princip/' costituzionali (sentenza n. 42 del
1975);
che il meccanismo del giudizio incidentale si palesa quindi
attivato per esercitare in forma surrettizia un sindacato in ordine
al merito di precedenti decisioni della Corte, senza peraltro offrire
argomenti diversi da quelli già esaminati in altre occasioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice
penale militare di pace in riferimento all'art. 260 dello stesso
codice, sollevata, in relazione agli articoli 2, 13, 25, secondo
comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare
di Padova, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte