Sentenza n. 496/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 16 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Dalle Lucche
Alfredo, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 marzo 1990 il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Massa ha sollevato, in riferimento
agli artt. 76, 77, 3, 25 e 101 Cost., una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. del
1988, "nella parte in cui non prevede che il giudice il quale abbia
ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, debba obbligatoriamente
astenersi dal partecipare al giudizio".
Nella specie il giudice per le indagini preliminari aveva disposto
l'archiviazione chiesta dal P.M. solo per uno dei due reati
ipotizzati, mentre per l'altro aveva ordinato di formulare
l'imputazione; ed essendosi per questo proceduto, su richiesta
dell'imputato, a giudizio abbreviato, il difensore eccepiva in limine
che il medesimo giudice per le indagini preliminari versava in un
caso di incompatibilità analogo a quello di cui all'art. 34, secondo
comma, cod. proc. pen. (emissione del provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare) e che comunque avrebbe dovuto astenersi ai
sensi dell'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.
Il giudice a quo, dopo aver escluso che tali disposizioni, in
quanto di carattere eccezionale, siano suscettibili di estensione
analogica e che sia applicabile la seconda - perché avente rilievo
solo soggettivo - osserva però che nel concetto di "giudizio"
rispetto al quale il compimento di determinati atti dà luogo
all'incompatibilità ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., deve
essere ricompresa qualsiasi deliberazione conclusiva di una fase
giurisdizionale, che implichi una decisione sulla responsabilità
penale.
Ora, poiché nel procedimento pretorile manca il filtro
dell'udienza preliminare previsto in quello davanti al Tribunale, lo
stesso giudice per le indagini preliminari che ha ordinato di
formulare l'imputazione ritenendo non sussistere gli estremi
dell'archiviazione - e quindi che gli elementi acquisiti siano idonei
a sostenere l'accusa - si trova a dover decidere in base agli stessi
atti sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, ciò contraddice ai caratteri
del sistema accusatorio che il legislatore delegato doveva attuare in
base all'art. 2 della legge n. 81 del 1987, dato che questo implica
una netta separazione tra gli uffici requirente e giudicante: onde la
lesione degli artt. 76 e 77 Cost.
Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost., dato che la
garanzia del "giudice naturale precostituito per legge" sarebbe
effettivamente osservata solo se il magistrato abbia tutti i
requisiti che ne sostanziano lo status di giudice, tra i quali è
essenziale, specie nel nuovo sistema, quello dell'indipendenza intesa
come garanzia di imparzialità e "terzietà" del singolo magistrato.
E questa, ad avviso del rimettente, è minata quando vi sia anche
solo il sospetto che il giudice si sia formato un convincimento prima
del giudizio, giacché ciò toglie serenità alla funzione ed incide
negativamente sui diritti dei suoi destinatari.
Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 Cost., dato che nel caso
in questione non è previsto quell'obbligo di astenersi dallo
svolgere le funzioni di giudicante che invece sussiste (arg. ex artt.
34, secondo comma e 565, secondo comma, cod. proc. pen.) nell'analogo
caso del giudice che abbia emesso il decreto penale, pur quando sia
richiesto il giudizio abbreviato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, nega che vi sia violazione della
delega, dato che la direttiva n. 67 prevede l'incompatibilità solo
in caso di partecipazione allo stesso procedimento "giudicando nel
merito", mentre nell'ipotesi in esame la decisione - diversamente da
quella assunta in esito all'udienza preliminare - attiene non al
merito ma solo al controllo giurisdizionale sull'azione penale, e
cioè alla sussistenza delle condizioni per il suo inizio.
Il semplice sospetto che il giudice si sia formato un
convincimento prima della decisione non basterebbe, d'altra parte, a
ritenere violati gli artt. 25 e 101 Cost. Al riguardo, l'Avvocatura
osserva che le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 34,
secondo comma, mirano ad evitare che lo stesso giudice pronunci due
volte sul merito e che il suo convincimento sia pregiudicato
dall'aver preso cognizione precedente degli atti contenuti nel
fascicolo delle indagini e non utilizzabili anche per la decisione
dibattimentale. Nel caso in questione, invece, il giudice non si è
pronunciato nel merito e d'altra parte "essendovi stata richiesta di
giudizio abbreviato, non può porsi neppure alcuna differenza fra gli
atti utilizzabili per l'uno o per l'altro provvedimento".
Quanto, infine, alla censura riferita all'art. 3 Cost., l'ipotesi
di cui all'art. 565, secondo comma, non può secondo l'Avvocatura
dirsi analoga a quella in esame, giacché nella prima l'obbligo di
astenersi in caso di giudizio abbreviato chiesto con l'opposizione al
decreto penale sorge dal fatto che lo stesso giudice, emettendo il
decreto, ha già esercitato la giurisdizione e deciso nel merito,
mentre nella seconda non vi è stato alcun esercizio della
giurisdizione. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Massa dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, in quanto non prevede tra le ipotesi di
incompatibilità ivi disciplinate quella del giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura che, decidendo sulla richiesta di
archiviazione del P.M., abbia ordinato di formulare l'imputazione e
sia poi chiamato egli stesso a decidere sul merito di questa a
seguito di richiesta di giudizio abbreviato. A suo avviso, ciò
contrasterebbe:
- con gli artt. 76 e 77 Cost., giacché sarebbe violata la
direttiva della legge delega (n. 81 del 1987) che impone l'attuazione
del sistema accusatorio e quindi una netta separazione tra funzioni
requirenti e giudicanti;
- con gli artt. 25 e 101 Cost., perché anche il solo sospetto
di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del giudice,
intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò facendo
venir meno un requisito del suo status essenziale ai fini del
rispetto del principio del giudice naturale;
- con l'art. 3 Cost., in quanto l'incompatibilità è invece
prevista nel caso - ritenuto analogo - in cui sia stato emesso il
decreto penale e sia poi stato richiesto, a seguito di opposizione,
il giudizio abbreviato.
2. - Occorre preliminarmente ricordare che nel processo pretorile,
data l'esclusione dell'udienza preliminare disposta dal legislatore
delegato (direttiva n. 103), il problema del controllo
giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero è stato risolto dettando una disciplina notevolmente
semplificata rispetto a quella prevista per il procedimento davanti
al Tribunale dagli artt. 408-415. Si è cioè stabilito che il
giudice per le indagini preliminari, ove non accolga tale richiesta,
restituisca gli atti al P.M., ordinandogli di formulare entro dieci
giorni l'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione
e giudizio (art. 554, comma secondo). Se poi, a seguito di questo, le
parti raggiungono l'accordo per addivenire al giudizio abbreviato,
gli atti verranno (nuovamente) trasmessi allo stesso giudice per le
indagini preliminari, competente a celebrarlo ai sensi dell'art. 556,
comma secondo, e la decisione, ove detto giudice ritenga di potervi
pervenire (altrimenti restituisce gli atti al P.M. per
l'instaurazione del giudizio dibattimentale), sarà resa "allo stato
degli atti", sulla base cioè degli stessi atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero già da lui conosciuti al momento
della pronuncia sulla richiesta di archiviazione (artt. 561 e 562).
Circa, poi, la disciplina dell'incompatibilità determinata da
atti compiuti nel procedimento, l'art. 34 cod. proc. pen., sulla
scorta della direttiva n. 67 della legge delega, specifica che essa
sussiste per il giudice che abbia pronunciato o concorso a
pronunciare sentenza in altro grado del procedimento (comma primo) o
abbia svolto nel medesimo funzioni di pubblico ministero o rivestito
altri ruoli (comma terzo); nonché nei casi in cui (comma secondo)
abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
(decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a
procedere), ovvero accolto la richiesta di giudizio immediato
(formulata dal P.M. sulla base della ritenuta evidenza della prova) o
emesso il decreto penale di condanna. Tali casi corrispondono a
quelli espressamente previsti nella predetta direttiva; e ad essi il
legislatore delegato ha aggiunto, per identità di ratio, solo quello
della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a
procedere.
3. - Tanto premesso, la questione deve ritenersi fondata.
Il regime delle incompatibilità indicato nella delega risponde,
invero, all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del
giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo
svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del
procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali.
È ben vero che nell'ottica della delega, quale emerge dalle sue
enunciazioni espresse, non ogni attività precedentemente svolta vale
a radicare l'incompatibilità. Ma è anche vero che il suo
sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno,
nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni:
e ciò specie ove si tratti di istituti che la delega non ha
direttamente previsto, come l'ordine di formulare l'imputazione
emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di
archiviazione.
Rispetto a questo, le ragioni dell'incompatibilità assunte dal
legislatore delegante e recepite nell'art. 34 cod. proc. pen.
convergono sotto più profili.
Respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando,
conseguentemente, di formulare l'imputazione, il giudice per le
indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma
di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della
sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato
al giudizio di merito: e tale valutazione non è dissimile, nella
sostanza, da quella che, nel procedimento davanti al Tribunale, lo
stesso giudice per le indagini preliminari compie sia nell'emettere
il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare - con il quale
appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio
a giudizio - sia nell'accogliere la richiesta di giudizio immediato
formulata dal P.M., ciò che presuppone che egli condivida l'opinione
sull'evidenza della prova che legittima il ricorso a tale rito.
È ben vero, d'altra parte, che l'ordine di formulare
l'imputazione è lo strumento attraverso il quale il legislatore
delegato ha inteso assicurare il controllo giurisdizionale
sull'esercizio dell'azione penale, onde garantire che sia rispettato
il principio costituzionale della sua obbligatorietà. Ma ai fini
delle valutazioni sull'incompatibilità conta non tanto la natura
giurisdizionale dell'atto, quanto la constatazione che con esso il
giudice per le indagini preliminari dà ex officio l'impulso
determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una
sentenza. Se si considera che il legislatore delegante ha dettato per
il processo pretorile una specifica direttiva (n. 103) sulla
necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti - con
ciò realizzando un capovolgimento rispetto al cumulo di tali
funzioni che caratterizzava la vecchia figura del Pretore e
pervenendo ad un assetto che questa Corte aveva ritenuto necessario
ai fini di una rigorosa tutela della "terzietà" (cfr. sentenza n.
268 del 1986) - non può negarsi che demandare il giudizio allo
stesso soggetto che lo ha promosso disattendendo la contraria
opinione del P.M. sia dissonante con tale indirizzo.
Nel nuovo sistema, inoltre, il rilievo assegnato alla terzietà
del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione
che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti
compiuti durante le indagini preliminari. Una così pregnante
garanzia può indubbiamente risultare, o almeno apparire
pregiudicata, ove il giudice investito del giudizio abbreviato debba
valutare la responsabilità dell'imputato partendo dagli atti già da
lui conosciuti in sede di determinazioni sulla chiesta archiviazione
e ritenuti tali da rendere necessario, invece, il passaggio alla fase
del giudizio.
Anche sotto questo profilo la mancata previsione
dell'incompatibilità si discosta sul piano sistematico dalle scelte
compiute dal legislatore delegante e non è coerente con le ragioni
di fondo di detto istituto.
Né varrebbe obiettare che la necessità di demandare il giudizio
abbreviato presso la Pretura a magistrato diverso da quello che ha
pronunciato sull'archiviazione potrebbe comportare, negli uffici di
minori dimensioni, difficoltà di carattere organizzativo.
Ciò vale se mai a sottolineare l'esigenza di realizzare - al di
là di quanto disposto con la legge 1° febbraio 1989, n. 30 - una
completa revisione delle circoscrizioni giudiziarie, del resto già
oggetto di reiterate iniziative legislative, anche recenti. Ma la
perdurante inosservanza di tale compito non può giustificare
deviazioni dal corretto svolgersi del processo.
La norma impugnata va quindi dichiarata costituzionalmente
illegittima, in parte qua, per contrasto con la legge di delega.
Restano con ciò assorbite le ulteriori censure prospettate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia
emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo
codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte